06.3505 · Mozione · 2006-10-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di procedere a modifiche legali per esentare dalla tassa militare le persone che sono state rifiutate dall'esercito a causa di una menomazione e che, a seguito del loro stato di salute, beneficiano di una rendita dell'assicurazione invalidità.
Begründung
Nei suoi obiettivi di procedere a sconti fiscali a 360 gradi, il Consiglio federale ha dimenticato una parte della popolazione. Mentre propone riduzioni fiscali per il 2,5 per cento della popolazione, il governo ignora completamente un'altra parte dei nostri concittadini poco avvantaggiati sia dal punto di vista economico che della salute, ovvero i disabili.
È in effetti urtante constatare che le persone riformate per motivi di salute, le quali per sovvenire ai loro bisogni necessitano di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, devono pagare la tassa militare. Ci pare importante che anche questa parte della popolazione possa beneficiare di una riduzione del carico fiscale della Confederazione. Proponiamo inoltre che il Consiglio federale proceda alla modifica legale per esentare dalla tassa militare tutte le persone riformate a causa di una menomazione e che beneficiano di una rendita di invalidità.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La riscossione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare è disciplinata dalla legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO), secondo cui sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari che nel corso di un anno di assoggettamento non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell'esercito e non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile. Sono sottoposti alla tassa d'esenzione anche coloro che spostano il servizio.
L'esenzione dei disabili dalla tassa prevista nell'articolo 4 capoverso 1 lettere a-a LTEO è stata nuovamente disciplinata nella legge federale del 17 giugno 1994. Così dal 1995 gli inabili al servizio che percepiscono una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni sono esentati dalla tassa. Anche gli inabili al servizio che non ricevono un assegno per grandi invalidi, ma che adempiono una delle due condizioni minime per ricevere tale indennità, non devono versare la tassa. È infine esentato anche chi, a causa di una notevole menomazione fisica, mentale o psichica, consegue un reddito imponibile che dopo le deduzioni non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è considerato notevole un danno all'integrità di almeno il 40 per cento. Pertanto la richiesta presentata con la mozione, vale a dire l'esonero dei beneficiari di rendite AI dal pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare, è già attualmente soddisfatta.
Se si volesse estendere l'esenzione dalla tassa a tutti gli inabili al servizio, indipendentemente dalla gravità della loro inabilità, si otterrebbe la soppressione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.