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06.3325 · Interpellanza · 2006-06-22

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

1. Il regolatore francese ha confermato, in una decisione, la priorità accordata ai contratti a lungo termine con riferimento ad un accordo tra Svizzera e UE. Soltanto esigue capacità residue vengono aggiudicate mediante una pubblica gara. Questa decisione è limitata a una data precisa? Qual è la connessione tra la decisione e l'accordo tra la Svizzera e l'UE?

2. I contratti di fornitura di elettricità, in particolare i contratti a lungo termine, stipulati dalle imprese dell'UE con imprese di Paesi terzi quali la Svizzera, dal punto di vista legale non sono contemplati né dalla direttiva UE per il mercato interno dell'energia elettrica, né dal regolamento CE relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Per la Svizzera non risultano quindi vincolanti.

L'UE esercita tuttavia una grande pressione affinché possa applicare allo scambio con la Svizzera le stesse regole valide in seno al mercato interno europeo. Per la piazza economica svizzera tali regole comportano tuttavia inutili svantaggi. Come intende resistere il Consiglio federale alla pressione esercitata? Quali misure sono adottate? Cosa succede se non si stipulerà nessun accordo?

3. L'accesso al mercato deve avvenire senza discriminazioni e nel rispetto delle regole del mercato libero. La pubblica gara costituisce una delle tante procedure adottate per gestire l'empasse, garantendo tuttavia un accesso senza discriminazioni e orientato al mercato. Le diverse opzioni per la Svizzera sono state valutate sistematicamente? Quali sono?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sua decisione del 1° dicembre 2005 sul carattere prioritario dei contratti esistenti, l'autorità di regolazione francese CRE (Commission de régulation de l'énergie) ha confermato che il gestore francese della rete di trasporto di elettricità potrà continuare, senza precisare la data, ad applicare sulla frontiera franco-svizzera le regole in vigore nel 2005. La CRE motiva la decisione, tra l'altro, con le imminenti trattative tra la Svizzera e l'UE.

2. Da un lato, l'UE è interessata ad applicare alla rete di trasporto svizzera, centrale e di standard elevato, le stesse regole applicate al resto del mercato interno all'UE. Dall'altro, la Svizzera ha interesse a partecipare al mercato di elettricità interno dell'UE. Il Consiglio federale parte dunque dal principio che, visto l'interesse reciproco nelle trattative, si raggiungerà un risultato soddisfacente per entrambe le parti. Per quanto concerne la priorità accordata agli esistenti contratti di fornitura e di acquisto, si mira ad una regolamentazione transitoria ai sensi dell'articolo 24 dell'ex direttiva 96/92/CEE. Se non si dovesse giungere ad una soluzione, continueranno ad essere validi gli accordi di diritto privato tra le parti interessate e le leggi nazionali vigenti.

3. Conformemente alla proposta del Consiglio federale concernente l'accesso alla rete in caso di congestione sulla rete di trasporto transfrontaliera (art. 17 LApEI), il gestore della rete deve distribuire le capacità disponibili secondo procedure orientate al mercato come ad esempio le gare pubbliche. Il Consiglio federale ha tuttavia la facoltà di regolare la procedura. Considerando la prevista modifica della legislazione, le opzioni d'intervento della Svizzera sono ancora tutte da definire. L'UE, invece, prevede di limitare le procedure alle gare pubbliche. L'entrata in vigore delle disposizioni esecutive sui procedimenti in caso di congestione, attualmente in procedura del comitato in seno all'UE, è prevista entro la fine dell'anno.

Risposta del Consiglio federale.