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06.3221 · Mozione · 2006-05-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di assoggettare l'importazione di cani ad un obbligo di autorizzazione e di vietare il commercio di cani (acquisto e vendita di cani).

Begründung

1. In Svizzera, il commercio di animali da reddito è regolamentato minuziosamente dalla normativa in materia di epizoozie, anche mediante l'impiego della banca dati sul traffico di animali. Per commerciare animali da reddito è necessaria una patente, ottenibile a condizione di partecipare ad un corso e superare un esame. Anche il commercio di animali (di piccola taglia) in negozi di animali e il commercio di animali selvatici sottostanno ad un'autorizzazione, come pure - almeno nel caso dei negozi affiliati ad un'associazione - ad un certo controllo (effettuato su base volontaria). In Svizzera, cani e gatti non vengono venduti nei negozi di animali; tuttavia, il loro commercio è soggetto ad autorizzazione soltanto se la compravendita interessa più di 20 esemplari all'anno. Risulta ancor più difficile comprendere ed accettare che il commercio di cani transfrontaliero, su Internet o tramite i piccoli annunci, pur fruttando diversi milioni di franchi all'anno possa svolgersi senza alcun controllo o alcuna regolamentazione.

2. Gli allevatori di cani appartenenti alla Società cinologica svizzera (SCS) sono soggetti ai controlli di quest'ultima. Generalmente, essi si preoccupano di cedere i loro animali a persone responsabili. Analogamente, da parte dei rifugi per animali vi è la volontà di conoscere le persone alle quali affideranno i cani abbandonati di cui si occupano; i responsabili dei rifugi informano i futuri detentori degli animali in merito ai bisogni e alle caratteristiche di questi ultimi. Il divieto di commercio non vale per gli allevatori riconosciuti e i rifugi per animali.

3. Invece, chi opera con i cani a scopo puramente commerciale è interessato soltanto a piazzare la sua "merce", poco importa a chi. Nella maggior parte dei casi risulta impossibile risalire all'origine del cane, al modo in cui è stato allevato e alle caratteristiche comportamentali dei suoi ascendenti. Ciò vale soprattutto per gli animali importati, acquistati all'estero dal commerciante di cani e, spesso, nati in allevamenti di massa. Questi animali giungono in Svizzera già malati o con gravi disturbi comportamentali, e rappresentano così spesso un pericolo anche per le persone.

4. Chi acquista un cane deve avere la possibilità di informarsi riguardo al modo in cui è stato allevato e tenuto, come pure alle sue caratteristiche generali e, in particolare, comportamentali. Ciò è reso possibile unicamente da allevatori o rifugi per animali affidabili. Perciò, a livello federale l'allevamento e l'importazione di cani dall'estero devono essere oggetto di controlli; l'importazione deve essere soggetta ad obbligo di autorizzazione. Il commercio (vendita e acquisto) di cani deve essere vietato.

5. L'attuazione di questi provvedimenti favorisce gli allevatori e i detentori di cani responsabili; inoltre, se i cani vengono custoditi nel rispetto dei bisogni di questa specie animale e delle esigenze imposte dalla convivenza sociale, anche i cittadini e la sicurezza pubblica ne traggono beneficio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'allevamento responsabile, attento alla socializzazione dei cuccioli e degli animali giovani è il presupposto di un sano sviluppo del cane, e risponde alle sue necessità specifiche. Per questa ragione, il 12 aprile 2006 il Consiglio federale ha integrato l'ordinanza sulla protezione degli animali con delle disposizioni in materia. Ulteriori provvedimenti, inerenti alla socializzazione e all'istruzione dei cani, come pure però alla formazione dei detentori di tali animali, sono previsti nel quadro della revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali.

Già oggi, la legislazione in materia di protezione degli animali prevede l'obbligo di autorizzazione per il commercio di cani a titolo professionale. Un'autorizzazione viene rilasciata soltanto in presenza dell'infrastruttura necessaria e se i guardiani degli animali sono titolari di un certificato di capacità. In futuro, il controllo del commercio verrà facilitato dall'introduzione - attualmente in corso - dell'identificazione e del contrassegno obbligatori per tutti i cani.

Assoggettare l'importazione di cani ad un obbligo generale di autorizzazione sarebbe in contrasto con i negoziati attualmente in corso con l'UE. Inoltre, ciò non consentirebbe né di controllare gli allevamenti e le condizioni di detenzione di cani all'estero, né di impedire il commercio illegale di questi animali. Da anni, l'Ufficio federale di veterinaria - competente in materia - con la collaborazione della Protezione svizzera degli animali e della Società cinologica svizzera si adopera al fine di informare le persone interessate all'acquisto di un cane, così da consentire loro una scelta opportuna dell'allevamento (opuscolo informativo in tedesco: Augen auf beim Hundekauf).

Il Consiglio federale ritiene che le misure attuate per informare e formare i detentori di cani, nonché per prevenire le forme di commercio che contravvengono alle disposizioni in materia di protezione degli animali, siano più efficaci dei divieti o delle autorizzazioni obbligatorie.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.