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La politica in materia d'asilo e di stranieri alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo

06.3482 · Postulato · 2006-10-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto un'analisi delle nuove leggi sull'asilo e sugli stranieri nonché della politica migratoria praticata finora dalla Confederazione alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Si tratterà di determinare in che misura tale politica è compatibile con i diritti del fanciullo, in particolare per quanto concerne gli aspetti seguenti:

  • le condizioni di vita e le prospettive di futuro per i figli di persone sprovviste di documenti (in particolare diritto alla formazione professionale, ma anche diritto a un'identità sociale, art. 8 della convenzione);
  • la soppressione dell'aiuto sociale ai figli di richiedenti respinti a fronte del diritto a condizioni di vita decenti (art. 26 della convenzione) e del divieto di misure regressive;
  • il diritto a una filiazione a fronte del rifiuto, dell'annullamento o del non riconoscimento di matrimoni tra stranieri oppure con uno Svizzero o una Svizzera (art. 7 della convenzione);
  • la considerazione dell'interesse superiore del fanciullo in caso di misure coercitive e di allontanamento (art. 3 della convenzione);
  • le restrizioni al ricongiungimento familiare a fronte del diritto dei fanciulli a vivere con i loro genitori (art. 10 della convenzione) e della considerazione fondamentale dell'interesse superiore del fanciullo (art. 3 della convezione);
  • l'allontanamento della madre e dei figli in caso di rottura del vincolo coniugale entro i primi tre anni di matrimonio a fronte del diritto a vivere con i propri genitori (art. 9 della convenzione);
  • la detenzione di minorenni a fronte dell'esigenza prevista nella convenzione di limitare la detenzione a un provvedimento di ultima risorsa che abbia la durata più breve possibile (art. 37 della convenzione);
  • l'insufficiente protezione dei richiedenti minorenni non accompagnati a fronte dell'obbligo di protezione contro i maltrattamenti o la tratta di esseri umani (art. 22 della convenzione);
  • le perquisizioni negli alloggi privati a fronte della protezione contro le interferenze nella vita privata (art. 16 della convenzione).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è stata approvata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1996. Per la Svizzera è entrata in vigore il 26 marzo 1997.

La Svizzera è tenuta a rispettare il diritto internazionale nell'elaborare e nell'applicare il proprio diritto interno (art. 5 cpv. 4 Cost.). In occasione delle revisioni della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri si è tenuto conto anche della convenzione sui diritti del fanciullo.

La compatibilità con il diritto interno e il rispetto dei diversi articoli della convenzione sono oggetto di un rapporto periodico alle Nazioni Unite. Si tratta in particolare di esporre le misure adottate per realizzare i diritti della convenzione nonché i progressi in tale ambito. Attualmente la Svizzera sta elaborando un secondo rapporto sulla convenzione, di competenza della Direzione del diritto internazionale pubblico. Esso illustra in dettaglio la pratica attuale, segnatamente in materia di asilo e di stranieri. Sono inoltre prese in considerazione le modifiche intervenute a livello legale nell'ambito delle revisioni. Si prevede di sottoporre tale rapporto alle Nazioni Unite nel settembre 2007. Il rapporto sottoposto alle Nazioni Unite risponderà dunque in parte alle questioni sollevate nel presente postulato.

Le nuove disposizioni di legge non sono ancora applicabili. La maggior parte entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2008. Attualmente non è possibile stabilire se nella pratica tali disposizioni comporteranno conseguenze per la convenzione.

Infine, per quanto concerne la compatibilità della revisione della legge sull'asilo con la Convenzione sui diritti del fanciullo, occorre rinviare alla risposta del Consiglio federale all'interrogazione Berberat 06.1072, in cui il Consiglio federale risponde in parte alle questioni sollevate nel presente postulato. In particolare, esso si pronuncia in merito alla soppressione dell'aiuto sociale ai richiedenti minorenni respinti e alle misure coercitive nei confronti dei minorenni. In tale ambito precisa in particolare che se la nuova normativa non dovesse rivelarsi soddisfacente, verrebbe esaminato un adeguamento della legge.

Per tutti questi motivi sarebbe prematuro redigere ora un rapporto specifico all'ambito dell'asilo e degli stranieri concernente la Convenzione sui diritti del fanciullo. Se tuttavia le nuove disposizioni non dovessero rivelarsi efficaci, il Consiglio federale riesaminerebbe senz'altro l'opportunità di redigere un rapporto o adottare altre misure.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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