Lexipedia

06.3362 · Postulato · 2006-06-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a presentare un elenco di misure legislative od organizzative intese a garantire, entro termini ragionevoli, il buon esito dei procedimenti concernenti i reati commerciali, compresi quelli più complessi in materia penale e civile.

Begründung

In ambito economico, il regolamento giudiziario delle conseguenze di reati penali o civili urta spesso contro la grande complessità della materia e quindi contro le numerose scappatoie a disposizione dei presunti responsabili, sia sul piano giuridico che su quello meramente economico; questa situazione si manifesta in ogni caso allorquando si tratta di incarti di grande portata, caso emblematico quello del fallimento di Swissair. Il problema si presenta effettivamente in tutti i Paesi, ma il confronto con l'estero evidenzia che in Svizzera il fenomeno è ancora più acuto: ad esempio, sono stati trattati più celermente i casi Enron e Parmalat di quello di Swissair. Non ci si può limitare a constatare che è deplorevole, riprendendo l'essenziale di una risposta data lo scorso mese di marzo dal capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia al consigliere agli Stati Béguelin, e consolarci rammentando - anche a giusta ragione - che è più importante trarre insegnamento dai grandi fallimenti piuttosto che mandare la gente in galera. La protezione degli interessi delle persone lese e il sentimento di un'uguaglianza giuridica per tutti i cittadini hanno un valore di estrema importanza; non possiamo rassegnarci all'indebolimento di questi valori senza reagire. Perciò, sulla base delle esperienze pluriennali accumulate, occorre che il Consiglio federale preveda una serie di misure intese a garantire la conclusione dei procedimenti e a favorire il loro trattamento in un termine ridotto al minimo, almeno uguale a quello dei Paesi limitrofi; tenuto conto della durata prevedibile di questi processi, in ogni caso di alcuni anni, si tratterà anche di esaminare la possibilità di un indennizzo parziale e provvisionale delle persone lese prima della sentenza definitiva ed esecutiva, allorché taluni risarcimenti non sono contestati o non sono seriamente contestabili. Fra le misure da prendere in considerazione, si studierà il prolungamento, vale a dire il raddoppio, dei termini di prescrizione negli ambiti penale e civile (che sono comunque molto più corti di quelli dei Paesi vicini), la designazione di risorse sufficienti, all'occorrenza di autorità federali ad hoc, per trattare - eventualmente in modo congiunto penale e civile - gli incarti economici, il ricupero celere, lo stoccaggio e la messa a disposizione delle parti di prove materiali, in particolare degli incarti di fallimento - ex officio. Saranno naturalmente ben accolte tutte le altre misure che il governo e i suoi esperti raccomanderanno.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il disegno concernente l'unificazione del diritto processuale penale e il 28 giugno 2006 il disegno concernente il Codice di procedura civile. Ambedue i disegni tengono conto delle richieste del postulato, visto che prevedono numerose normative atte ad accelerare le procedure.

Il disegno concernente il Codice di diritto processuale penale svizzero (D-CPP) prevede diversi strumenti che permettono di rispettare l'obbligo di celerità, fissato come principio del procedimento penale (art. 5 D-CPP). Con il modello "pubblico ministero" e l'assenza di un giudice istruttore si vuole introdurre un procedimento a fase unica, diretto esclusivamente dal pubblico ministero (art. 59 segg. D-CPP), che permetta di evitare doppioni. Viene inoltre ampliato il principio di opportunità (art. 8 D-CPP) al fine di rimediare al sovraccarico dei tribunali ed evitare in certi casi oneri processuali sproporzionati. Nell'ambito della pena detentiva fino a cinque anni vi è inoltre la possibilità di procedere con rito abbreviato. A tal fine occorre che l'imputato ammetta i fatti essenziali e riconosca quantomeno nella sostanza le pretese civili (art. 365 segg. D-CPP). Infine i rimedi giuridici si limitano al reclamo, all'appello e alla revisione (art. 401 segg. D-CPP).

Fondandosi sul disegno concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (D-CPCS) i cantoni hanno la possibilità di istituire i tribunali di commercio (art. 6 D-CPCS) che decidono in veste di istanza unica cantonale e le cui decisioni non sono impugnabili in sede cantonale. Un corso delle istanze cantonali più breve e le conoscenze specifiche dei giudici permettono di accelerare i processi. Inoltre il tribunale, al quale incombe la direzione del processo, provvede affinché i procedimenti siano attuati speditamente (art. 122 cpv. 1 D-CPCS). Può ad esempio decidere di limitare la procedura a determinate questioni o conclusioni (art. 123 D-CPCS). Le pretese più semplici possono dunque venir eseguite prima. Se i fatti sono incontestati e la situazione giuridica è chiara il giudice accorda tutela giurisdizionale al creditore in procedura sommaria (art. 253 D-CPCS). Di rilevanza centrale è dunque il chiarimento che anche le sentenze che impongono una prestazione pecuniaria non vanno eseguite soltanto dopo che sono passate in giudicato: l'autorità superiore può autorizzare l'esecuzione anticipata, il che implica il rigetto definitivo dell'opposizione nonostante la decisione non sia ancora passata in giudicato (art. 312 cpv. 2 D-CPCS). Per il rimanente resta aperta la possibilità di ordinare un pagamento cautelare in denaro nei casi determinati dalla legge (art. 258 lett. e D-CPCS).

Il prolungamento dei termini di prescrizione difficilmente è in grado di agevolare le cose per quanto concerne i problemi di natura probatoria (il problema principale quando si tratta di valutare i reati economici e le pretese di natura civile che ne risultano). Con il passare del tempo diventa sempre più difficile ricostruire e provare determinati fatti. Questo è tra l'altro uno dei motivi essenziali per cui esistono i termini di prescrizione. Per di più difficilmente un prolungamento di quest'ultimi contribuirebbe ad accelerare i procedimenti. Inoltre, a partire dal 2002, per il calcolo della prescrizione dell'azione penale vigono regole più severe. In particolare la prescrizione non può più subentrare dopo che è stata pronunciata una sentenza di prima istanza. Il Consiglio federale ritiene conseguentemente che le disposizioni riguardanti la prescrizione sono adeguate anche nel caso di procedimenti penali molto complessi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.