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06.3368 · Mozione · 2006-06-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di mettere a punto le necessarie basi legali per limitare, o addirittura vietare, la circolazione di veicoli a motore in piena campagna, nelle regioni alpine e nelle pietraie.

Begründung

Le moto fuoristrada a quattro ruote, i cosiddetti quad, attualmente vanno per la maggiore. Ogni anno viene messo in circolazione un numero crescente di veicoli nuovi, impiegati nel tempo libero per gite "offroad". Spesso queste moto invadono i sentieri di campagna e di bosco, diventando sempre più una fonte di irritazione e di rumore per chi passeggia o fa gite all'aperto; senza contare che ne soffre anche la fauna selvatica.

I danni causati dai quad sono ingenti e oltrepassano di gran lunga quelli degli altri veicoli usati nel tempo libero (ad esempio i rampichini). Al momento attuale è vietato unicamente circolare nei boschi. Le disposizioni legali sono invece poco precise per quanto riguarda la circolazione in aperta campagna, nelle regioni alpine e nelle pietraie. Nell'interesse di una natura e di un ambiente intatti, spetta quindi alla Confederazione colmare le lacune in questo campo. Le corse con veicoli a motore devono essere chiaramente regolamentate, o addirittura vietate, a seconda delle regioni. La Confederazione può mettere a punto una normativa propria oppure delegare questo compito ai cantoni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I quad si prestano per essere usati su vie sterrate e in aperta campagna. Sono spesso utili al trasporto di persone in ambito agricolo, sia in pianura che in montagna, come lo sono sempre di più nell'ambito di attività del tempo libero. La loro presenza disturba le persone in cerca di ristoro e la fauna selvatica. Circolando fuori da strade e sentieri danneggiano inoltre la coltre vegetale, favorendo quindi l'erosione o frenano il rinnovamento naturale del bosco. Queste ripercussioni si manifestano laddove la circolazione di veicoli motorizzati è generalmente vietata, indesiderata o riservata esclusivamente agli utenti legittimati. Il problema è noto in molti cantoni, in particolare nelle regioni rurali del Giura e delle Prealpi settentrionali.

Il diritto federale prevede diverse prescrizioni che disciplinano direttamente o indirettamente la circolazione in aperta campagna. Secondo l'articolo 15 della legge forestale (RS 921.0), in linea di massima i veicoli a motore possono circolare su strade forestali soltanto a fini forestali. Secondo l'articolo 7 della legge federale sulla caccia (RS 922) i cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici, mentre l'articolo 18 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio esige la protezione delle specie animali e vegetali indigene mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Inoltre, l'articolo 699 del Codice civile (CC; RS 210) ammette l'accesso ai boschi secondo l'uso locale (da cui non è possibile desumere un diritto di transito), e l'articolo 702 del Codice civile autorizza la Confederazione, i cantoni e i comuni a emanare ampie restrizioni al diritto di proprietà. La legge federale sulla circolazione stradale è applicata soltanto sulla rete stradale pubblica, e nell'articolo 43 vieta espressamente la circolazione su strade che non sono adatte o manifestamente idonee a tal fine, come ad esempio i percorsi pedonali o i sentieri.

Ciò mostra che, seppur con diversi decreti, la legislazione federale vigente disciplina in maniera esauriente l'uso illecito dei quad e di altri veicoli fuoristrada e offre ai cantoni l'opportunità di legiferare in tal senso. I cantoni hanno pertanto facoltà di garantire la protezione dell'ambiente con l'adozione di norme di carattere generale e astratto sulla base dell'articolo 702 del Codice civile, precisando la legislazione sulla caccia o relativa alla protezione della natura e del paesaggio oppure assicurando un'esecuzione coerente del diritto in vigore.

Determinati cantoni hanno infatti espressamente disciplinato la circolazione su strade e sentieri non pubblici e in aperta campagna. Le prescrizioni adottate prevedono persino la possibilità di vietare rigorosamente la circolazione fuori della rete stradale, consentendo deroghe per il settore agricolo. Tuttavia, viene spesso denunciata una certa carenza per quanto riguarda l'attuazione e l'imposizione di tali norme.

Poiché la questione non si pone ovunque negli stessi termini, e tenuto conto del fatto che determinati cantoni hanno già adottato norme al riguardo, non sussiste la necessità di una normativa federale completa, anche perché la relativa esecuzione rientrerebbe nelle competenze dei cantoni. In ogni caso, il Consiglio federale è consapevole del fatto che la crescente diffusione di tali veicoli comporterà un aumento dei problemi, in particolare nelle zone destinate a scopi ricreativi. Tuttavia, anche in seguito allo sviluppo del clima, il governo auspica che i cantoni interessati utilizzino i margini offerti dal legislatore per trovare delle soluzioni al riguardo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.