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06.3476 · Interpellanza · 2006-10-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Attualmente i contributi per gli animali che consumano foraggio grezzo sono limitati in base alla densità massima di animali per ettaro di superficie inerbita; tale limitazione dei pagamenti diretti è dettata in primo luogo dal fatto che agli animali deve essere somministrato il foraggio grezzo prodotto in seno all'azienda. Se un'azienda estiva il proprio bestiame, l'effettivo massimo che dà diritto ai contributi, fissato in funzione del limite di superficie inerbita, subisce una maggiorazione del 25 a 30 per cento in base alla durata dell'estivazione. Secondo le istruzioni relative all'articolo 30 capoverso 2 dell'ordinanza sui pagamenti diretti, tale supplemento d'estivazione non è concesso se gli animali sono estivati all'estero; ciò pone notevoli svantaggi per le aziende interessate, soprattutto se si considera il trasferimento dei fondi dal sostegno del mercato lattiero ad un contributo uniforme per UBGFG. Durante il periodo d'estivazione, in Svizzera come all'estero, agli animali non viene somministrato foraggio grezzo dell'azienda di pianura e, quindi, per quanto riguarda lo stanziamento del supplemento d'estivazione, il fatto che gli animali siano estivati in Svizzera o all'estero non fa alcuna differenza. Muovendo da questa constatazione, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Alcune aziende estivano il proprio bestiame all'estero per motivi economici e legati alla protezione degli animali (brevi distanze e costi di trasporto poco elevati). Le limitazioni in oggetto non costituiscono una forma di discriminazione ingiustificata nel quadro della politica agricola attuale?

2. Il governo si dichiara disposto ad adottare, se del caso, le misure necessarie che consentano di eliminare la disparità di trattamento modificando le istruzioni relative all'articolo 30 capoverso 2 dell'ordinanza sui pagamenti diretti?

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 73 della legge sull'agricoltura (LAgr), per promuovere e salvaguardare la competitività della produzione di latte e di carne basata su foraggi grezzi nonché un'utilizzazione globale delle superfici agricole, in particolare mediante erbai, la Confederazione versa contributi per la detenzione di animali da reddito basata su foraggi grezzi (contributi UBGFG). Se gli animali sono estivati, l'effettivo che dà diritto ai contributi è maggiorato del supplemento d'estivazione (bonus), il quale varia dal 25 al 35 per cento a seconda della durata dell'estivazione. L'obiettivo di questo bonus è incentivare gli agricoltori ad estivare il proprio bestiame, assicurando quindi la gestione, l'utilizzo e la cura della regione d'estivazione. Questo provvedimento va ad integrare opportunamente i contributi d'estivazione stanziati per la protezione e la cura del paesaggio rurale nella regione d'estivazione.

1. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale disciplinamento non dia adito ad alcuna discriminazione. Il bonus correlato ai contributi UBGFG non è parte integrante del concetto generale di retribuzione delle prestazioni e quindi esula anche dal trasferimento dei fondi dal sostegno del mercato lattiero ai pagamenti diretti. Fa parte, piuttosto, della strategia d'incentivo all'estivazione ed è stanziato in maniera mirata per l'estivazione all'interno del Paese. Non può essere compito della Confederazione sostenere, direttamente o indirettamente con pagamenti diretti, l'utilizzo e la cura delle superfici d'estivazione all'estero. Per i provvedimenti di politica agricola si applica il principio della territorialità. L'unica eccezione è costituita dalle superfici gestite per tradizione familiare nella zona economica estera ai sensi dell'articolo 70 capoverso 6 lettera b LAgr e dell'articolo 17 dell'ordinanza sulla terminologia agricola. Non esistono deroghe per le altre superfici all'estero. Pertanto mancano le basi legali per un sostegno dell'estivazione all'estero.

2. Per il Consiglio federale non vi è alcuna necessità di intervento. Ritiene che, com'è stato il caso finora, anche nel quadro della politica agricola 2011 la preservazione e la promozione dell'estivazione debbano essere limitate al territorio nazionale. Accanto a queste considerazioni basilari, per i motivi elencati di seguito non è opportuno procedere ad una modifica.

- All'interno del Paese il carico di animali tende a diminuire. Il bestiame può essere estivato in Svizzera, come auspicato, favorendo l'utilizzo e la cura del nostro paesaggio rurale. La concessione del bonus alle superfici all'estero sarebbe controproducente e in contraddizione con la strategia d'incentivo.

- Per gli animali che vengono trasferiti all'estero non può essere controllato né garantito che l'estivazione sia effettuata secondo le vigenti disposizioni della legislazione svizzera in materia agricola e che gli animali vengano tenuti rispettando le stesse condizioni.

- La concessione del bonus per il trasferimento all'estero di animali durante il periodo d'estivazione avvantaggerebbe le aziende interessate; l'estivazione all'estero farebbe concorrenza a quella sul territorio svizzero, visto che il compenso per il foraggiamento non corrisponde a quello versato all'interno del Paese.

Risposta del Consiglio federale.