06.3483 · Interpellanza · 2006-10-04
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a spiegare in che modo intende garantire la necessaria indipendenza della Commissione nazionale d'etica per la medicina (CNE), stabilita anche dall'articolo 4 dell'ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (OCNE; RS 814.903), se alcune alte funzionarie dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si presentano come membri nelle sedute e come coautrici nei pareri della CNE? Quali misure intende adottare per ripristinare l'indipendenza della commissione che, in tal modo, è palesemente violata?
Begründung
La dottoressa Andrea Arz de Falco, responsabile dell'unità "Ricerca sull'uomo ed etica" presso l'UFSP, è menzionata nel sito Internet della CNE (www.nek-cne.ch) come "membro senza diritto di voto (dal marzo 2003)". Il suo nome compare anche nel parere n. 10/2005 della commissione ("Diagnostica preimpianto"), dove figura come coautrice e in cui la si ringrazia espressamente "per la collaborazione alla parte etica". Allo stesso tempo è una delle collaboratrici principali a progetti di legge elaborati all'interno dell'amministrazione federale su tematiche di cui la CNE si occupa o si è occupata precedentemente. Stando alle nostre informazioni, inoltre, la dottoressa Arz de Falco svolge, sempre in seno all'amministrazione federale, la funzione di responsabile del progetto concernente la legge sulla ricerca sull'uomo. Stranamente però, il suo nome non figura nel registro delle relazioni d'interesse dei membri della CNE, pubblicato sul sito della commissione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (OCNE; RS 810.113), la Commissione nazionale d'etica per la medicina (CNE) può, se necessario, svolgere la propria funzione consultiva anche in collaborazione con i servizi federali interessati. Date queste premesse, i contatti con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che si occupa di diverse tematiche delicate nel settore della biomedicina, non sono quindi un fatto eccezionale.
La commissione decide autonomamente le proprie modalità di organizzazione e funzionamento sulla base delle condizioni quadro stabilite dalla legge (art. 8 OCNE). In virtù di tale autonomia, la CNE ha deciso nel 2003 di istituzionalizzare questi contatti ammettendo regolarmente alle proprie sedute la persona competente presso l'UFSP per le questioni etiche. Il Consiglio federale è dell'avviso che questa procedura non ponga assolutamente in discussione l'indipendenza della commissione o di uno dei suoi membri. Ritiene parimenti non problematico il fatto che, nella sua qualità di specialista riconosciuta nel campo dell'etica della diagnostica preimpianto, la collaboratrice dell'UFSP abbia preso parte, insieme ad altri esperti esterni, ai lavori di preparazione del pertinente parere della CNE. La sua partecipazione si è limitata all'illustrazione degli aspetti etici nella parte teorica della presa di posizione e in proposito vi è stata la dovuta trasparenza. La collaboratrice dell'UFSP non ha ovviamente contribuito in alcun modo né alla formazione dell'opinione, né al processo decisionale sfociati nell'elaborazione delle raccomandazioni della commissione.
2. Per il Consiglio federale non sussistono quindi motivi per intervenire di conseguenza.
Risposta del Consiglio federale.