06.3527 · Interpellanza · 2006-10-05
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nessuno mette in dubbio che il settore svizzero dell'educazione e della ricerca deve poter contare su un finanziamento adeguato e sicuro. Tuttavia la qualità del sistema non dipende unicamente dall'impiego di mezzi finanziari, ma in misura altrettanto importante da fattori quali i contenuti, le strutture e l'organizzazione. Sarebbe pertanto auspicabile definire l'impiego dei mezzi sulla scorta di una chiara strategia per la piazza dell'educazione e della ricerca svizzera.
Il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008-11 e la nuova legge quadro sulle scuole universitarie offrono al Consiglio federale l'opportunità di prendere importanti decisioni o di preparare il terreno per scelte importanti in prospettiva futura. Determinante in questo contesto è la posizione delle nostre scuole universitarie in rapporto alla concorrenza internazionale sempre più agguerrita. Le scuole universitarie non sono soltanto un fattore centrale nel processo di creazione di valore economico, perché assicurando un'educazione e una ricerca di qualità mettono a disposizione sapere e creatività, ma sono anche un vettore importante dell'immagine internazionale della Svizzera di Paese con una solida tradizione culturale, economica e scientifica. In questo contesto si pongono alcune domande fondamentali:
- Che cosa intende fare il Consiglio federale per consentire alle scuole universitarie svizzere di mantenere e possibilmente migliorare la loro già buona posizione nel raffronto internazionale? Con cinque scuole universitarie, la Svizzera è, insieme alla Gran Bretagna, il Paese europeo più rappresentato nella classifica dei 100 migliori istituti al mondo.
- Poiché non tutte le scuole universitarie (oltre 40 se si includono le scuole universitarie professionali) possono giocare in Champions League, si pone la questione della differenziazione. Secondo il Consiglio federale è sensata una ripartizione in tre gruppi (scuole universitarie di livello mondiale, scuole universitarie di livello europeo, scuole universitarie di insegnamento e ricerca nazionali)? Quali conseguenze avrebbe questa suddivisione per il finanziamento della Confederazione?
- L'autonomia delle scuole universitarie, intesa come la maggiore libertà possibile nell'erogazione di prestazioni (strategia, offerta di corsi, organizzazione, finanze, personale e infrastruttura), riveste sempre più importanza nel contesto di concorrenza internazionale, ma è ancora molto limitata, soprattutto per le scuole universitarie professionali. Inoltre le scuole universitarie non dispongono né di capitali né di riserve propri per compensare le fluttuazioni dei sussidi federali annui e/o del numero di studenti. Che cosa intende intraprendere il Consiglio federale per ampliare quest'autonomia sul piano materiale e per disciplinarla meglio sul piano legislativo?
- L'adeguamento dell'offerta di corsi alla richiesta degli studenti gioca un ruolo sempre più importante per il finanziamento di un sistema universitario competitivo.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le classifiche internazionali delle scuole universitarie stimolano la concorrenza tra gli istituti: il Consiglio federale condivide il principio della competizione tra atenei. Con grande soddisfazione prende atto che le scuole universitarie svizzere primeggiano nei raffronti internazionali recentemente pubblicati, sempre tenendo presente che i criteri alla base delle graduatorie variano notevolmente e i risultati sono talvolta discutibili. Nello spirito delle disposizioni costituzionali accettate nel maggio 2006, il rafforzamento della garanzia della qualità sarà una componente essenziale della futura legge quadro sulle suole universitarie. La Confederazione e i cantoni hanno avviato lo sviluppo di un sistema di accreditamento armonizzato per tutte le scuole universitarie conforme alle migliori pratiche internazionali. I sistemi di garanzia della qualità di tutte le università svizzere sono già stati esaminati una prima volta dall'organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ). Nel settore delle scuole universitarie professionali (SUP) tutti i cicli di studio sono stati valutati da un gruppo internazionale di esperti prima dell'omologazione dei diplomi. Nell'ambito del passaggio al sistema bachelor-master, l'accreditamento sistematico delle istituzioni e dei cicli di studio è stato disciplinato con la revisione parziale della legge sulle SUP. Infine, l'elaborazione della futura legge quadro offrirà l'occasione per esaminare l'introduzione di nuovi meccanismi di gestione strategica e per garantire le prestazioni e l'efficienza nello spazio universitario svizzero.
2. Il Consiglio federale non ritiene opportuno al momento stabilire una graduatoria delle nostre scuole universitarie per categoria (livello mondiale, europeo o nazionale), ma non esclude che la proposta possa essere riesaminata successivamente. Nessuna istituzione potrebbe raggiungere l'eccellenza in tutti gli ambiti: il punto di forza dello spazio universitario svizzero è proprio la diversità dell'offerta. La sfida nella costruzione di uno spazio nazionale armonizzato che soddisfi i requisiti qualitativi è quella di differenziare gli istituti universitari in base al loro indirizzo (orientamento alla pratica oppure alla ricerca) e al loro raggio d'azione (vocazione regionale, nazionale, europea o mondiale), e di tenere conto di questa diversità nella strategia, nel finanziamento e nel controllo della qualità e dei risultati.
3. Già ora il meccanismo di finanziamento delle università e delle SUP prevede importanti incentivi. Ad esempio, nelle università entrano in considerazione nel calcolo dei sussidi fattori quali la ricerca e il numero di studenti stranieri, mentre nelle SUP si considera quale criterio l'acquisizione di fondi di terzi. Al di fuori del sistema di accreditamento summenzionato, la futura legge quadro dovrà prevedere meccanismi competitivi per il finanziamento delle scuole universitarie, tenendo conto della differenziazione dell'offerta di cui si è detto in precedenza.
4. Secondo l'articolo 63a della Costituzione federale, per il coordinamento e per la garanzia della qualità Confederazione e cantoni "tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili". I diversi aspetti di questa autonomia sono disciplinati dalle pertinenti legislazioni degli enti responsabili, ovvero Confederazione e cantoni. Per quanto riguarda la costituzione di capitali propri o di riserve, questa è possibile nell'ambito del settore dei politecnici federali. Per le università fanno stato le rispettive leggi cantonali. Mentre nell'ambito delle scuole universitarie professionali la revisione parziale della legge sulle SUP ha accresciuto l'autonomia. La futura legge quadro definirà regole omogenee applicabili a tutti gli istituti scolastici.
5. Il Consiglio federale condivide l'opinione che la domanda di studenti sia uno dei criteri che determinano l'orientamento dell'offerta d'insegnamento. Questo criterio dovrà dunque essere preso in considerazione - in modo differenziato secondo i gruppi di discipline - dal futuro sistema di finanziamento sviluppato nel progetto "panorama universitario svizzero".
Risposta del Consiglio federale.