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06.3341 · Interpellanza · 2006-06-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Molte testimonianze rivelano che persone straniere, soprattutto coloro con uno statuto precario, incontrano ostacoli insuperabili quando intendono sposarsi. Pare che la prassi dei cantoni non corrisponda sempre alle direttive stabilite dall'Ufficio federale dello stato civile e che sia diventata estremamente restrittiva e che in taluni casi è diventato addirittura impossibile celebrare un matrimonio tra stranieri o tra un cittadino svizzero e uno straniero. Chiediamo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Secondo l'Ufficio federale dello stato civile, gli ufficiali dello stato civile non hanno alcun diritto di chiedere ai fidanzati i loro permessi di dimora e di rifiutare di entrare nel merito della domanda di matrimonio in assenza di tali documenti. Ma è proprio questa la prassi in diversi cantoni. Il Consiglio federale è disposto a intervenire presso i cantoni e a prendere le misure necessarie affinché il diritto al matrimonio sia garantito a prescindere dallo statuto legale?

2. La questione relativa all'attestazione di domicilio crea altri problemi. Secondo l'Ufficio federale dello stato civile, dovrebbe essere sufficiente presentare un'attestazione di domicilio del Paese d'origine o un'unica attestazione per entrambi i fidanzati. Ma nei cantoni l'assenza di un'attestazione di domicilio, soprattutto per i lavoratori illegali, costituisce un ostacolo insormontabile. Ai fidanzati viene chiesto di ritornare nel loro Paese d'origine e di chiedere un visto, che spesso non ottengono. Il Consiglio federale è disposto a disciplinare questo punto nel senso che i "sans-papiers" fidanzati non abbiano a imbattersi in ostacoli insuperabili per sposarsi?

3. L'Ufficio federale della migrazione ha inviato ai cantoni una circolare che precisa le modalità contro i matrimoni di compiacenza. Pare che in taluni cantoni queste direttive siano state emanate a titolo complementare anticipando l'applicazione della legge sugli stranieri, nondimeno sottoposta a referendum. Il Consiglio federale conosce e approva queste direttive? Non ritiene che siano incompatibili con le disposizioni e le garanzie del Codice civile che riguardano l'età, i legami di parentela o la capacità di discernimento dei fidanzati, ma non le formalità amministrative?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le formalità che devono essere soddisfatte dai fidanzati sono disciplinate in modo uniforme a livello federale dagli articoli 97 e seguenti del Codice civile svizzero (CC). I particolari della procedura preparatoria del matrimonio sono inoltre disciplinati nell'ordinanza sullo stato civile (art. 62 segg. OSC). Secondo tali disposizioni, i fidanzati devono presentarsi personalmente presso l'ufficio dello stato civile competente per il loro luogo di domicilio e certificare la loro identità esibendo i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile, i luoghi di attinenza e la cittadinanza nonché i documenti concernenti eventuali figli in comune. Secondo la regolamentazione in vigore, i fidanzati non devono presentare un permesso di soggiorno.

Tuttavia, l'ufficiale dello stato civile deve di volta in volta sincerarsi dell'identità dei fidanzati (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC); quest'ultimi devono a loro volta produrre i certificati del loro attuale domicilio (art. 64 OSC). Nel caso concreto è lasciato all'apprezzamento dell'ufficiale dello stato civile chiedere ulteriori documenti ai fidanzati. Trattandosi di fidanzati stranieri, si esige solitamente la presentazione di un libretto per stranieri valido quale documento riconosciuto; il libretto per stranieri consente sia di verificare l'identità sia il domicilio dei fidanzati. Va notato che questa pratica non porta a esigere sistematicamente la presentazione di un permesso di soggiorno valido. In effetti, il diritto in vigore non prescrive nessuna condizione a tale proposito, ma ammette, al contrario, il matrimonio cosiddetto turistico, ossia la possibilità per due fidanzati stranieri domiciliati fuori della Svizzera di celebrare il loro matrimonio nel nostro Paese (art. 43 cpv. 2 della legge federale sul diritto internazionale privato). Il rifiuto di celebrare il matrimonio è impugnabile (art. 90 OSC).

Per quel che riguarda le persone straniere in situazione irregolare, il loro diritto al matrimonio è garantito dalla Costituzione federale (art. 14), dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 12) e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 23 cpv. 2). Alla stregua delle altre libertà fondamentali, questo diritto non è tuttavia assoluto ed è possibile che siano prese misure volte a lottare contro i matrimoni di compiacenza. Il nuovo articolo 97a Codice civile, introdotto dalla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (FF 2005 6545), prevede che l'ufficiale dello stato civile può rifiutare di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri. L'illegalità del soggiorno può essere un indice d'abuso che in concorso con altri elementi (prestazione finanziaria versata in vista del matrimonio, fornitura di stupefacenti ecc.) può indurre l'ufficiale dello stato civile a rifiutare di celebrare il matrimonio. Conformemente alla pratica, un siffatto rifiuto può già essere pronunciato in base al diritto attuale, ossia sul fondamento dell'articolo 2 capoverso 2 Codice civile (vedi il messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge sugli stranieri, FF 2002 3327 seg., cap. 1.3.7.8).

2. I fidanzati devono presentare un certificato relativo al loro domicilio attuale (art. 64 cpv. 1 lett. a OSC). In linea di massima, ogni fidanzato produce un certificato di domicilio rilasciato dal controllo degli abitanti. In luogo e vece del certificato possono essere prodotti anche altri documenti, segnatamente il libretto per stranieri valido. Nella misura in cui si tratta di fondare la competenza dell'ufficiale dello stato civile, questi può limitarsi a chiedere a un solo fidanzato di presentare il certificato di domicilio. Per il resto, si fa riferimento alle considerazioni formulate al punto 1 relative all'assenza del domicilio in Svizzera e alla lotta contro i matrimoni di compiacenza. In tale contesto occorre menzionare l'iniziativa parlamentare Brunner Toni (05.463) "Impedire la conclusione di matrimoni fittizi", secondo cui i fidanzati che non sono cittadini svizzeri devono presentare un permesso di dimora o un visto valido. Il 4 luglio 2006, la Commissione delle istituzioni politiche (CIP-N) ha accolto l'iniziativa.

3. La circolare del 22 dicembre 2005 dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) relativa ai matrimoni di compiacenza persegue lo scopo di migliorare la collaborazione tra le rappresentanze svizzere all'estero, i cantoni e l'UFM nell'ambito della lotta contro i matrimoni di compiacenza. Si tratta di fare in modo che le persone che non hanno la volontà di fondare un'unione coniugale non ottengano un permesso di dimora. Questa circolare contiene le disposizioni in materia di diritto degli stranieri attualmente vigenti che permettono di rifiutare un ricongiungimento famigliare in caso di abuso. Essa è destinata alle autorità competenti in materia di migrazione e non alle autorità dello stato civile. La circolare non disciplina né il diritto al matrimonio né le modalità di celebrazione. Queste ultime sono di competenza degli uffici dello stato civile come indicato ai punti 1 e 2. Del resto i cantoni non possono emanare direttive in contrasto con il diritto federale vigente.

Risposta del Consiglio federale.

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