06.3516 · Interpellanza · 2006-10-05
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera, nell'ambito della lotta contro il doping, sono state istituite misure che non sanzionano unicamente gli atleti ma anche le persone che hanno prescritto o distribuito prodotti dopanti agli stessi (art. 11f della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport; art. 86, 87 e 88 della legge sugli agenti terapeutici, LATer) e consentono la confisca dei prodotti dopanti e dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto della loro vendita (art. 58 e 59 CP). Da ultimo, resta ancora aperta la questione della truffa (art. 146 CP) nel caso di un atleta risultato positivo ai controlli (prof. M. Schubarth, articolo in via di pubblicazione).
La procedura in vigore è estremamente complessa. In sintesi, i controlli e le sanzioni sportive nei confronti degli atleti risultati positivi spettano all'Associazione olimpica svizzera, i procedimenti per infrazioni alla legge federale che promuove la ginnastica e lo sport ai cantoni e quelli per infrazioni alla LATer alla Confederazione.
Mentre gli atleti risultati positivi non sfuggono a una sanzione sportiva, le persone a loro vicine - medico, fisioterapista, direttore sportivo o altri - non sono praticamente mai condannati (F. Vouilloz, Jusletter, 20 febbraio 2006). Spesso la vita stessa è stata messa in pericolo, ma ogni inchiesta cozza contro il segreto medico.
Alla luce di queste considerazioni, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Non vi è modo di rivedere la procedura e di coordinare meglio i compiti che spettano alle organizzazioni sportive e quelli che sono di competenza dello Stato?
2. Non vi è modo di armonizzare le procedure penali risultanti dalle diverse disposizioni legali, in particolare:
a. in maniera tale da istituire una sola autorità responsabile del controllo e dell'applicazione delle leggi interessate (Ministero pubblico della Confederazione)?
b. in maniera tale da istituire un perseguimento d'ufficio ogni volta che uno sportivo risulta positivo, per definire chiaramente il ruolo ricoperto dalle diverse persone a lui vicine nonché i percorsi di produzione e di distribuzione?
3. La squadra ciclistica svizzera Phonak è attualmente oggetto di un'inchiesta?
4. Non vi è modo di modificare le disposizioni legali attuali per obbligare a testimoniare, tra l'altro per il tramite di una modifica delle disposizioni concernenti il segreto medico?
5. Quando un professionista della salute è direttamente implicato, esso non dovrebbe essere perseguito d'ufficio per errore professionale?
6. In questo contesto, quale sarebbe il ruolo della futura agenzia nazionale di lotta contro il doping?
7. Quali sono le possibili misure per armonizzare le disposizioni legali contro il doping a livello europeo e mondiale?
Stellungnahme des Bundesrates
Le disposizioni sulla lotta contro il doping nella legge federale che promuove la ginnastica e lo sport sono entrate in vigore il 1° gennaio 2002. Nell'ambito di contatti dell'Ufficio federale dello sport con le autorità inquirenti competenti si è constatata la necessità di migliorarne l'applicazione. Il 22 settembre 2006, il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di elaborare un messaggio parlamentare concernente l'adesione alla Convenzione internazionale dell'Unesco contro il doping e la creazione di un'agenzia nazionale di lotta contro il doping. In tale ambito saranno pure riesaminate le misure legali per la lotta contro il doping.
1./2. Attualmente un gruppo di esperti sta preparando, nel quadro dell'elaborazione del messaggio succitato, delle proposte per migliorare le misure legali nel campo della lotta contro il doping. La procedura di consultazione è prevista per il secondo semestre del 2007.
3. Conformemente alla legge federale che promuove la ginnastica e lo sport il perseguimento penale nei confronti di persone colpevoli vicine agli sportivi compete ai cantoni. Il Consiglio federale non è a conoscenza di un'inchiesta nei confronti del team Phonak concernente eventuali violazioni delle disposizioni sul doping.
4./5. Il gruppo di esperti summenzionato è incaricato di esaminare proposte come l'abolizione del segreto medico e il perseguimento per comportamento professionale scorretto di medici implicati in casi di doping.
6. Il raggruppamento dei differenti compiti nel campo della lotta contro il doping mediante l'assegnazione degli stessi a un'unica agenzia nazionale competente in materia potrebbe costituire un fattore di successo essenziale per la futura lotta contro il doping in Svizzera. Il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di esaminare la creazione di una simile agenzia. In tale ambito la Confederazione non intende impiegare più risorse di quelle attuali. Un'eventuale agenzia potrebbe assumere compiti come la coordinazione a livello nazionale e i compiti attuali nei seguenti cinque settori: controlli antidoping, prevenzione, informazione, ricerca e cooperazione internazionale. Non si prevede l'assegnazione all'agenzia di competenze in materia d'inchiesta e di perseguimento penale di persone vicine agli sportivi.
7. La Convenzione dell'Unesco contro il doping fissa il pertinente quadro normativo per gli Stati firmatari. Tuttavia, le disposizioni sono tali da consentire che anche in futuro non vi siano soluzioni unitarie, bensì approcci specifici ai Paesi.
Risposta del Consiglio federale.