Cancellazione dalla lista ONU dei sospetti di terrorismo in caso di dimostrata non colpevolezza penale
06.3228 · Interpellanza · 2006-05-11
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Nelle ultime settimane i media hanno sollevato diversi interrogativi circa la lista ONU dei sospetti di terrorismo e la possibilità della cancellazione di persone la cui innocenza è stata dimostrata; questi interrogativi rivestono un'importanza fondamentale per uno Stato di diritto come il nostro.
Mi permetto perciò di sottoporre al Consiglio federale le domande qui appresso:
Come agisce la Svizzera allorché una procedura interna dimostra la non colpevolezza penale di una persona (sospensione del procedimento, assoluzione)? Si adopera attivamente per la cancellazione della persona interessata dalla lista ONU dei sospetti di terrorismo? Qual è l'autorità svizzera competente? Come procede la Svizzera?
Nel caso in cui il Consiglio di sicurezza si opponga alla cancellazione, la Svizzera cancella la persona interessata dalla "lista svizzera"? Come potrebbe altrimenti osservare i principi di diritto nazionale e internazionale?
Come agisce il Consiglio federale nei confronti dell'ONU per evitare che persone innocenti continuino a figurare nella lista ONU dei sospetti di terrorismo?
È disposto a dichiarare pubblicamente - e soprattutto agli uffici competenti dell'ONU - di disapprovare il fatto che persone innocenti rimangano inscritte in questa lista e di biasimare la lista stessa in ragione di una gestione poco chiara dal punto di vista dello Stato di diritto?
Stellungnahme des Bundesrates
La risoluzione 1267 (1999) - adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU a norma del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite - come pure le risoluzioni successive impongono agli Stati membri l'applicazione di misure di sanzione alle persone che hanno legami con Al-Qaïda e con i talebani. Si tratta, in particolare, del divieto di fornire materiale d'armamento, del divieto di entrata e di transito come pure di sanzioni a carattere economico. Da parte svizzera queste misure sono attuate mediante l'ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo Al-Qaïda o ai Taliban (RS 946.203). Le persone fisiche e giuridiche, i gruppi e le organizzazioni soggetti ai provvedimenti sono elencati nell'allegato 2 dell'ordinanza. La lista dei nomi coincide con quella dell'autorità competente dell'ONU, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza, ed è costantemente aggiornata in base alle decisioni del suddetto comitato.
Il perseguimento penale di membri o di simpatizzanti di Al-Qaïda o dei talebani non si fonda sulla risoluzione 1267, bensì sulle disposizioni materiali e procedurali del diritto penale svizzero, tenuto conto degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera. Anche la decisione di un tribunale svizzero di prosciogliere un sospetto dall'accusa di terrorismo o di finanziamento del terrorismo o di sospendere la procedura non influisce direttamente sul mantenimento del nome nella lista dell'ONU delle persone soggette a sanzioni. L'interessato continua a figurare in tale lista - e quindi anche nell'allegato 2 dell'ordinanza - finché il comitato per le sanzioni non ha approvato la cancellazione dell'iscrizione. In virtù degli articoli 25 e 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, in quanto Stato membro la Svizzera è tenuta all'esecuzione delle decisioni del Consiglio di sicurezza. Non può quindi procedere in maniera autonoma alla cancellazione dei nomi iscritti nell'allegato 2 dell'ordinanza.
La risoluzione 1267 e seguenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU prevedono la possibilità di una cosiddetta procedura di "de-listing". Conformemente alle direttive del comitato per le sanzioni, le persone colpite da misure di sanzione possono avviare questa procedura con il sostegno delle autorità del loro Paese d'origine o dello Stato di residenza. Perciò la Svizzera può agire solo a condizione che la persona interessata sia svizzera o risieda in Svizzera. Altrimenti, la Svizzera non ha facoltà di esercitare questa forma di protezione diplomatica, bensì deve invitare la persona interessata a rivolgersi allo Stato competente (Paese d'origine o di residenza). Nel caso di cittadini svizzeri o di persone residenti in Svizzera, le autorità federali, dopo aver esaminato le informazioni a discarico, le trasmettono al governo che ha richiesto l'iscrizione dell'interessato nella lista del comitato per le sanzioni. In una fase successiva della procedura la Svizzera può anche rivolgersi al comitato stesso. Questi compiti sono svolti dal SECO e dal DFAE congiuntamente con le rappresentanze svizzere locali. In passato due Svizzeri soggetti a sanzioni hanno chiesto l'aiuto della Confederazione. Grazie al prolungato e intenso impegno delle autorità federali, entrambi sono stati cancellati dalla lista del comitato per le sanzioni dell'ONU nel gennaio scorso. Per evitare casi di particolare rigore sia la risoluzione 1452 (2002) del Consiglio di sicurezza dell'ONU che l'ordinanza del 2 ottobre 2000 prevedono disposizioni derogatorie applicabili, per esempio, ai cittadini svizzeri per consentire loro di sovvenire ai normali costi di mantenimento.
Oltre a trattare bilateralmente i singoli casi, la Svizzera s'impegna fermamente, in seno all'ONU, per conciliare i legittimi bisogni di protezione da attacchi terroristici della comunità degli Stati e i diritti delle persone colpite da misure di sanzione. Si è quindi espressa a più riprese, anche in maniera critica, davanti al Consiglio di sicurezza in merito a singole misure del regime di sanzioni (ben sei volte solo negli ultimi dodici mesi: l'11 luglio, il 20 luglio e il 26 ottobre 2005 e il 20 aprile, il 30 maggio e il 22 giugno 2006). Le dichiarazioni in questione possono essere consultate alla pagina iniziale della missione svizzera presso l'ONU a New York: http://www.eda.admin.ch/newyork_miss/e/home/interv.html).
Alla Svizzera preme che, a livello dell'ONU, si tenga debito conto dell'equanimità delle procedure e in particolare del principio giuridico della presunzione d'innocenza. Lo scorso ottobre, a titolo di continuazione della collaborazione con Germania e Svezia nell'ambito del partenariato nel settore delle sanzioni mirate dell'ONU (processi di Interlaken, Bonn-Berlino e Stoccolma), il nostro Paese ha lanciato un'iniziativa volta a subordinare a precisi criteri l'emanazione di sanzioni nei confronti di singoli individui. L'iniziativa prevede altresì più ampi diritti d'informazione per gli interessati come pure la possibilità di commisurare i provvedimenti ai casi concreti. Infine si deve creare un meccanismo che consenta agli interessati di far riesaminare l'iscrizione nella lista. Nel marzo 2006 è stato pubblicato a New York un rapporto svolto da un'università americana su mandato svizzero che propone soluzioni pratiche per migliorare la situazione delle persone interessate e garantire l'equità della procedura tanto per quanto concerne l'iscrizione nella lista come per la cancellazione dalla medesima, senza per questo compromettere gli sforzi del Consiglio di sicurezza per lottare contro il terrorismo
(cfr. http://watsoninstitute.org/pub/Strengthening_Targeted_Sanctions.pdf).
Il 30 maggio 2006, il nostro rappresentante permanente presso le Nazioni Unite a New York ha informato ufficialmente il Consiglio di sicurezza dell'ONU delle conclusioni del rapporto in nome della Svizzera, della Germania e della Svezia. Spetta ora al Consiglio di sicurezza decidere quali proposte di riforma adottare. La Svizzera continuerà a adoperarsi per l'attuazione di questa iniziativa.
Risposta del Consiglio federale.