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06.3531 · Postulato · 2006-10-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a studiare misure concrete volte a incoraggiare la scelta, da parte dei lavoratori, del proprio tempo e degli orari di lavoro. Questo per favorire una migliore suddivisione delle attività private (famiglia, svago, formazione, ecc.) e professionali, in particolare del lavoro rimunerato e di quello non rimunerato, tra i due sessi. I datori di lavoro saranno così tenuti ad accordare almeno un colloquio a ogni dipendente che auspica modificare, al rialzo o al ribasso, il suo tempo e/o i suoi orari di lavoro e a giustificare per iscritto un eventuale rifiuto.

Begründung

In generale, si nota che il tempo di lavoro è spesso imposto e non scelto. Il sottoimpiego è in netto aumento a partire dagli anni Novanta: nel 2005 concerneva in Svizzera il 16 per cento delle donne e il 3,8 per cento degli uomini della popolazione attiva (UST). Al contrario, numerose persone, spesso uomini, vorrebbero lavorare a tempo parziale mentre occupano posti a tempo pieno.

Per ovviare a tale situazione, le imprese devono considerare il fatto di impiegare persone che hanno altre occupazioni e responsabilità oltre al loro lavoro. Questo significa che il tempo di lavoro non deve essere imposto unilateralmente dai datori e che occorre offrire al dipendente il diritto di poter adattare il proprio tempo di lavoro ai propri desideri e obblighi, durante le differenti tappe della sua vita.

Un tale approccio volto alla negoziazione del proprio tempo di lavoro è stato attuato con successo all'estero. I Paesi Bassi sono andati ben oltre la proposta summenzionata votando, nel febbraio 2000, la legge sull'adeguamento del tempo di lavoro (applicata a partire dal luglio 2000). Tale legge permette a ogni persona che lavora in un'azienda con dieci o più dipendenti di ridurre il proprio tempo di lavoro o di aumentarlo (entro i limiti legali e convenzionali). Conferisce parimenti alla persona salariata il diritto di discutere con il suo datore la pianificazione del suo nuovo orario di lavoro.

Una tale misura deve essere accompagnata da un miglioramento della protezione sociale delle persone che lavorano a tempo parziale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il tempo e gli orari di lavoro sono determinati innanzitutto dal contenuto dell'accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro. Il fatto di stabilire il tempo e gli orari di lavoro in una convenzione offre sicurezza e prevedibilità ai lavoratori. Qualsiasi modifica ulteriore necessita dell'accordo delle due parti. Deroghe puntuali al quadro convenzionale sotto forma di istruzioni unilaterali del datore (art. 321d CO) o di lavoro straordinario da prestare (art. 321c CO) devono rispondere a un bisogno oggettivo dell'impresa e poter essere pretese dal lavoratore, tendendo conto in particolare della sua vita familiare (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6 ed., 2006, n. 2 ad art. 321c CO e n. 3 ad art. 321d CO; Aubert, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321d CO; cfr. anche art. 36 LL) o di un'altra attività a tempo parziale (Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 54 ad art. 319 CO). Del resto, il datore deve consultare e informare i lavoratori in merito all'organizzazione del tempo di lavoro e agli orari da lui fissati (art. 47 cpv. 1 lett. a e 48 cpv. 1 lett. b LL e art. 69 OLL 1).

Il tempo e gli orari di lavoro possono anche essere convenuti in modo più flessibile. Un orario di lavoro flessibile permette per esempio al lavoratore, entro certi limiti, di organizzare il proprio tempo di lavoro in maniera autonoma (cfr. p. es. DTF 123 III 469). Il diritto in vigore pone i limiti necessari ai contratti che prevedono la fissazione unilaterale del tempo di lavoro da parte del datore (DTF 124 III 249; 125 III 65).

Secondo il Consiglio federale, il diritto attuale offre un quadro adeguato affinché il tempo e gli orari di lavoro siano fissati venendo incontro alle esigenze di ogni parte. Le situazioni che permangono insoddisfacenti devono e possono essere risolte dai lavoratori e dai datori di lavoro in questione nel quadro legale attuale. In tal modo è possibile meglio tener conto delle esigenze specifiche di ogni settore, di ogni impresa e di ogni lavoratore.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.