Lexipedia

06.3427 · Interpellanza · 2006-09-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In relazione all'affare Swissfirst/Bellevue Bank ed alla gestione dei fondi previdenziali in generale preghiamo il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È disposto a provvedere a che la popolazione sia esaurientemente informata circa le modalità della fusione Swissfirst/Bellevue Bank e le istituzioni coinvolte ed accertare nei dettagli i danni subiti dagli assicurati LPP? Quali accertamenti ha già avviato e quali provvedimenti (anche in collaborazione con gli organi cantonali) ha già disposto per rafforzare la vigilanza?

2. Nel contesto degli arricchimenti personali conseguiti nell'ambiente della gestione patrimoniale di casse pensioni, banche, agenzie fiduciarie ed altri interessati grazie ad affari tra addetti ai lavori, retrocessioni e simili, il caso Swissfirst è forse soltanto la punta dell'iceberg.

a. Secondo il Consiglio federale, come è possibile controllare più efficacemente gli amministratori dei portafogli delle casse pensioni ed il loro ambiente commerciale e proteggere meglio gli assicurati LPP?

b. Al fine di evitare conflitti d'interesse non si dovrebbero vietare a chi gestisce patrimoni previdenziali non solo il front running, ma anche il parallel running?

c. Concorda che la perdita di utili provocata da comportamenti illegali dovrebbe essere rifusa da chi di tali comportamenti si è reso responsabile?

d. Quali sarebbero le conseguenze di un assoggettamento della gestione patrimoniale degli istituti LPP alle autorità di vigilanza sulle borse o alla CFB?

3. Il governo è stato incaricato già da anni di riesaminare il diritto penale concernente lo sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (si pensi alla mozione del già consigliere nazionale P. Jossen e al gruppo di lavoro dei direttori cantonali di giustizia e polizia presieduto dal consigliere di Stato Hp. Uster). È disposto a sottoporre al Parlamento norme più restrittive? Quali scadenze prevede?

4. Nel caso Swissfirst è coinvolta anche la Helsana. Quali saranno le conseguenze per gli assicurati LAMal? Come ha esercitato la vigilanza di sua competenza l'UFSP? Il Consiglio federale ritiene vi siano elementi per intervenire nel settore dell'assicurazione malattie?

5. Anche Publica, la cassa pensioni della Confederazione, è coinvolta. Gli assicurati hanno subito danni? Quali accertamenti ha disposto l'esecutivo? Cosa ha previsto per migliorare la vigilanza?

6. Il considerevole arricchimento personale conseguito dai manager di alcune casse pensioni divenuto di dominio pubblico non si è a quanto pare tradotto in reddito imponibile. Che conclusioni ne trae il governo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale auspica che venga fatta luce su tutti gli aspetti di questa vicenda. Nella sua funzione di autorità di vigilanza l'UFAS ha chiesto alla fondazione d'investimento IST un rapporto dettagliato dell'organo di controllo indipendente ed inoltrato una domanda d'assistenza amministrativa alla Commissione federale delle banche. Anche autorità di vigilanza cantonali ed in parte gli istituti coinvolti hanno avviato inchieste. L'UFAS è fermamente deciso ad accertare quanto avvenuto presso gli istituti coinvolti avvalendosi della collaborazione e delle informazioni delle autorità di vigilanza cantonali interessate e dell'aiuto della Commissione federale delle banche ed ad avviare, coordinandole, le misure eventualmente necessarie.

2. Il Consiglio federale approfondirà in ogni caso questi problemi a partire da fine ottobre 2006, quando sarà conclusa la procedura di consultazione sulla riforma strutturale nella previdenza professionale. Il progetto di revisione prevede in particolare il potenziamento della vigilanza e dell'alta vigilanza grazie alla cantonalizzazione o alla regionalizzazione della vigilanza diretta. Inoltre prevede la creazione di una commissione federale di alta vigilanza incaricata di emanare le regole e i principi da seguire per l'insieme delle autorità di vigilanza. Prima di modificare la legge sarebbe in ogni caso opportuno attendere le proposte e le opinioni dei partecipanti alla procedura di consultazione. In questo quadro sarà inoltre deciso se sia il caso o meno di definire meglio o altrimenti i principi di lealtà e quali sanzioni debbano essere eventualmente introdotte.

a. La normativa vigente tesa a tutelare gli interessi degli assicurati stipula che le persone e le istituzioni che gestiscono ed amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza possono concludere affari per conto proprio a condizione che questi non siano stati espressamente vietati dalla cassa pensioni e non siano abusivi. Segnatamente sono considerati comportamento abusivo i reati di insider, le operazioni di front running e, a certe condizioni, le operazioni di parellel running. Nei confronti degli amministratori delle casse la legge esige unicamente che dichiarino i vantaggi di cui usufruiscono grazie alla loro attività. Tuttavia, in caso di vantaggi patrimoniali nel quadro della loro attività di gestione non è prevista alcuna sanzione al di fuori di quanto stabilito dal diritto penale. È dunque necessario regolamentare le attività degli amministratori delle casse, in particolare per quanto concerne la buona reputazione, le operazioni svolte per conto proprio, i conflitti d'interesse e le azioni irreprensibili nella gestione delle casse. Vanno fissati le restrizioni e gli obblighi imposti agli amministratori di casse pensioni, ma anche gli strumenti per poter intervenire contro questi ultimi a livello degli organi supremi delle casse e delle autorità di vigilanza.

b. Vietare il parallel running avrebbe il vantaggio di accrescere la trasparenza della gestione patrimoniale e di semplificarne il controllo.

c. Va studiata con attenzione la possibilità di vietare per principio, e quindi sanzionare, oltre ai comportamenti pregiudizievoli per il patrimonio, anche qualsiasi comportamento o situazione che possa intaccare la lealtà o generare conflitti d'interesse. Le sanzioni previste per i trasgressori dovrebbero essere esplicitamente elencate.

d. La vigilanza sulla previdenza professionale comprende settori diversi, ma che formano un unico complesso che non è ragionevole frantumare. Non è tanto importante decidere chi debba esercitare la vigilanza sulla gestione patrimoniale, quanto stabilire quali regole di comportamento, principi di lealtà, strumenti e sanzioni specifici alla vigilanza sulle banche e sulle borse possano essere introdotte nel diritto della previdenza professionale.

3. Il Consiglio federale non può giudicare se nel caso Swissfirst si sia in presenza di sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali. Al pari dell'autore dell'interpellanza ritiene tuttavia necessaria una revisione della norma penale relativa a questo reato. Per questa ragione, nel quadro dell'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI (gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro), nel gennaio del 2005 è stato posto in consultazione l'avamprogetto per l'attuazione della mozione Jossen 02.3246, "Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (insider trading)". L'avamprogetto proponeva lo stralcio del numero 3 dell'articolo 161 del Codice penale (la norma penale sullo sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali), estendendone così l'applicabilità alle informazioni riservate su utili inferiori al previsto e a pressoché tutti i fatti suscettibili di influenzare i corsi. Proponeva inoltre la qualifica di crimine e non più di delitto per la fattispecie dell'abuso di primo grado (art. 161 n. 1 CP). Lo stralcio del numero 3 dell'articolo 161 del Codice penale è risultato incontestato. Il rapporto di consultazione è stato pubblicato nell'ottobre del 2005. Nell'occasione il Consiglio federale ha incaricato il DFF di sottoporgli proposte per i passi successivi nel corso del 2006. Le proposte dovranno fondarsi (1) sulla procedura di consultazione sull'attuazione delle raccomandazioni del GAFI, (2) sul rapporto del GAFI sulla Svizzera dell'ottobre del 2005 e (3) sulle conclusioni tratte dal rapporto sui due postulati Stähelin (05.3175 e 05.3456), che chiedono un confronto internazionale ed un'analisi costi-benefici. Il Consiglio federale approverà prossimamente il rapporto e stabilirà quindi i passi ulteriori.

4. Nella sua qualità di autorità di vigilanza, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha avviato accertamenti presso il gruppo Helsana non appena il caso Swissfirst è stato reso noto. Dagli accertamenti è emerso che le casse malati del gruppo Helsana, e con esse le persone assicurate secondo la LAMal, non sono state toccate da quanto avvenuto. Il Consiglio federale non vede pertanto alcuna ragione d'intervenire nel settore dell'assicurazione malattie.

5. Presso la Publica sono in corso gli accertamenti del caso. Per il momento non vi sono indizi che gli assicurati affiliati alla Publica abbiano subito danni. Per quanto riguarda il miglioramento della vigilanza in generale, il Consiglio federale studierà e proporrà eventuali ulteriori provvedimenti nel quadro della riforma strutturale della previdenza professionale una volta terminata la relativa procedura di consultazione, che si concluderà alla fine di ottobre.

6. Nella procedura di tassazione, l'esame dell'evoluzione della sostanza prevede accertamenti sull'origine e l'imponibilità dei capitali in entrata. In particolare in casi come quelli citati, l'autorità fiscale verifica se si sia in presenza di commercio professionale di titoli ai sensi della giurisprudenza esistente.

Ai fini della certezza del diritto, nel quadro della seconda riforma dell'imposizione delle imprese, il Consiglio federale ha proposto un disciplinamento legale del commercio professionale di titoli. Il disegno è attualmente discusso in Parlamento.

Risposta del Consiglio federale.