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06.3477 · Interpellanza · 2006-10-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La coltivazione incontrollata di canapa è un fenomeno in aumento in Svizzera. Sempre più spesso si legge di piantagioni illegali di canapa in boschi, ma anche in serre chiuse nelle città e in superfici agricole coltivate. Le ragioni che stanno alla base di questa situazione sono da ricercare nei tentativi dei fautori della canapa di liberalizzare la sostanza e di favorirne con ogni mezzo - tra l'altro nel quadro della fiera Cannatrade - il consumo, ma anche nelle insufficienti basi legali che sono all'origine dell'incertezza giuridica tra i consumatori. Se vi è chiarezza in merito al divieto di consumo, permane invece l'incertezza per quanto concerne la coltivazione.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Che cosa ne pensa del fenomeno della coltivazione incontrollata di canapa?

2. È a conoscenza del fatto che ogni anno in Svizzera aumenta la superficie globale di piantagioni di canapa?

3. Come reagisce al fatto che la canapa è coltivata in grandi quantità non solo da contadini bensì, sempre più, anche da persone che affittano terreni agricoli a un fitto manifestamente elevato?

4. Come valuta il meccanismo di controllo e le basi legali in questo settore? Sono garantiti il controllo e la differenziazione dei tipi di canapa in "agricolo", "medicinale" e "destinata al mercato della droga" in modo da poter contrastare il consumo di droga?

5. Nel cantone di Basilea Campagna è in vigore dal 1° gennaio 2006 una nuova legge per la coltivazione e la consegna di canapa e prodotti della canapa (Gesetz über den Anbau und die Abgabe von Hanf und Hanfproduktion). Il Consiglio federale intende emanare una base legale corrispondente a livello federale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Di norma la coltivazione di piante di canapa è ammessa se non è finalizzata alla produzione di stupefacenti. Diverse disposizioni della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 182.121) disciplinano la coltivazione della canapa nel settore degli stupefacenti (cfr. art. 8 e 16-19 LStup). Secondo tali disposizioni, la coltivazione della canapa per estrarne stupefacenti è vietata, a meno che il prodotto ottenuto serva alla ricerca scientifica o a provvedimenti di lotta (per "provvedimenti di lotta" s'intende in primo luogo l'impiego della canapa per l'addestramento dei cani antidroga). L'autorizzazione eccezionale necessaria per questo tipo di coltivazione è rilasciata dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il Consiglio federale non dispone di elementi su casi di coltivazione incontrollata della canapa.

2. Pianta dal duplice impiego, la canapa è innanzitutto un prodotto agricolo (pianta da fibra; cfr. ordinanza sul catalogo delle varietà; RS 916.151.6). L'estensione delle superfici coltivate a canapa regolarmente notificate ha raggiunto nel 2000 il picco dei 137 ettari, valore sceso di seguito fino a 46 ettari nel 2005 (fonte: Ufficio federale dell'agricoltura). I quantitativi di canapa da droga necessari alla ricerca scientifica e per i provvedimenti di lotta sono noti in base alle domande per l'ottenimento di un'autorizzazione eccezionale. Attualmente, le autorizzazioni di questo genere sono due: riguardano rispettivamente 150 e 1000 piante di canapa e scadranno a fine 2006.

Non esistono per contro cifre precise e aggiornate su coltivazioni illegali di canapa. Nel corso degli ultimi cinque anni, le polizie cantonali hanno condotto diverse azioni importanti contro la coltivazione e il commercio illegali di canapa e dei suoi derivati. La statistica degli stupefacenti stilata dall'Ufficio federale di polizia indica per il 2005 un leggero calo dei quantitativi di marijuana sequestrati.

3. Il Consiglio federale non dispone di dati statistici per potersi esprimere sulla coltivazione di piante di canapa da parte di privati su superfici non utilizzate a scopo agricolo. In simili casi, il fitto non soggiace al controllo secondo la legge federale sull'affitto agricolo (RS 221.213.2).

4. I titolari di un'autorizzazione eccezionale per la coltivazione di canapa finalizzata alla produzione di stupefacenti devono informare trimestralmente l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) sulla superficie delle loro colture, la natura e i quantitativi di stupefacenti estratti, fabbricati o preparati (art. 17 cpv. 3 LStup). I proprietari di coltivazioni di canapa sono inoltre tenuti a fornire all'autorità cantonale competente tutte le indicazioni necessarie sul tipo di canapa coltivata nonché sulla sua utilizzazione (art. 66 OStup; RS 812.121.1). In caso di sospetta coltivazione illegale di piante di canapa spetta ai cantoni intraprendere i passi necessari.

In una decisione del 2000, il Tribunale federale ha stabilito che si può considerare come stupefacente la canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,3 per cento (DTF 126 IV 198). Tuttavia, a livello di legge non vi è ancora nel diritto sugli stupefacenti alcun criterio che permetta di distinguere la canapa da fibra dalla canapa da droga. La questione non è stata dunque ancora risolta.

5. Oltre a Basilea Campagna, altri cantoni hanno emanato regolamentazioni proprie nel settore della canapa (p. es. AG, BE, GR, LU, TI) e tentato, tra l'altro, di stabilire concretamente la distinzione fra canapa da fibra e canapa da droga. La maggior parte di questi cantoni hanno anche introdotto un obbligo di notifica per la coltivazione di piante di canapa.

A livello federale, nel settore degli stupefacenti sono al momento pendenti due progetti incentrati sul tema della coltivazione di canapa:

a. l'iniziativa popolare federale "per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani", depositata il 13 gennaio 2006, sulla quale il Consiglio federale si esprimerà nel relativo messaggio;

b. la revisione parziale della LStup, basata su un'iniziativa commissionale presentata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale. Il progetto sarà probabilmente discusso dal Consiglio nazionale quale Camera prioritaria nella sessione invernale 2006.

In considerazione dei dossier pendenti di cui sopra, il Consiglio federale non elaborerà per il momento alcuna proposta propria.

Risposta del Consiglio federale.