06.3027 · Interpellanza · 2006-03-08
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Dopo il fallimento del 2002, avvenuto per ragioni di ordine ecologico e sociale, il governo turco progetta nuovamente di costruire una diga nella Turchia orientale, a Ilisu. Il 25 novembre 2005, la società VA Tech Österreich - a capo del consorzio costituito per i lavori di costruzione - su incarico del governo turco ha pubblicato un rapporto di impatto ambientale e un piano di reinsediamento concernenti il progetto di centrale elettrica sul fiume Tigri.
Tuttavia, le verifiche approfondite svolte dalla Dichiarazione di Berna e da esperti di livello internazionale - come il professore Michael Cernea, uno specialista attivo nel settore dei progetti di reinsediamento su incarico della Banca mondiale e dell'OCSE - come pure da esperti ambientali dell'istituto svizzero Eawag e della società statunitense di consulenza idrologica PW, giungono alla conclusione che né il previsto reinsediamento, né l'esame di impatto ambientale presentato corrispondono agli standard internazionali. Alla fine di dicembre, un consorzio svizzero - formato da Alstom Schweiz, VA Tech Schweiz, Stucki e Colenco - ha inoltrato una domanda di massima relativa ad una garanzia dei rischi delle esportazioni. A tale riguardo, la decisione finale spetta al Consiglio federale.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Il Consiglio federale è a conoscenza delle critiche circostanziate mosse dalla Dichiarazione di Berna e dagli esperti suddetti? Ne terrà debitamente conto nella sua valutazione?
2. È possibile garantire alle 54 000 persone interessate dal reinsediamento una nuova fonte di sostentamento - ad esempio terra fertile per i contadini?
3. Le affermazioni contenute nel rapporto di impatto ambientale stilato dal consorzio possono essere verificate sulla base di dati empirici o di altri elementi di valutazione?
4. La Turchia e i suoi Paesi limitrofi Siria e Iraq, coinvolti drasticamente nel progetto, hanno sottoscritto accordi per la riduzione dei rischi in questi due Paesi? I requisiti di diritto internazionale che il progetto deve soddisfare, secondo la perizia stilata nell'aprile del 2000 dalla professoressa Astrid Epinay, sono tutti ottemperati?
5. La valutazione della domanda inoltrata all'assicurazione contro i rischi delle esportazioni si attiene ai principi della politica estera svizzera, ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 della Costituzione, così come esplicitamente richiesto dall'articolo 6 capoverso 2 dalla legge concernente l'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, recentemente oggetto di revisione?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 31 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni, il Consiglio federale decide in merito a domande di garanzia che rivestono particolare importanza. Perciò la decisione relativa all'eventuale concessione di una garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) per il progetto della diga di Ilisu spetta al Consiglio federale. Quest'ultimo già nel 1998 ha avuto modo di esaminare il progetto e la decisione presa in quell'occasione, sulla base della documentazione presentata e in seguito ad un'accurata ponderazione degli interessi, era stata in linea di principio favorevole alla concessione di una copertura GRE. Di fatto, la garanzia non è stata concessa poiché il finanziamento del progetto non è stato realizzato. Anche le decisioni relative alle nuove domande verranno prese dopo aver attentamente valutato sia gli interessi economici generali della piazza industriale svizzera, sia i differenti aspetti dettati dalle necessità di coerenza in materia di politica esterna. A metà dicembre 2005, gli esportatori hanno presentato le domande per l'ottenimento della copertura GRE. Anche gli enti per i crediti all'esportazione (ECE) di Germania ed Austria hanno ricevuto richieste di copertura. Nel contempo, i promotori del progetto hanno pubblicato studi approfonditi concernenti l'impatto ambientale e gli aspetti relativi al reinsediamento della popolazione interessata. Tali studi sono attualmente esaminati dagli ECE - in permanente dialogo con gli esportatori, le ONG coinvolte e le autorità di sorveglianza - e dagli esperti incaricati. Per quanto riguarda la Svizzera, all'inizio di marzo è avvenuto uno scambio d'informazioni tra l'ufficio di gestione della GRE, il Segretariato di Stato dell'economia e le parti interessate: esportatori, ONG, potenziali finanziatori e rappresentanti dell'amministrazione federale. La valutazione del progetto da parte degli ECE è basata soprattutto sugli accordi internazionali stipulati nel Gruppo crediti all'esportazione in sede OCSE, più precisamente sulle sue direttive ambientali ("common approaches"). Considerato il volume della documentazione presentata come pure la complessità e la molteplicità degli aspetti da considerare, allo stato attuale delle verifiche il Consiglio federale non dispone ancora dei necessari elementi decisionali.
In merito alle singole domande, la posizione del Consiglio federale è la seguente:
1. Le critiche sollevate dalla Dichiarazione di Berna e i rapporti stilati dagli esperti menzionati, di cui il Consiglio federale è a conoscenza, verranno utilizzati come elementi decisionali. Per la sua ponderazione degli interessi, il Consiglio federale terrà debitamente conto di tutti gli aspetti di importanza rilevante.
2. Sotto il profilo della valutazione del progetto, il reinsediamento delle persone interessate riveste un'importanza fondamentale. Il vasto piano di reinsediamento approvato dalle autorità turche è attualmente al vaglio di esperti indipendenti. I risultati della valutazione concernente gli aspetti più diversi del reinsediamento, compresa l'effettiva assegnazione di terra, convergeranno nella decisione. La valutazione verrà effettuata conformemente agli standard definiti nel quadro dell'OCSE che, riguardo a tale preciso elemento, fanno riferimento alla prassi della Banca mondiale.
3. La valutazione - da parte degli esperti indipendenti - dei rapporti concernenti l'impatto ambientale e il reinsediamento della popolazione presentati dal consorzio, comprende un esame di plausibilità. Trattandosi di specialisti con esperienze maturate in Turchia nell'ambito di progetti simili, i contenuti dei rapporti verranno esaminati e valutati alla luce di tali esperienze e del confronto operato con altri progetti. La decisione del Consiglio federale terrà conto anche della valutazione suddetta.
4. L'esame del progetto contempla la conformità al diritto internazionale e il rispetto delle linee direttive della Banca mondiale. A questo proposito, in primo luogo la Turchia sottostà ad obblighi di informazione e consultazione nei confronti degli altri Stati rivieraschi, Siria ed Iraq, situati più a valle. Stando alle indicazioni di questi ultimi, in effetti da parte turca detti obblighi non sarebbero ancora stati adempiuti. Si tratta però di una versione dei fatti contestata dalla Turchia. Pure da verificare è il rispetto dell'obbligo di un'equa partecipazione all'utilizzazione delle risorse idriche da parte dei diversi Stati rivieraschi, nonché del divieto di causare - con il previsto sfruttamento delle acque del Tigri - danni importanti agli Stati localizzati più a valle. Il rapporto concernente l'impatto ambientale presentato dal consorzio non contempla informazioni relative alle conseguenze transnazionali del progetto di diga. Sono perciò in corso ulteriori accertamenti riguardo a tali aspetti, i cui risultati verranno presi in considerazione dal Consiglio federale.
5. Come precedentemente indicato, anche la legge attualmente in vigore prevede che la valutazione della domanda venga effettuata tenendo conto dei principi della politica esterna svizzera, così come formulati all'articolo 54 capoverso 2 della Costituzione federale.
Risposta del Consiglio federale.