06.3296 · Postulato · 2006-06-21
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a presentare proposte per completare le Convenzioni di Ginevra con un nuovo capitolo che stabilisca in modo vincolante i principi fondamentali della protezione dell'ambiente.
Begründung
"All our efforts to promote security, development and human rights, and to pursue sustainable development, will be in vain if environmental degradation and natural resource depletion continue unabated."
Queste parole del segretario generale dell'ONU Kofi Annan sottolineano che i problemi ambientali a livello locale, regionale e globale rappresentano in misura crescente un rischio politico e di sicurezza. Alcune considerazioni al riguardo ben illustrano questa affermazione:
- l'UNHCR stima a 25 milioni il numero di persone già oggi costrette ad abbandonare la propria regione d'origine per cause ambientali;
- l'ONU stima che entro il 2010 questo numero possa salire a 50 milioni di persone;
- il mancato accesso all'acqua o la qualità insufficiente dell'acqua ha causato nel 2005 un numero di morti dieci volte maggiore rispetto ai conflitti armati;
- il 40 per cento dell'umanità dipende da risorse d'acqua controllate da due o più Paesi diversi.
Alla luce di queste considerazioni i principi fondamentali della protezione dell'ambiente devono essere fissati in un capitolo specifico delle Convenzioni di Ginevra.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il fatto che la protezione ambientale sia entrata a far parte del diritto internazionale umanitario è sostanzialmente da ricondurre a due fattori: la crescente consapevolezza, a livello internazionale, della necessità di proteggere l'ambiente, che ha preso avvio nel 1972 con la Dichiarazione di Stoccolma e successivamente ha trovato conferma nella Dichiarazione di Rio del 1992, da un lato, e i danni ambientali causati dalla prima guerra del Golfo (1990-1991), dall'altro.
Già oggi gli Stati sono tenuti a tener conto delle ripercussioni sull'ambiente nella condotta delle operazioni militari. Il protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (protocollo I), adottato nel 1977, prevede infatti una protezione specifica dell'ambiente in caso di conflitto armato. La Convenzione del 1976 sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile (Convenzione ENMOD, ratificata dalla Svizzera nel 1988) vieta inoltre l'uso di tecniche di modifica dell'ambiente "che abbiano effetti diffusi, durevoli o gravi" (art. 1).
L'articolo 35 paragrafo 3 del protocollo I vieta "l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale." Questa disposizione, facendo riferimento ai metodi e ai mezzi di guerra, protegge l'ambiente in quanto tale.
L'articolo 55 dello stesso protocollo stabilisce un obbligo generale di proteggere l'ambiente nella condotta delle ostilità: "La guerra sarà condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi." La stessa disposizione vieta altresì l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si può attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, compromettendo, in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione, come pure attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia. L'articolo 55 ha dunque lo scopo di proteggere la popolazione civile dagli effetti di gravi attacchi all'ambiente.
Altre disposizioni del protocollo I toccano questo ambito, ossia quelle relative alla protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile (art. 54 cpv. 2) o alla protezione di opere e installazioni che racchiudono forze pericolose (art. 56).
Conformemente allo Statuto di Roma, adottato nel 1998, è pure considerato crimine di guerra lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi possono provocare danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale (art. 8 cpv. 2 lett. b, iv comma).
Per principio, sono inoltre applicabili ai conflitti armati anche i trattati internazionali relativi alla protezione dell'ambiente, al pari delle convenzioni sui diritti umani.
Il Consiglio federale ritiene dunque che non sia né necessario né ragionevole esaminare la possibilità di completare le Convenzioni di Ginevra con un capitolo specifico che stabilisca i principi fondamentali della protezione dell'ambiente. Da un lato, esistono già disposizioni che devono essere applicate, e, dall'altro, vi sono diverse iniziative nel settore della protezione ambientale meglio adeguate alla problematica sollevata dall'autrice del postulato, la quale si spinge nettamente oltre l'ambito dei conflitti armati.
La Svizzera fornisce infine un contributo importante nell'ambito delle tre Convenzioni sull'ambiente di Rio (biodiversità, clima e desertificazione) organizzando, per esempio, un incontro preparatorio in vista della Conferenza sul clima 2006 a Nairobi o una tavola rotonda molto apprezzata sulle relazioni tra desertificazione, fame e povertà (Ginevra, 11-12 aprile 2006).
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.