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Imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. Sopprimere l'iniqua prassi

06.3129 · Mozione · 2006-03-24

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare immediatamente misure per garantire che l'imposizione di azioni ed opzioni di dipendenti rispetti i principi dell'imposizione secondo la capacità economica, dell'aumento della sostanza netta e dell'uniformità dell'imposizione. In particolare occorre fare in modo che tutti i proventi di rapporti di lavoro siano tassati nella stessa misura. Le attuali regole speciali per l'imposizione delle azioni e delle opzioni di dipendenti, del resto fissate nella circolare numero 5 del 30 aprile 1997, devono essere abrogate.

Occorre garantire senza indugio che tutte le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni e opzioni di collaboratori vengano tassate senza riduzione alcuna. Per azioni con termine di attesa (fattispecie del rinvio dell'imposizione) l'imposizione può avvenire, dopo la scadenza del termine di attesa, senza alcuna riduzione. Se del caso, quale valore può essere applicato il valore venale al momento dell'acquisto. Anche per le opzioni dei collaboratori, l'imposizione dovrebbe avvenire senza riduzioni al momento dell'esercizio dell'opzione. In entrambi i casi, a tale momento, i collaboratori possiedono, oltre al diritto di proprietà, anche il pieno diritto di disporre dei titoli. Sconti, rispettivamente riduzioni non sono giustificati e contraddicono la giustizia fiscale.

Begründung

Il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori 04.074. Seguendo in gran parte la prassi vigente, la legge prevede che, in caso di termine d'attesa, l'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori attraverso rimessa di azioni o opzioni sia effettuata applicando una riduzione. Nel caso delle azioni, l'imposizione dovrebbe avvenire al momento dell'acquisto anche per gli anni di attesa e la prestazione imponibile viene scontata. Nel caso delle opzioni, l'imposizione avviene al momento dell'esercizio. Alla prestazione imponibile è altresì applicata una riduzione, segnatamente sulla parte di prestazione imponibile che corrisponde all'aumento di valore dell'azione tra l'assegnazione dell'opzione e il suo esercizio.

Queste riduzioni sono in contraddizione con i principi dell'uniformità dell'imposizione, dell'imposizione dell'aumento della sostanza netta e dell'imposizione secondo la capacità economica. Inoltre, i contribuenti, rispettivamente le aziende possono manipolare i termini di attesa e la struttura dei titoli.

Il progetto presenta molte incoerenze. La competente commissione del Consiglio degli Stati ha interrotto i dibattiti nel marzo del 2006 e richiesto un rapporto chiarificatore. Il termine di consegna del rapporto non è stato fissato e non è nemmeno noto quando verranno ripresi i dibattiti in Parlamento. Dato che il progetto corrisponde ampiamente all'iniqua prassi fiscale attualmente in vigore, bisogna garantire che questa prassi non venga proseguita. Innanzi tutto bisogna chiarire quale regolamentazione il legislatore adotterà in materia di imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. Le circolari vigenti sono pertanto da abrogare. Occorre garantire senza indugio che tutti i proventi di rapporti di lavoro, inclusi tutti i vantaggi valutabili in denaro, come l'assegnazione di azioni dei collaboratori e/o di opzioni siano soggette a un'imposizione completa. Per le opzioni l'imposizione dovrebbe normalmente avvenire al momento dell'esercizio e per le azioni con termine di attesa al momento dello spirare dello stesso, eventualmente prendendo in considerazione il valore venale al momento dell'assegnazione. Il Consiglio federale è invitato a scegliere i modelli più adatti, trasparenti ed equi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale non ritiene opportuno abrogare con effetto immediato la circolare numero 5 del 30 aprile 1997 sull'imposizione delle azioni e delle opzioni dei dipendenti. Essa è conforme alla situazione giuridica attuale, che può essere modificata dal legislatore e non dall'amministrazione. La circolare numero 5 è stata esaminata più volte dal Tribunale federale. Ad avviso della massima istanza giudiziaria le sue norme d'imposizione corrispondono al principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica. Ciò vale sia per la riduzione accordata sul valore venale delle azioni dei dipendenti sia per i metodi matematico-finanziari di valutazione nel caso delle opzioni. In questi casi non si tratta di "sconti", in quanto la determinazione della prestazione valutabile in denaro di un acquisto di azioni od opzioni dei dipendenti dipende sempre dal loro valore venale e tiene conto della limitata negoziabilità dovuta al blocco della disponibilità. L'odierna valutazione oggettiva è conforme al citato principio costituzionale.

L'introduzione di una nuova prassi creerebbe confusione e provocherebbe l'incertezza giuridica che il Consiglio federale intendeva proprio evitare con il messaggio concernente la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori (04.074). In base al protocollo del Consiglio nazionale del 7 marzo 2006, il Partito socialista ha chiesto di tassare le azioni dei dipendenti dopo la scadenza del termine di attesa, conformemente alla richiesta della presente mozione. Tale richiesta è tuttavia stata respinta. Nel caso delle opzioni dei collaboratori, entrambe le Camere hanno approvato la modifica del momento dell'imposizione. Il relativo reddito è ora considerato realizzato all'atto dell'esercizio delle opzioni. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati non concordano sull'ammontare della riduzione della base di calcolo per ogni anno di termine di attesa. Nella procedura di appianamento delle divergenze devono essere discussi e decisi la legittimità e l'ammontare di detta riduzione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.