06.3617 · Postulato · 2006-10-06
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Ispirandosi alla clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia proposta dal Parlamento europeo nel gennaio 2006, il Consiglio federale esaminerà se sia il caso di inserire in tutti gli accordi della Svizzera una clausola che favorisce il dialogo permanente e la cooperazione fra gli Stati su questi elementi essenziali, nonché lo scambio di informazioni e le modalità di azione in caso di violazione dei diritti umani, segnatamente dei diritti economici, sociali e culturali (Patto I dell'ONU e le otto convenzioni fondamentali dell'OIL) e delle norme fondamentali di democrazia.
Begründung
Secondo il rapporto sulla politica estera della Svizzera in materia di diritti umani (2003-2007), il Consiglio federale si adopera per integrare sistematicamente gli aspetti e i principi dei diritti umani in tutti gli ambiti politici, quali la cooperazione allo sviluppo, l'economia esterna, la sicurezza, la protezione dell'ambiente, l'aiuto umanitario, la migrazione, l'assistenza giudiziaria internazionale e gli scambi culturali, in modo da rafforzare la protezione internazionale dei diritti umani (FF 2006 5634). Inoltre, il Consiglio federale ha approntato una serie di meccanismi interni di consultazione e di decisione al fine di rafforzare la coerenza fra gli interventi in materia di diritti umani e le attività di altro tipo (FF 2006 5642). Con la decisione del 9 aprile 2003, il Consiglio federale ha pertanto segnato il passaggio da una condizionalità piuttosto rigida a una concezione dinamica e positiva, che pone in primo luogo il dialogo subordinato al rispetto dei diritti umani e alla loro protezione nonché i programmi mirati che sostengono attivamente la realizzazione dei diritti umani e della governance nei Paesi partner. Nella stessa logica, il Consiglio federale ha deciso di continuare a insistere affinché gli accordi bilaterali non siano incompatibili con in nostri obblighi internazionali nel campo dei diritti umani, senza tuttavia includere una clausola sospensiva in questi accordi (FF 2006 5642).
L'Unione europea ha condotto una riflessione analoga sulla coerenza fra la conclusione di accordi di collaborazione con gli Stati terzi - siano essi industrializzati o in sviluppo - e la promozione della democrazia e dei diritti umani. In questo ambito, nel 2006 la Commissione degli affari esteri del Parlamento europeo ha consegnato un rapporto sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea (2005/2057; INI). Ne risulta che la clausola relativa ai diritti umani non implica necessariamente un approccio negativo o punitivo, ma costituisce piuttosto uno strumento positivo che può essere utilizzato per incoraggiare il dialogo e la cooperazione fra i partner. In tal modo vengono promosse azioni comuni in materia di democratizzazione e diritti umani, compresa un'applicazione efficace degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani e la prevenzione delle crisi, grazie all'instaurazione di relazioni coerenti di cooperazione a lungo termine. Tutto dipende dal tenore della clausola. Il rapporto propone pertanto un nuovo tenore della clausola al fine di favorire il dialogo permanente, la cooperazione e lo scambio di informazioni, affinché i diritti umani e la democrazia divengano un elemento essenziale di qualsiasi accordo.
Il Consiglio federale potrebbe ispirarsi a questa procedura, che si prefigge gli stessi obiettivi di quelli menzionati nel rapporto sulla politica estera in materia di diritti umani.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il rispetto dei diritti umani è uno dei cinque obiettivi della politica estera svizzera definiti dall'articolo 54 capoverso 2 della Costituzione federale. Come si sa, i diritti umani non rappresentano soltanto dei diritti soggettivi che le persone possono far valere nei confronti dello Stato, ma servono altresì a salvaguardare interessi fondamentali della comunità internazionale e influiscono pertanto in modo determinante sulle relazioni fra gli Stati.
Come rileva il Consiglio federale nel rapporto sulla politica estera svizzera dei diritti dell'uomo 2003-2007 (FF 2006 5623, n. 4.2.6), i diritti economici, sociali e culturali fanno parte dei diritti umani più soggetti a evolvere. Le opportunità offerte dalla mondializzazione potranno concretizzarsi soltanto se i diritti dell'uomo vengono posti al centro del dibattito internazionale. Il Consiglio federale è risoluto nel sostenere il potenziale di sviluppo di tali diritti, sia nel quadro dei programmi bilaterali di lotta contro la povertà, di democratizzazione, di rispetto dei principi dello Stato di diritto o di promozione della pace, sia nel quadro delle sue politiche multilaterali. In questa logica, nella decisione del 9 aprile 2003 ha segnato il passaggio da una condizionalità rigida a una concezione dinamica, che pone in primo luogo il dialogo volto ad ottenere il rispetto e la protezione dei diritti umani, nonché i programmi mirati che sostengono attivamente la loro realizzazione. Questo orientamento è stato ribadito con la decisione di continuare a rinviare ai principali accordi in materia di diritti umani, rinunciando tuttavia a una clausola sospensiva nell'interesse della coerenza e della credibilità della nostra politica estera. Inoltre, i servizi federali competenti dedicano maggior attenzione all'esame della conformità degli accordi bilaterali con i diritti fondamentali e i diritti umani.
A differenza della Svizzera, l'Unione europea - e più in particolare la Comunità europea - conclude accordi di associazione o di partenariato con altri Paesi o gruppi di Paesi nei quali le relazioni internazionali sono disciplinate in modo assai esaustivo. Appare pertanto sensato che accordi di tale natura comportino una clausola sui diritti umani e la democrazia, che prevede altresì il dialogo permanente e la cooperazione nell'ambito dei diritti umani. Tali organi conducono inoltre all'istituzione di consigli di associazione o di comitati misti che esaminano le violazioni dei trattati e i provvedimenti adottati di conseguenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sul funzionamento dell'accordo. In casi particolarmente urgenti, una Parte contraente può sospendere in parte o del tutto l'accordo in questione o addirittura denunciarlo. Ciononostante, nella maggior parte dei casi la Svizzera non conclude accordi globali di partenariato, ma piuttosto accordi che disciplinano settori precisi, quali la protezione degli investimenti, la doppia imposizione, la cooperazione allo sviluppo o la riammissione di richiedenti l'asilo respinti. Ci si chiede quale possa essere l'utilità di una clausola sui diritti umani e la democrazia ad esempio in un accordo di doppia imposizione. Avrebbe inoltre poco senso sospendere un accordo di questo tipo in caso di violazione dei diritti umani, poiché gli effetti negativi ricadrebbero sui singoli individui.
Già la formulazione stessa di una clausola di questo tipo sarebbe problematica, come dimostrano gli sforzi attualmente profusi dall'UE in questo intento. Un ulteriore problema sarebbe rappresentato dall'applicazione, e più precisamente dal meccanismo di attuazione di tali clausole. Se una clausola specifica ha il solo scopo di promuovere il dialogo e la cooperazione, occorre chiedersi quale sia il suo apporto reale, tenuto conto che la Svizzera si è da sempre preoccupata di integrare nella sua politica estera considerazioni in materia di diritti umani.
Il Consiglio federale ritiene pertanto che i meccanismi internazionali di sorveglianza esistono già attualmente, riferendosi in particolare al nuovo Consiglio dei diritti dell'uomo e al sistema delle convenzioni dell'ONU relative ai diritti umani. Questi due strumenti consentono di fatto di meglio valutare e sanzionare le violazioni dei diritti umani rispetto a una clausola dall'efficacia incerta che rischierebbe di non apportare alcun valore aggiunto. L'introduzione di una clausola sospensiva restringe invece inutilmente il margine di manovra politico dei negoziati.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.