06.3409 · Interpellanza · 2006-06-23
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il 24 maggio 2006 il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto "Radiazioni non ionizzanti e tutela della salute in Svizzera". Secondo il rapporto, redatto sotto la responsabilità dell'Ufficio federale della sanità pubblica, i prodotti che generano radiazioni non ionizzanti (RNI) pongono numerosi problemi per quanto concerne la sicurezza e la tutela della salute.
Le carenze riscontrate nella tutela dai rischi per la salute derivanti dagli apparecchi che generano RNI evidenziano la necessità di intervenire; invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come intende rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sugli apparecchi che emettono RNI, vista la mancanza di una base legale che peraltro nemmeno si prevede di elaborare in futuro?
2. Come ed entro quando prevede di elaborare la strategia nazionale per la protezione della salute dalle RNI e il relativo piano d'attuazione?
3. Come intende tener maggiormente conto del principio di precauzione in tutti i campi relativi alle RNI?
4. Perché nel dicembre 2000 è giunto alla conclusione che la legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) costituisce una base legale sufficiente per fissare i valori limite per gli apparecchi che generano RNI, visto che nel rapporto si afferma il contrario?
5. È disposto a elaborare la necessaria base legale e introdurre il principio di precauzione in occasione della revisione totale della LSIT (nuova legge federale sulla sicurezza dei prodotti)?
Begründung
Dal rapporto emerge che la tutela della salute dalle RNI non è garantita fintanto che per determinati apparecchi non sono definite norme tecniche per la limitazione delle emissioni e procedure di misurazione. Inoltre, si evidenzia che nei disciplinamenti specifici per i prodotti e nelle norme tecniche (p. es. i valori limite precauzionali) non si tiene minimamente conto del principio di precauzione. Infine, si rileva che le informazioni fornite ai consumatori relativamente alla protezione della salute dalle RNI sono insufficienti.
Il gruppo di lavoro interdipartimentale formula nel suo rapporto numerose raccomandazioni sul miglioramento della tutela della salute contro gli effetti delle RNI. Per questo sarebbero necessari una strategia coerente e un piano d'attuazione per tutelare la salute dei consumatori dagli apparecchi e dalle installazioni mobili che generano RNI. La strategia e le misure di attuazione devono assegnare, tenendo conto degli interessi economici e sociali, grande importanza alla protezione della salute sul lungo periodo e essere il più possibile in sintonia con le disposizioni internazionali in materia. Inoltre, nelle situazioni in cui i rischi per la salute sono incerti, bisogna tenere maggiormente conto del principio di precauzione in tutti i campi relativi alle RNI. A tal scopo è necessario trovare modalità che permettano di applicare il principio di precauzione agli apparecchi.
Per questo motivo occorre rafforzare in Svizzera la vigilanza e il controllo sulla conformità degli apparecchi che generano delle RNI e creare le basi legali per disciplinare la cessione e la gestione di apparecchi di questo genere. Nel rapporto si sottolinea al capitolo "Ulteriore modo di procedere" che le raccomandazioni presentate non possono per il momento essere attuate perché comporterebbero un onere supplementare in termini di personale. Concretamente, per ragioni finanziarie nel prossimo futuro non vi sarà alcun miglioramento della situazione, nonostante le gravi lacune nelle prescrizioni federali sulla tutela della popolazione evidenziate dal rapporto.
Il 4 dicembre 2000 il Consiglio federale si era dichiarato disposto a fissare a livello di ordinanza valori limite per gli apparecchi che generano RNI. A quel tempo riteneva inutile creare una base legale, perché considerava sufficiente la LSIT. Come emerge però chiaramente dal rapporto dell'aprile 2006 la LSIT non offre alcuno spazio di manovra per il disciplinamento dei prodotti. Questo significa che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio federale nel dicembre 2000, la legge presenta una lacuna, relativamente agli apparecchi che generano RNI che deve essere colmata per non esporre la popolazione svizzera ai rischi per la salute posti da questi apparecchi.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le basi legali affinché le autorità federali possano svolgere le funzioni di vigilanza e controllo dei prodotti tecnici che possono generare radiazioni non ionizzanti (RNI) sono ampiamente sufficienti. Per il settore degli apparecchi di telecomunicazione è determinante l'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (RS 784.101.2) mentre per gli altri apparecchi elettrici fa stato l'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (RS 734.26). Come rilevato dal Consiglio federale nel rapporto summenzionato del 24 maggio 2006, un rafforzamento del controllo del mercato per entrambi i gruppi di prodotti è auspicabile. Tuttavia, a causa della difficile situazione finanziaria in cui versano gli uffici (Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, Ufficio federale dell'energia, Ufficio federale delle comunicazioni) e, in parte, per la mancanza di norme tecniche adeguate e di sistemi di misurazione, questo non è possibile. Un effetto simile al rafforzamento del controllo del mercato dovrebbe essere raggiunto grazie a un'informazione mirata ai consumatori e al miglioramento della collaborazione e del coordinamento tra l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e gli uffici responsabili dell'applicazione della legislazione sui prodotti.
2. Il Consiglio federale attua diverse strategie per tutelare la salute nei settori della protezione dell'ambiente, della sicurezza dei prodotti e della sicurezza dei lavoratori. Per quanto riguarda la tutela della salute dalle RNI, nei settori della protezione dell'ambiente e della protezione dei lavoratori non è necessario alcun intervento; altro è invece il discorso per il settore della sicurezza dei prodotti. La tutela della salute da apparecchi e impianti mobili (settore della sicurezza dei prodotti) dovrebbe essere raggiunta con il miglioramento della prevenzione, delle precauzioni, dell'informazione e del coordinamento nazionale e internazionale. L'UFSP elaborerà ancora entro la fine dell'anno una relativa strategia con un piano d'attuazione tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.
3. Per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti di apparecchi e impianti mobili, è necessario approfondire la collaborazione con le organizzazioni dei consumatori, i medici, l'industria e il commercio in modo che i consumatori possano meglio conoscere e adottare responsabilmente le misure precauzionali. Inoltre, il Consiglio federale è disposto a esaminare in che misura, mediante un intervento della Svizzera, potrebbe essere introdotta nelle relative norme europee sui prodotti una dichiarazione sulle radiazioni emesse dagli apparecchi (cfr. la risposta del Consiglio federale del 1° marzo 2006 all'interpellanza Hollenstein 05.3895). Per quanto riguarda la ricerca, con il lancio del programma nazionale di ricerca (PNR 57) "Radiazioni non ionizzanti, ambiente e salute" a breve termine il fabbisogno di ricerca nel settore dei campi elettromagnetici è soddisfatto.
4. La legge federale sulla sicurezza delle istallazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT; RS 819.1) costituisce ancora una base legale sufficiente per fissare i valori limite. La LSIT è tuttavia applicabile solo se la sicurezza delle istallazioni e degli apparecchi tecnici non è garantita da altre disposizioni legali federali. Dal 2000 la situazione nella legislazione settoriale sui prodotti si è modificata: a livello europeo si elaborano in continuazione norme sui prodotti armonizzate per la protezione dalle RNI, dunque anche per prodotti rilevanti per le RNI dei settori dell'elettrotecnica, della tecnica informatica e delle telecomunicazioni. Le norme armonizzate vincolano le esigenze al rispetto dei valori limite internazionali. Le due ordinanze menzionate al primo punto fanno riferimento a tali norme. In tal modo i valori limite sono applicabili anche nel nostro Paese, anche se non esplicitamente menzionati nella legislazione svizzera. Una fissazione cautelare più severa rispetto ai valori limite internazionali nell'ambito della legislazione sui prodotti non è tuttavia possibile perché creerebbe ostacoli al commercio.
5. Anche se nel disegno posto in consultazione il 1° marzo 2006 concernente una legge federale sulla sicurezza dei prodotti (che dovrebbe rimpiazzare la LSIT) il principio di precauzione non è esplicitamente ancorato, vi compaiono comunque alcuni importanti elementi considerati quali strumenti del principio di precauzione. Ad esempio, con il dovere di osservare il produttore o l'importatore è tenuoi anche dopo l'immissione sul mercato a individuare e scongiurare tempestivamente eventuali pericoli. Inoltre, devono essere tenuti in considerazione anche i prevedibili impieghi non conformi, le interferenze con altri prodotti e i possibili pericoli per determinati gruppi di persone quali i bambini o gli anziani. Alla luce di queste considerazioni l'introduzione esplicita del principio di precauzione non appare necessaria.
Risposta del Consiglio federale.