06.3326 · Mozione · 2006-06-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di prendere le misure urgenti per fare rispettare nel nostro Paese l'Accordo di libero scambio del 1972 fra la Comunità economica europea e la Svizzera, e di abolire la totalità dei ribassi fiscali concessi alle società estere che si trasferiscono nel nostro Paese.
Begründung
I ribassi fiscali concessi da numerosi Cantoni (Zugo, Svitto, Obvaldo, Sciaffusa) alle società estere che vi trasferiscono il loro domicilio senza tuttavia avere attività reali e significative rovinano l'immagine della Svizzera, aumentano gli squilibri regionali interni e rafforzano il dumping sociale europeo.
Di fatto, questi considerevoli ribassi fiscali costituiscono sussidi occulti a società private e sono in contraddizione con l'Accordo di libero scambio del 1972 fra l'Unione Europea e la Svizzera.
Nell'ambito di detto accordo, è impensabile che, per osservare i propri impegni bilaterali, la Svizzera non possa esercitare alcun influsso sulle scelte fiscali di determinati Cantoni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le considerazioni formulate dalla Commissione europea relativamente all'imposizione cantonale vertono sulle società holding, d'amministrazione e miste. Nella fattispecie non si tratta della concessione di ribassi d'imposta da parte di certi Cantoni, bensì di disposizioni speciali di leggi fiscali cantonali relative al calcolo dell'imposta per persone giuridiche applicate, a determinate condizioni, sulla base dell'articolo 28 capoversi 2-4 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14). Si tratta quindi dei citati tre tipi di società, disciplinati in una legge federale, in tutti i Cantoni. La legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11) non conosce uno status fiscale paragonabile. Dal punto di vista della Svizzera questi tre tipi di società non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo di libero scambio del 1972 tra la Comunità economica europea e la Svizzera. Anche nell'ipotesi in cui rientrassero nel suo campo d'applicazione, le disposizioni relative al calcolo dell'imposta non rappresenterebbero aiuti statali ai sensi dell'Accordo di libero scambio. Per questa ragione la Svizzera è dell'avviso che non esiste nessuna violazione dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CE.
Nella sua risposta alle riflessioni della commissione della CE, la Svizzera ha dettagliatamente illustrato per scritto la sua posizione. Secondo il Consiglio federale i risultati raggiunti nella seduta della commissione mista sull'accordo di libero scambio Svizzera CE, tenutasi all'inizio di maggio del 2006, hanno rafforzato l'analisi effettuata dalla Svizzera. Per la Svizzera l'atteggiamento della commissione non è giuridicamente fondato. In particolare non è possibile estendere al rapporto di libero scambio tra la Svizzera e la CE i criteri di concessione degli aiuti statali secondo le modalità in cui risultano dal diritto comunitario e in cui sono applicati nel mercato interno comunitario. Le disposizioni cantonali relative all'imposizione delle imprese sono inoltre applicate a tutti gli attori economici, indipendentemente dalla loro nazionalità, dal loro ramo di produzione o dal loro settore economico. Secondo il Consiglio federale non vi è dunque né un margine di manovra né la necessità di intervenire per adottare provvedimenti urgenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.