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06.3155 · Mozione · 2006-03-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a presentare un decreto federale che preveda che gli stranieri sprovvisti di un permesso di domicilio in Svizzera debbano richiedere, prima di pronunciare un discorso in pubblico, un'autorizzazione da parte delle autorità federali. Tale autorizzazione sarà negata se vi è da temere un disturbo della tranquillità e dell'ordine pubblico o addirittura una messa in pericolo della sicurezza interna o esterna.

Begründung

Una disposizione del genere è stata abrogata in Svizzera soltanto pochi anni fa. Da allora, tuttavia, il pericolo di agitazioni politiche a causa dell'importante immigrazione ma anche dei conflitti in atto in molti Stati è andato aggravandosi. Le manifestazioni violente nella periferia parigina, ma anche dimostrazioni avvenute in Svizzera, hanno mostrato quanto gli Stati di diritto siano esposti al rischio di attacchi a sfondo politico.

Anche la Svizzera ha accumulato esperienze negative: si pensi all'attività di organizzazioni (ad es. l'UCK) o alla propaganda fatta da singoli individui che approvavano pubblicamente la lapidazione di donne adultere. Questo pericolo crescente può essere preventivamente affrontato per mezzo dell'obbligo di autorizzazione, così come richiesto con la presente mozione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La libertà d'opinione è garantita dall'articolo 16 della Costituzione federale svizzera (Cost.; RS 101), dall'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101) e dall'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2). Essa comprende il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla e ne godono sia le persone fisiche sia quelle giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità o dal loro statuto di soggiorno.

In virtù dell'articolo 36 della Costituzione, le restrizioni dei diritti costituzionali devono avere una base legale e, se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Devono inoltre essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui, devono essere proporzionate allo scopo e non devono tangere i diritti fondamentali nella loro essenza. Questi principi costituzionali sono vincolanti anche per il legislatore (art. 35 Cost.).

Di principio una concezione liberale dello Stato non consente alcuna restrizione della libertà d'opinione mediante la censura preventiva (o provvedimenti analoghi). La mozione chiede inoltre un obbligo di autorizzazione per tutti i discorsi tenuti in pubblico da stranieri, a prescindere dal tema o da altre caratteristiche. Un obbligo di autorizzazione così arbitrario non è compatibile né con il principio di proporzionalità, né con quello di uguaglianza.

Il legislatore federale deve rispettare la ripartizione delle competenze fra la Confederazione e i cantoni, sancita dalla Costituzione. La salvaguardia della quiete e dell'ordine compete in primo luogo ai cantoni. Pertanto un obbligo di autorizzazione come quello richiesto dalla mozione non è applicabile a livello federale. È fatta salva la competenza non scritta della Confederazione per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna. Tale competenza non è tuttavia sufficiente per emanare l'obbligo di autorizzazione per tutti i discorsi in pubblico, come richiesto dalla mozione.

In questo contesto va ricordata l'attuale competenza del Consiglio federale, basata sugli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione, di emanare ordinanze e decisioni se la tutela degli interessi del Paese lo richiede oppure per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. Tali provvedimenti possono limitare in particolare anche la libertà d'opinione. Nell'ottobre 2002 il Consiglio federale ha ad esempio vietato a un attivista del Fronte islamico di salvezza di fare dalla Svizzera della propaganda che incita alla violenza, la giustifica e la sostiene.

Conformemente agli articoli 163 capoverso 1 e 164 capoverso 1 lettera b della Costituzione, norme di diritto o disposizioni fondamentali in materia di restrizioni dei diritti costituzionali devono essere emanate sotto forma di leggi federali. La forma del decreto federale, come richiesto nella mozione, non soddisfarebbe questa condizione.

Da un lato, l'obbligo di autorizzazione proposto dalla mozione non sarebbe compatibile con i principi costituzionali e, dall'altro, dal punto di vista della politica di sicurezza e sulla base delle pertinenti basi costituzionali non vi è un'immediata necessità d'agire. Il Consiglio federale propone pertanto di respingere la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.