06.3065 · Postulato · 2006-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e proporre al Parlamento misure volte ad accelerare e a ottimizzare le necessarie procedure giuridiche per la costruzione di opere di protezione contro le piene.
Begründung
Le piene dell'agosto 2005 hanno causato in Svizzera sei vittime. Le ripercussioni del maltempo hanno interessato 15 cantoni. Secondo le prime stime, i soli danni agli edifici ammontano a oltre un miliardo di franchi. Vi sono inoltre stati danni alle colture agricole per 10 milioni di franchi. Diversi esempi hanno mostrato che i danni sarebbero stati evitati se le necessarie opere di protezione contro le piene fossero state realizzate tempestivamente. Una lezione importante da trarre dalle piene del 2005 deve pertanto essere quella di rendersi conto di quanto sia importante ridurre in maniera sostanziale il periodo che intercorre fra l'accertamento della necessità di un'opera di protezione e la sua costruzione.
L'articolo 76 della Costituzione federale stabilisce che la Confederazione deve provvedere alla difesa dagli effetti dannosi delle acque. Nell'ambito della protezione contro le piene la Confederazione detiene ampie competenze legislative, mentre i cantoni sono tenuti a realizzare le necessarie misure di protezione. Detta situazione impone una forte necessità di coordinamento. Data la notevole entità dei danni, i quali interessano larghi settori della popolazione, devono essere adottate tutte le misure necessarie, inclusa l'accelerazione delle procedure giuridiche preliminari alla realizzazione di opere di protezione contro le piene. Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e di proporre misure idonee ad accelerare e ottimizzare dette procedure giuridiche.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la Costituzione federale e la legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua, la condotta strategica nel settore della protezione contro le piene è di competenza della Confederazione. L'attuazione operativa delle misure di protezione spetta invece ai cantoni (art. 2 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua), i quali definiscono anche le procedure di autorizzazione determinanti per le opere di protezione contro le piene sul loro territorio. Pertanto, la rapidità con cui tali opere e impianti di protezione possono essere realizzati dipende essenzialmente dalle procedure giuridiche applicate dai diversi cantoni. Degli studi hanno inoltre mostrato che i ritardi nella realizzazione di opere di protezione contro le piene sono spesso causati dai ricorsi presentati dai proprietari fondiari interessati.
Per velocizzare i tempi di realizzazione di tali opere sono necessari innanzitutto uno snellimento delle procedure giuridiche cantonali, una buona gestione dei progetti a livello cantonale e un processo di pianificazione partecipativo.
Nel quadro della NPF, a livello federale si stanno attualmente creando le basi per ottimizzare la collaborazione tra Confederazione e cantoni in materia di protezione contro le piene. In futuro, ad esempio, le indennità destinate ai cantoni per l'adozione di misure in questo settore dovranno di norma essere pattuite mediante accordi di programma. Ciò garantisce ai cantoni un più ampio margine di manovra nell'impiego dei fondi pubblici.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.