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06.3597 · Mozione · 2006-10-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Al Consiglio federale viene dato l'incarico di adeguare le basi giuridiche estendendo la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) pure agli autofurgoni sotto le 3,5 tonnellate.

Begründung

La TTPCP ha come scopo la promozione del trasferimento dalla strada alla rotaia del traffico merci e la riduzione del numero delle corse mal sfruttate rispettivamente di quelle a vuoto. Da quando è stata introdotta la TTPCP per gli autocarri sopra le 3,5 tonnellate, è aumentato notevolmente il traffico di piccoli autofurgoni dato che questi non sono soggetti alla TTPCP. Il fatto che sempre più merce venga trasportata su camion piccoli fa salire il numero delle corse, causando così una sempre maggior emissione di CO2. Ciò contribuisce al riscaldamento climatico. Per questo motivo in futuro la TTPCP dovrebbe essere estesa pure agli autofurgoni sotto le 3,5 tonnelllate. Solo così si può evitare che il vero scopo della TTPCP venga pregiudicato dall'uso di piccoli camion.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel 1994 il popolo e i cantoni hanno conferito alla Confederazione, per mezzo della Costituzione, la competenza di introdurre per via legale una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo. Mediante la nuova tassa si intendeva da un canto realizzare un sistema di riscossione più equo basato sul principio "chi inquina paga" e d'altro canto addossare al traffico pesante i costi non coperti e assunti fino ad allora dalla collettività. Ci si prefiggeva inoltre di migliorare considerevolmente la situazione concorrenziale del traffico su rotaia.

Il termine "traffico pesante" non è definito in modo esplicito all'articolo 85 capoverso 1 della (nuova) Costituzione federale. In conformità alle disposizioni internazionali esso è stato disciplinato nella legge sulla circolazione stradale (LCStr; articolo 9 capoverso 1) e nell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; articolo 10 capoverso 2). Sono dunque assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni i veicoli a motore pesanti nonché i rimorchi per il trasporto di merci e persone, immatricolati in Svizzera e all'estero, con un peso totale superiore a 3,5 tonnellate ognuno.

Il popolo e i cantoni hanno in tal modo approvato la riscossione della tassa sui veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate. L'estensione ai veicoli di trasporto di peso inferiore - come richiesto dalla mozione - non è per principio compatibile con il vigente articolo della Costituzione.

L'ordinamento sulle tasse nel traffico stradale è disciplinato dall'accordo sui trasporti terrestri del 21 giugno 1999. Le disposizioni valgono per i veicoli con un peso totale superiore a 12 tonnellate; ogni parte contraente può adottare, nel proprio territorio, dei provvedimenti per i veicoli con un peso massimo autorizzato inferiore a 12 tonnellate. Con la revisione della direttiva relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti per l'uso di alcune infrastrutture ("eurobollo"), il campo d'applicazione di tale direttiva passa da 12 a 3,5 tonnellate. Per i veicoli che non rientrano entro questi limiti, ovvero di un peso inferiore a 3,5 tonnellate, gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di riscuotere dei pedaggi conformemente al principio della sussidiarietà. Sulla base del quadro giuridico europeo vigente non vi è dunque alcuna limitazione alla riscossione delle tasse per i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate. Ciò non è neanche in contraddizione con l'accordo sui trasporti terrestri. Dal punto di vista politico l'UE potrebbe tuttavia prendere spunto dall'estensione della TTPCP ai veicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate per rinegoziare tale accordo.

La nuova regolamentazione, richiesta dalla mozione, corrisponde ad una nuova tassazione dei veicoli utilitari con un peso inferiore a 3,5 tonnellate. Dal punto di vista politico questa tassa sarebbe difficilmente applicabile in Svizzera e all'estero; essa potrebbe inoltre danneggiare la TTPCP, attualmente ben accettata e definita.

Un'estensione dell'obbligo di pagare la tassa non si impone neanche per motivi oggettivi. Contrariamente alle argomentazioni della motivazione, dall'introduzione della tassa sul traffico pesante non si è assistito ad un aumento degli autofurgoni. Da studi effettuati dall'amministrazione federale è emerso chiaramente che la TTPCP non ha influito sui tassi di crescita di questi veicoli. Dall'inizio degli anni Novanta il loro numero è abbastanza stabile. L'aumento degli autofurgoni che è stato rilevato dipende da altre cause, tra le quali le diverse strutture delle merci e di vendita che conducono a unità di lotto sempre più piccole nonché il fatto che gli autofurgoni non soggiacciono al divieto di circolazione notturna e che per guidarli è sufficiente una normale licenza di circolazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.