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06.3407 · Interpellanza · 2006-06-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Chi desidera inviare SMS (Short Message Service) o MMS (Multimedia Messaging Service) per fornire servizi a valore aggiunto agli abbonati di Swisscom Mobile SA (come ad esempio suonerie, informazioni sulle votazioni, notizie, previsioni meteorologiche, notizie sportive) deve concludere con Swisscom Mobile SA un contratto tramite il cosiddetto Third Party Business. Il contenuto del contratto viene dettato da Swisscom Mobile SA; il rischio commerciale viene così addossato solo al partner contrattuale. A ciò si aggiunge che, in caso di violazioni di lieve entità degli accordi contenuti nel contratto, Swisscom Mobile SA può comminare multe come un'autorità amministrativa. Particolarmente fastidioso è il fatto che, sfruttando la sua posizione quasi monopolistica nel contratto Third Party, Swisscom Mobile SA pretende una grossa fetta del prezzo di vendita dei servizi a valore aggiunto offerti.

Chiedo al Consiglio federale cosa intende fare affinché anche nel settore dei servizi a valore aggiunto, dove attualmente i fornitori dipendono in tutto e per tutto dal leader di mercato Swisscom Mobile SA, si giunga prossimamente alle tariffe usuali praticate in commercio. L'attuale regolamentazione permette a Swisscom Mobile SA di guadagnare sui servizi a valore aggiunto in modo proporzionale al loro valore per i clienti finali. Questo, oltretutto, senza che Swisscom Mobile SA abbia partecipato anche solo minimamente alla concezione del servizio, o debba assumere un rischio.

Begründung

La Confederazione detiene attualmente il 63 per cento delle azioni di Swisscom SA. È chiaro che l'azienda sta ora rafforzando la sua posizione di operatore dominante nel settore della telefonia mobile (attuale quota del mercato SMS e MMS: quasi il 70 per cento) a scapito dei fornitori di servizi a valore aggiunto. Da un lato, non rispettando il contratto Third Party valido per terzi e, dall'altro, offrendo prestazioni ai suoi clienti a prezzi d'acquisto nettamente inferiori di quelli riscossi da terzi. Lo dimostrano due esempi in relazione alla commercializzazione del campionato mondiale di calcio mediante servizi a valore aggiunto: mentre Swisscom Mobile SA ha espressamente vietato alle aziende che forniscono servizi a valore aggiunto, di sviluppare modelli commerciali che permettano a terzi di inviare gratuitamente SMS, ad esempio per partecipare a un concorso o per ricevere informazioni, la stessa Swisscom Mobile SA offre questa possibilità ai suoi clienti. Inoltre, l'operatore storico offre ai suoi clienti un abbonamento al prezzo di 2 franchi per ricevere un SMS dopo ogni gol con informazioni aggiornate e il risultato finale delle partite giocate dalla Svizzera e di tutte le partite a partire dai quarti di finale. Già solo i costi di allestimento di questo abbonamento, che prevede l'invio di un centinaio o più SMS, costerebbe a terzi più di fr. 3.50. È dunque chiaro che in questo caso, e in altri simili, Swisscom Mobile SA pratica una concorrenza sleale nei confronti delle Third Parties allo scopo di ampliare il suo mercato.

Esistono altri due operatori mobili, Orange SA a Losanna e TDC Switzerland SA (Sunrise) a Zurigo che, analogamente a Swisscom Mobile SA, praticano tariffe svantaggiose per ditte terze. Considerata la mancanza di concorrenza vi è il forte dubbio che questi tre operatori di telecomunicazione mobile si siano accordati sulle tariffe per l'invio di SMS e MMS (regole di indennizzo e di sharing).

Stellungnahme des Bundesrates

Anche in quanto rappresentante dell'azionista maggioritario il Consiglio federale non si esprime sulle questioni operative delle società del gruppo Swisscom SA. Secondo l'articolo 6 capoverso 3 della legge federale sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (legge sull'azienda delle telecomunicazioni, LATC; RS 784.11), il Consiglio federale si limita a fissare degli obiettivi strategici per l'azienda.

Per valutare se nel settore della telecomunicazione mobile vi siano comportamenti scorretti da parte delle imprese leader sul mercato, va presa in considerazione la legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli, Lcart; RS 251). Le autorità competenti sono la Commissione della concorrenza (Comco) o i tribunali civili. Un eventuale abuso di posizione dominante dovrebbe essere denunciato alle autorità indicate.

Risposta del Consiglio federale.