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06.304 · Iniziativa cantonale · 2006-06-20

Liquidato

Wortlaut

Visto l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Zurigo presenta la seguente iniziativa:

Il cantone di Zurigo chiede un riorientamento completo del diritto di ricorso delle associazioni secondo gli articoli 55 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e 12 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

La natura di tale riorientamento dipenderà dalla risposta data alle seguenti questioni di politica statuale:

1. Come può la politica provvedere affinché il progresso ecologico sia davvero conforme all'obiettivo (non ogni rinuncia imposta a un posto di parcheggio è un progresso ecologico; non ogni valore soglia conformemente all'esame di impatto sull'ambiente (EIA) è un indicatore del carico ambientale)?

2. Come può essere appianato il conflitto latente tra l'esigenza di uno sfruttamento più denso - anche in zone con un carico ambientale preesistente - e la protezione del paesaggio (separazione tra zona edificabile e zona non edificabile)?

3. Come si può concentrare l'attenzione, oltre che sull'ambiente, anche sulle ripercussioni sociali ed economiche di una pianificazione o di un progetto e quindi essere conseguita una maggiore integrazione in un programma di sviluppo sostenibile elaborato ad un livello superiore?

4. Come far fronte al conflitto tra le istituzioni democratiche nel nostro Paese e il diritto di ricorso di singole associazioni?

In base a quanto precede, gli articoli 55 della LPAmb e 12 della LPN devono essere modificati in modo che:

1. Le procedure siano ottimizzate e accelerate:

- mediante termini più brevi, anche nella procedura relativa ai rimedi giuridici. In merito, la durata totale della procedura (anche il tempo richiesto per la decisione) deve essere abbreviata.

2. La partecipazione ai costi sia ridisciplinata:

- mediante la partecipazione basilare delle associazioni ai costi di procedura e l'assegnazione di indennità per le parti alla controparte;

-mediante il divieto di pagamenti diretti e pagamenti compensativi all'associazione ricorrente nonché con misure penalizzanti a favore dell'organizzazione ricorrente anche al di fuori di procedure già pendenti.

3. Vi sia una maggiore trasparenza:

- mediante una resa dei conti annua pubblica sull'uso del diritto di opposizione e di ricorso;

- rendendo pubbliche ogni anno le modalità di formazione delle opinioni sul piano interno nell'ambito dell'esercizio del diritto di ricorso, anche per quanto concerne gli aspetti finanziari dei ricorsi interposti dall'associazione.

4. Siano previste sanzioni:

- mediante l'abilitazione di un'autorità designanda ad escludere una determinata organizzazione dal diritto di ricorso delle associazioni in base al suo comportamento.

5. Siano limitati i campi di applicazione dell'EIA:

-mediante la prova da parte dell'organizzazione ricorrente che l'ambiente e la natura nel caso concreto sono talmente colpiti che il rispetto della legislazione può essere garantito soltanto con provvedimenti specifici;

- mediante la verifica e la modifica verso l'alto dei valori soglia per l'EIA.

6. Sia risolta la contraddizione per cui solo singole associazioni sono abilitate a ricorrere allorché il nostro Paese è retto da istituzioni democratiche:

- mediante l'esclusione del ricorso delle associazioni nel caso di progetti e di pianificazioni qualora vi siano decisioni del popolo e del Parlamento passate in giudicato.