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06.3425 · Interpellanza · 2006-09-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

In previsione di una votazione popolare cantonale prevista per l'anno prossimo, il parlamento zurighese discuterà prossimamente un'iniziativa popolare ("für eine realistische Flughafenpolitik - Plafonierungs-Initiative") volta a limitare a 250 000 il numero massimo dei movimenti di volo in un anno e a portare a nove ore almeno il periodo di divieto di volo notturno. Dal canto suo, il Consiglio di Stato ha presentato un controprogetto sotto forma di "indice zurighese del rumore aereo" ("Zürcher Fluglärmindex"), basato sul numero di persone disturbate dalle immissioni foniche prodotte dagli aerei. Al vaglio del governo cantonale vi sono anche altre proposte di partiti e autorità che mirano tutte a limitare i movimenti di volo.

Se il popolo del canton Zurigo dovesse accettare l'iniziativa succitata, il Consiglio di Stato sarebbe tenuto - anche se contro la propria volontà - a trasmetterne le richieste alla Confederazione.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di presentare la sua posizione al riguardo e di rispondere alle seguenti domande:

1. Il principio della limitazione dei movimenti di volo, associato a una considerevole estensione del periodo di divieto di volo notturno, si concilia con il principio dello sviluppo orientato alla domanda, stabilito dalla Confederazione nel suo rapporto sulla politica aeronautica svizzera del 2004?

2. In questo contesto, come valuta il controprogetto presentato dal Consiglio di Stato zurighese?

3. Secondo quanto raccomandato dall'OACI, prima di un'eventuale limitazione dei movimenti di volo occorre prendere in esame e adottare tutta una serie di misure meno incisive. Questo principio è valido, nel caso attuale, per il canton Zurigo e per la Confederazione, qualora questa dovesse trovarsi confrontata con la necessità di attuare le richieste avanzate dai cittadini zurighesi?

4. Una limitazione a 250 000 del numero massimo dei movimenti di volo in un anno comporterebbe un'importante riduzione dell'accesso al mercato da parte delle compagnie aeree. Come valuta quanto chiesto dall'iniziativa, alla luce del fatto che la legislazione comunitaria è vincolante anche per la Svizzera - mi riferisco segnatamente il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitari e la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della comunità?

5. L'iniziativa summenzionata prevede di prolungare di due ore il periodo di divieto di volo notturno. Come giudica, sotto questo aspetto, le possibilità di sopravvivenza di Swiss, la principale compagnia aerea svizzera?

6. Per garantire alla Svizzera un collegamento al resto del mondo che tenga conto della domanda e sia in grado di guardare al futuro, la società Unique (Aeroporto di Zurigo SA) - in qualità di concessionaria della Confederazione - ha investito più di 2 miliardi di franchi nell'infrastruttura dello scalo zurighese. Il Consiglio federale è disposto ad accollarsi le eventuali conseguenze finanziarie di una limitazione dei movimenti di volo e di un'estensione del periodo di divieto di volo notturno?

7. Quali sarebbero, in concreto, gli ulteriori passi nel caso in cui l'iniziativa in questione venisse accolta? Quali responsabilità e competenze avrebbero l'aeroporto, il cantone e la Confederazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel rapporto sulla politica aeronautica svizzera del 10 dicembre 2004 sono definiti in modo chiaro gli obiettivi del Consiglio federale. La Confederazione dichiara apertamente di promuovere uno sviluppo degli aeroporti nazionali orientato alla domanda. Nell'ambito del rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, è naturalmente possibile derogare a questa filosofia. Tuttavia, la Confederazione non accorda la priorità ai limiti posti ai movimenti, ma alle misure che permettono un'ottimizzazione dei tre pilastri fondamentali dello sviluppo sostenibile, ovvero l'efficienza economica, la solidarietà a livello sociale e la responsabilità ecologica. L'iniziativa volta a limitare il numero massimo dei movimenti di volo in un anno, e a portare a nove ore almeno il periodo di divieto di volo notturno, formula una sorta di mandato per il governo zurighese, affinché quest'ultimo si adoperi per raggiungere un determinato obiettivo. Per questo motivo, l'iniziativa non è in contrapposizione con il diritto federale. Nel caso l'iniziativa fosse accettata, l'esecutivo zurighese dovrebbe incaricare l'aeroporto di realizzare l'iniziativa attraverso il regolamento d'esercizio. Una successiva richiesta dell'aeroporto di Zurigo all'UFAC verrebbe in seguito valutata nell'ambito di una procedura di autorizzazione ordinaria. La Confederazione continuerà dunque a non interferire nel processo di formazione dell'opinione cantonale e attenderà l'esito delle votazioni nonché la proposta di attuazione da parte del governo zurighese. In linea di massima, la Confederazione reputa che con l'indice zurighese del rumore aereo e il controprogetto all'iniziativa, il governo del cantone di Zurigo voglia creare uno strumento a sostegno dell'orientamento della sua politica aeroportuale.

1./2./7. Cfr. introduzione.

3. Il "balanced approach" è già applicato in seno alla Confederazione. Il principio dell'OACI è sancito nella direttiva 2002/03/CE, adottata anche dalla Svizzera. La Confederazione dovrebbe valutare le misure legate alla limitazione del numero massimo dei movimenti di volo secondo il principio di proporzionalità.

4. È possibile limitare l'esercizio presso gli aeroporti esistenti con ripercussioni sulle linee aeree europee soltanto a determinate condizioni. Il regolamento (CEE) n. 2408/92 prescrive che tutte le misure in questo senso devono essere valutate secondo il principio di proporzionalità. Inoltre, un'eventuale limitazione del numero massimo dei movimenti di volo andrebbe limitata a tre anni.

5. In sintonia con gli obiettivi di politica aeronautica, il Consiglio federale continua a volere promuovere condizioni quadro favorevoli che permettono ad un "homecarrier" come Swiss di esercitare un "hub" a Zurigo. Un prolungamento del divieto di volo notturno avrebbe delle conseguenze non indifferenti, visto che per l'esercizio di un "hub" risultano particolarmente importanti le ore all'inizio e alla fine della giornata. Un prolungamento del divieto di volo notturno dovrebbe dunque essere esaminato molto attentamente.

6. È l'esercente dell'aeroporto a dover inoltrare la richiesta per la modifica del regolamento d'esercizio. Di conseguenza, non potrebbe, nel contempo, pretendere dalla Confederazione che quest'ultima si assuma gli oneri finanziari.

Risposta del Consiglio federale.