Riduzione del limite di dichiarazione degli OGM per le sementi
06.3577 · Mozione · 2006-10-06
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a ridurre dallo 0,5 allo 0,1 per cento il limite di dichiarazione degli OGM per le sementi fissato dall'ordinanza sulle sementi. Un simile provvedimento è impellente soprattutto per le sementi dalle quali si ottengono prodotti biologici, integrati o con denominazione di origine controllata (DOC), affinché possa essere garantita una produzione senza manipolazione genetica.
Begründung
La moratoria prevede che fino al 2010 l'agricoltura svizzera non possa avvalersi dell'ingegneria genetica. Nel quadro della produzione integrata (IP Suisse) e dell'agricoltura biologica (Gemma Bio Suisse) nonché per la maggior parte dei prodotti con denominazione di origine controllata, la rinuncia all'ingegneria genetica a fini agricoli è contenuta nelle rispettive direttive. Il mercato dei prodotti biologici genera una cifra d'affari di oltre un miliardo di franchi. Sull'11 per cento della superficie agricola utile (112 000 ettari) viene praticata l'agricoltura biologica. A livello europeo la produzione di sementi biologiche occupa una posizione di rilievo ed è organizzata in funzione delle esigenze degli utilizzatori. Nel quadro del marchio IP Suisse all'incirca 16 000 aziende contadine praticano la campicoltura e smerciano i loro prodotti naturali facendo esplicito riferimento alla filosofia di coltivazione che prevede la rinuncia all'ingegneria genetica. Anche produttori di frutta, verdura e latte che si fregiano del marchio Suisse Garantie si impegnano a produrre senza manipolazione genetica e generalmente disposizioni di questo genere figurano pure nelle direttive concernenti i prodotti DOC.
La legge sull'ingegneria genetica mira a tutelare la produzione senza OGM. L'attuale valore limite per le sementi e le proposte del Consiglio federale in materia di coesistenza minano il rispetto del principio della rinuncia all'ingegneria genetica nella produzione integrata e nell'agricoltura biologica. In effetti le norme vigenti non consentono di proteggere la produzione di sementi biologiche da contaminazioni da OGM come auspicato dai produttori e dai consumatori di prodotti biologici.
Vista la disponibilità del legislatore a creare presupposti per la coltivazione di piante transgeniche, la riduzione dell'attuale limite di caratterizzazione dallo 0,5 per cento (art. 17 cpv. 4bis dell'ordinanza sulle sementi) allo 0,1 per cento per le tracce involontarie di OGM nelle sementi, nel materiale vegetale, nei prodotti fitosanitari e nei concimi costituisce un provvedimento impellente per garantire il rispetto dell'articolo 7 della legge sull'ingegneria genetica.
Il 1° gennaio 2002 l'Austria ha introdotto un valore limite per gli OGM nelle sementi (ordinanza austriaca del 21 dicembre 2001 sull'ingegneria genetica in riferimento alle sementi; art. 3 valori limite per le impurità costituite da OGM in sementi di varietà non geneticamente modificate). All'atto delle prime verifiche in vista dell'omologazione di sementi destinate ad essere vendute in Austria non deve essere riscontrata la presenza d'impurità costituite da OGM. Nel quadro di verifiche successive la percentuale di tali impurità non deve essere superiore allo 0,1 per cento. Questo limite si applica indistintamente per le sementi convenzionali e quelle biologiche. Altri Stati membri dell'UE - nonché il governo tedesco - come pure il Parlamento europeo si sono dichiarati favorevoli a un simile "requisito di purezza". Una riduzione, da parte della Svizzera, del limite di dichiarazione potrebbe favorire una decisione in tal senso a livello comunitario.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sull'ingegneria genetica (LIG; RS 814.91) prescrive che vengano prese opportune misure affinché gli organismi convenzionali non entrino in contatto con gli OGM. In virtù dell'articolo 16 LIG, i produttori che utilizzano OGM devono prendere tutte le adeguate precauzioni per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente. Il valore di tolleranza dello 0,5 per cento fissato nell'articolo 14a dell'ordinanza sulle sementi era stato introdotto per far fronte alle inevitabili impurità nelle sementi costituite da OGM. Nel 1999 oltre 200 ettari di colture di granturco avevano dovuto essere distrutte a causa di simili impurità.
Per la produzione di sementi in Svizzera si applicano già norme molto severe in materia di certificazione, come disciplinato in maniera molto dettagliata nell'ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme. Per garantire la purezza varietale vanno rispettate le disposizioni che fissano una distanza d'isolamento. Nel caso di coltivazione di piante transgeniche in Svizzera queste prescrizioni sulla distanza d'isolamento garantirebbero una protezione efficace contro la contaminazione delle varietà convenzionali con quelle transgeniche. Il valore di tolleranza dello 0,5 per cento rappresenta un limite massimo. L'ordinanza sulle sementi e i tuberi-seme prevede già che se i valori limite fissati per la purezza varietale sono inferiori allo 0,5 per cento, essi sono determinanti anche per la tolleranza rispetto alle contaminazioni involontarie da OGM.
L'attuale disegno dell'ordinanza sulla coesistenza prevede che i produttori dediti alla coltivazione di piante transgeniche adottino i provvedimenti necessari per evitare contaminazioni delle particelle limitrofe, comprese quelle destinate alla produzione di sementi. La norma prevede in particolare che i produttori che coltivano piante transgeniche determinino un'adeguata distanza d'isolamento rispetto alle colture limitrofe, comprese quelle destinate alla produzione di sementi, onde evitare che gli OGM si mescolino con le colture convenzionali.
Per determinate colture, la Svizzera importa un quantitativo relativamente elevato di sementi dai Paesi europei (colza, barbabietola da zucchero: 100 per cento; granturco: circa 75 per cento). Per quanto concerne le sementi importate, la legislazione elvetica non ha alcun influsso sulle percentuali di OGM tollerate nei Paesi esportatori. Nell'UE è in corso da diversi anni un dibattito su un possibile valore di tolleranza. Il Consiglio federale lo segue con interesse.
Il Consiglio federale esaminerà se è necessario modificare il valore di tolleranza dello 0,5 per cento in relazione a un eventuale adeguamento del disegno dell'ordinanza sulla coesistenza sulla scorta della valutazione dei risultati del programma nazionale di ricerca "Benefici e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate" (PNR 59).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.