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06.3353 · Interpellanza · 2006-06-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Da diversi anni, i frontalieri disoccupati di nazionalità svizzera domiciliati in Italia sono vittime di una discriminazione che perdura nonostante l'introduzione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, nel quale viene stabilito il principio della parità di trattamento.

In effetti, i frontalieri svizzeri che risiedono in Italia versano i propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera. Secondo gli accordi bilaterali, lo Stato competente per il versamento delle indennità di disoccupazione ai frontalieri è lo Stato ove questi ultimi risiedono. Nella fattispecie si tratta dunque dell'Italia, ove però i frontalieri disoccupati di nazionalità elvetica beneficiano di condizioni meno vantaggiose rispetto ai frontalieri italiani nella stessa situazione, il che equivale a una disparità di trattamento contraria all'accordo sulla libera circolazione delle persone.

Inoltre, in virtù dell'accordo tra la Svizzera e l'Italia sulla compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri, la Svizzera corrisponde all'Italia, sotto forma di somma globale, l'ammontare dei contributi versati dai soli frontalieri di nazionalità italiana.

I frontalieri svizzeri si trovano quindi nella situazione paradossale di versare i propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera senza poter beneficiare delle prestazioni svizzere e di essere discriminati nel Paese che dovrebbe fornire loro le prestazioni.

Rivolgo dunque al Consiglio federale le seguenti domande:

- Il Consiglio federale conferma la situazione sopra descritta?

- In caso di risposta affermativa, quali provvedimenti ha adottato finora e con quali risultati?

- È pronto a discutere della questione in sede diplomatica con il governo italiano?

- Sarebbe pronto, se del caso, a sollevare la questione presso gli organi competenti dell'UE?

Stellungnahme des Bundesrates

La situazione descritta dall'autore dell'interpellanza corrisponde alla realtà. In effetti i lavoratori svizzeri che risiedono in Italia e lavorano in Svizzera non beneficiano, al momento in cui si ritrovano disoccupati, dello stesso trattamento riservato ai lavoratori italiani nella stessa situazione: il regime speciale di disoccupazione italiano non si applica a tali cittadini. Questo stato di fatto costituisce a nostro parere una discriminazione dei lavoratori svizzeri: la parità di trattamento è infatti un principio fondamentale della libera circolazione delle persone, soprattutto in materia di diritti alle prestazioni sociali.

Il SECO e il Ministero italiano del lavoro nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale hanno intrattenuto contatti bilaterali per il tramite dell'ambasciata svizzera a Roma. L'ambasciata è inoltre intervenuta in varie occasioni indirizzando note diplomatiche al Ministero italiano degli affari esteri e al Ministero del lavoro. Finora non sono ancora stati conseguiti risultati convincenti: l'Italia subordina infatti il diritto alle indennità speciali alla retrocessione dei contributi versati all'assicurazione contro la disoccupazione. Conformemente all'accordo in materia d'assicurazione-disoccupazione tra la Svizzera e l'Italia (ancora applicabile fino al 31 maggio 2009 secondo il punto 3 del protocollo all'allegato II all'accordo sulla libera circolazione delle persone), la retrocessione dei contributi da parte della Svizzera vale soltanto per i frontalieri italiani. I cittadini svizzeri che risiedono in Italia non sono inclusi.

Questa situazione è stata segnalata due volte nel quadro del comitato misto previsto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone: la prima volta nel mese di luglio 2005, la seconda nel mese di luglio 2006. In occasione della riunione del 2005, è stata privilegiata la via dei contatti bilaterali. Nell'ambito dell'incontro del 2006, si è convenuto che la Svizzera avrebbe presentato alla Commissione europea una nota che indicasse la sua posizione in merito. I contatti bilaterali saranno tuttavia portati avanti nell'intento di trovare una soluzione a tale questione.

Risposta del Consiglio federale.