Lexipedia

06.3535 · Interpellanza · 2006-10-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nell'appianamento delle divergenze in merito alla revisione della legge sull'asilo non è stato più possibile riprendere una normativa per le persone non perseguitate da uno Stato. Su mia domanda, il ministro della giustizia Blocher ha invece affermato in una dichiarazione dinanzi al Consiglio nazionale di essere disposto a concedere alle persone in questione lo statuto di rifugiato al momento dell'entrata in vigore della legge sull'asilo. Nel frattempo anche il Tribunale federale ha richiesto tale prassi. Si rende pertanto urgente un ulteriore adeguamento della legge.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Quando entreranno in vigore la legge sull'asilo e la legge sugli stranieri?

2. Quali sono le misure con cui il DFGP intende realizzare la promessa del consigliere federale Blocher e la richiesta del Tribunale federale?

3. Secondo il consigliere federale Blocher, la misura dovrebbe interessare circa cento persone all'anno. Quali sono, in concreto, le condizioni di queste persone? Beneficeranno di tale misura, ad esempio, le persone

- la cui cultura impone loro mutilazioni genitali?

- che sono fuggite per evitare un matrimonio forzato?

- che sono state emarginate, o la cui vita è in pericolo, a causa della loro conversione a un'altra religione?

4. A quando è previsto un progetto di legge integrativo da parte del Consiglio federale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge sull'asilo (LAsi) riveduta e la nuova legge sugli stranieri (LStr) sono state approvate in votazione popolare il 24 settembre 2006. Attualmente il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sta elaborando le pertinenti ordinanze d'esecuzione. La messa in vigore della LAsi riveduta avverrà a tappe. Una prima parte entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, mentre le restanti modifiche saranno poste in vigore il 1° gennaio 2008.

Va rilevato che il riconoscimento della qualità di rifugiato per le vittime di persecuzioni non statali non necessita di una modifica a livello di legge bensì unicamente a livello della prassi dell'Ufficio federale della migrazione (UFM; vedasi in merito il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2002 relativo alla revisione parziale della LAsi, n. 1.2.4).

2. L'8 giugno 2006, la commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha emanato una decisione di principio (GICRA 2006/18) con cui riconosce la persecuzione non statale ai sensi della teoria della protezione come un motivo d'asilo. L'UFM, che in qualità di prima istanza è vincolato dalla giurisprudenza della CRA, ha adeguato in funzione di tale decisione la propria prassi in materia di riconoscimento dei rifugiati e ha modificato di conseguenza i pertinenti strumenti di lavoro interni. A decorrere da tale data, la persecuzione non statale è quindi presa in considerazione dalle autorità elvetiche, per cui non occorre una pertinente modifica di legge.

3. Adottando la teoria della protezione, da che è stata emanata la decisione di principio della CRA, l'UFM riconosce la qualità di rifugiato anche alle persone oggetto di persecuzioni non statali che non possono ottenere una protezione adeguata nel Paese d'origine. Stando alle stime dell'UFM, un centinaio di persone dovrebbero beneficiare ogni anno della nuova prassi. Trattasi tuttavia solo di stime, per cui tale cifra può variare in funzione dell'evoluzione della situazione nei Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo e del profilo di questi ultimi. Le persone che temono mutilazioni genitali o un matrimonio forzato oppure che sono in pericolo a causa della loro conversione a un'altra religione possono ottenere asilo se un esame individuale del caso mostra che le persecuzioni da parte di terzi subite o temute adempiono i criteri di cui all'articolo 3 LAsi e che nel Paese d'origine non è offerta una protezione adeguata da parte delle autorità statali, di un'entità quasi statale o eventualmente di determinate organizzazioni internazionali.

Va rilevato che la CRA, in un'altra decisione di principio del 9 ottobre 2006, riconosce la qualità di rifugiato anche alle donne vittime di persecuzioni cui non è garantita la protezione da parte dello Stato per motivi discriminatori legati al sesso. Attualmente è difficile prevedere quante persone saranno interessate dalla presente decisione. Non è tuttavia possibile escludere a priori un aumento delle domande d'asilo.

4. Si veda la risposta alla domanda 1.

Risposta del Consiglio federale.