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06.3204 · Interpellanza · 2006-05-10

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'impiego della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni è disciplinato dall'articolo 85 della Costituzione e dall'articolo 19 della legge sul traffico pesante; ora, sembra che diversi cantoni si prendano qualche libertà, devolvendo la propria quota dei proventi della tassa a scopi certamente nobili ma in contraddizione con le disposizioni legali. Una perizia conferma del resto inequivocabilmente questa violazione del diritto, definendo esattamente i limiti fissati dal costituente e dal legislatore. Si ricorda che il totale dei proventi netti della tassa, comprese le quote cantonali, deve coprire i costi legati alla circolazione stradale. Ciò significa che i cantoni non hanno alcuna competenza in materia di distribuzione; essi ricevono la propria quota, devono adibirla agli scopi definiti dalla Costituzione e la legge, e non possono impiegare la somma a loro piacimento.

Alla luce di queste considerazioni, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Poiché l'articolo 49 capoverso 2 della Costituzione impone alla Confederazione di vigilare sul rispetto del diritto federale da parte dei cantoni, che cosa aspetta il governo per mettere fine a questa situazione inaccettabile?

2. Quali misure concrete intende adottare affinché le somme non utilizzate in modo corretto dai cantoni siano devolute al loro giusto scopo?

3. A quanto ammonta la somma totale sottratta dai cantoni all'utilizzo conforme alla Costituzione e alla legge?

4. Non è forse opportuno che il governo federale chieda, anche a titolo retroattivo, la restituzione e l'utilizzazione conforme alla legge dei proventi della tassa in passato impiegati illegalmente?

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (RS 641.81), i cantoni impiegano la loro quota innanzitutto per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essi sopportati. Già nel 1999, nella sua risposta all'interrogazione Wiederkehr 99.1023, il Consiglio federale aveva fatto presente che i cantoni godono di un ampio margine di manovra nell'impiegare la loro quota dei profitti della TTPCP. Ciò significa che questi mezzi possono essere utilizzati anche per finanziare misure di protezione fonica o a favore della salute, risanamenti di edifici, la promozione del traffico regionale o dei percorsi ciclabili, sempre che tali spese siano correlate al traffico stradale. Non esiste una lista esaustiva di tutte le possibili misure. A fronte di questo ampio margine di manovra non vi è motivo di credere che i proventi della tassa vengano impiegati in modo contrario alle disposizioni legali. Si può pertanto rinunciare a rispondere alle domande 2 a 4.

Il Consiglio federale riconosce tuttavia che andrebbe migliorata l'informazione dell'opinione pubblica riguardo all'impiego dei proventi della TTPCP. Nel quadro delle attuali disponibilità finanziarie e di personale, il collegio è pertanto disposto a presentare, in collaborazione con i cantoni, una sintesi delle misure finanziate con il gettito della tassa.

Risposta del Consiglio federale.