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Punibilità del consumo e del commercio di pornografia infantile e di altra pronografia vietata. Inasprimento della pena (art. 197 n. 3bis CP)

06.301 · Iniziativa cantonale · 2006-01-30

Liquidato

Wortlaut

Visto l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Basilea Campagna presenta la seguente iniziativa:

Le autorità federali sono invitate a modificare il Codice penale in modo tale che il consumo e il commercio di pornografia infantile e di altra pornografia vietata siano puniti e la pena prevista dall'articolo 197 numero 3bis del Codice penale sia inasprita.

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