06.3523 · Interpellanza · 2006-10-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In passato, la prassi dell'imposta sul valore aggiunto ha contribuito in modo notevole a creare tra i contribuenti malcontento nei confronti dello Stato e sfiducia verso l'amministrazione.
Per questa ragione, nel suo rapporto del 27 gennaio 2005 concernente miglioramenti dell'imposta sul valore aggiunto (dieci anni di imposta sul valore aggiunto), il Consiglio federale aveva preso in considerazione un postulato dell'ex consigliere nazionale Raggenbass e annunciato importanti miglioramenti nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto. Nel frattempo, alcuni di questi obiettivi sono stati raggiunti (modifiche della prassi dal 1° gennaio 2005 rispettivamente dal 1° luglio 2005). Il Consiglio federale ha ora modificato l'ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto con effetto al 1° luglio 2006, nell'intento di limitare le contestazioni sollevate regolarmente dalle imprese per la complessità del sistema e l'eccessivo formalismo. Il nocciolo di tali modifiche è l'articolo sul pragmatismo.
A questo proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quanto ha incassato la Confederazione dall'introduzione dell'IVA per le sue riprese fiscali originate dalle lacune formali, che non le avevano affatto cagionato pregiudizi materiali, non avendo la Confederazione subito perdite d'imposta?
2. Quali provvedimenti intende adottare il Consiglio federale per garantire che l'Amministrazione federale delle contribuzioni metta in pratica l'articolo sul pragmatismo e applichi la prassi di revisione in modo meno formalistico?
3. Esistono in seno all'Amministrazione federale delle contribuzioni disposizioni amministrative concernenti la prassi dell'imposta sul valore aggiunto non accessibili ai contribuenti? In caso affermativo, quali?
4. Il Consiglio federale è disposto a dare maggior peso al cosiddetto organo consultivo nell'intento di promuovere la collaborazione collegiale fra l'Amministrazione delle contribuzioni e i contribuenti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Un'inchiesta del Controllo federale delle finanze (CDF, esame dell'imposta sul valore aggiunto, dicembre 2005) indica che l'84 per cento delle correzioni fiscali effettuate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in occasione di controlli, vengono riscontrate in relazione a differenze di cifre d'affari (58 per cento) e a imposte precedenti fatte valere erroneamente (26 per cento). Le differenze di cifre d'affari risultano quando cifre d'affari imponibili conseguite non sono state a torto dichiarate. Correzioni dell'imposta precedente sono necessarie quando prestazioni acquisite che soggiacciono a un'imposta non sono state impiegate per scopi imponibili.
Riprese fiscali dovute a cosiddette lacune formali sono immaginabili anche nelle imposte precedenti, segnatamente quando a un contribuente viene rifiutata la deduzione dell'imposta precedente perché i suoi giustificativi non soddisfano i requisiti della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA). Nell'ambito dei controlli esterni di imprese soggette all'imposta sul valore aggiunto sono risultate riprese fiscali per circa 400 milioni di franchi all'anno. Secondo una stima dell'AFC circa il 5 per cento di tutte le riprese fiscali sono riconducibili a errori formali dei contribuenti. In generale è possibile stimare le entrate fiscali dovute alI'inosservanza dei requisiti formali del legislatore a circa 20 milioni di franchi all'anno. Dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto il 1° gennaio 1995 la Confederazione dovrebbe aver incassato dai 150 ai 200 milioni di franchi.
Sulla base dei fondamenti legali vigenti, l'AFC era finora tenuta a effettuare riprese fiscali anche in caso di inosservanza di prescrizioni legali formali. Per questo motivo, la LIVA prevede esplicitamente che, ad esempio, un'imposta precedente può essere fatta valere soltanto in presenza di una fattura che contiene tutte le indicazioni legali. Ciò è stato ripetutamente confermato anche dalla commissione di ricorso in materia di contribuzioni e dal Tribunale federale. Soltanto con l'entrata in vigore al 1° luglio 2006 dell'articolo 45a dell'ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA) si è modificata la situazione giuridica. Nel quadro dell'attuale riforma della legge sull'imposta sul valore aggiunto è inoltre previsto di introdurre soluzioni più pragmatiche già nella legge stessa.
2. Alla fine del mese di ottobre 2006 è stata pubblicata in Internet un'esaustiva comunicazione della prassi dell'AFC relativa all'articolo 45a OLIVA. Essa è stata elaborata in collaborazione con l'organo consultivo IVA (al riguardo n. 4).
3. Di principio tutte le prassi dell'imposta sul valore aggiunto interessanti e significative per i contribuenti sono accessibili al pubblico. Non appena le modifiche della prassi sono concluse vengono pubblicate in Internet. Come ogni altra amministrazione e impresa, l'AFC dispone inoltre di istruzioni dei superiori ai dipendenti sul funzionamento interno. Questo tipo di istruzioni sul lavoro (ad es. sulla direzione degli impiegati o l'esecuzione di un controllo fiscale) non interessano il contribuente e non vengono quindi pubblicate.
4. Il Consiglio federale sta attualmente esaminando se l'organo consultivo debba essere rivalutato in commissione extraparlamentare ai sensi dell'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione. Ciò comporterebbe che i membri dell'organo consultivo verrebbero scelti dal Consiglio federale. La collaborazione tra l'organo consultivo e l'amministrazione sta già dando risultati. In particolare, l'organo consultivo viene maggiormente coinvolto nelle attività dell'AFC di quanto non sia previsto dal regolamento interno. In tal modo, ad esempio, l'organo consultivo riceverebbe, per parere, la documentazione riguardante il progetto per la consultazione sull'attuale riforma della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto già al momento della consultazione interna degli uffici dell'amministrazione federale.
Risposta del Consiglio federale.