Risarcimento di tutti i danni e costi supplementari causati dalla presenza di grandi predatori
06.3629 · Postulato · 2006-10-06
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La presenza di grandi predatori causa all'agricoltura svizzera danni e notevoli costi supplementari per i quali non è previsto alcun risarcimento. Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se la Confederazione è tenuta a risarcire, tramite l'UFAM, tutti i danni e costi supplementari.
Begründung
Attualmente, gli allevatori interessati da predazioni di animali da reddito beneficiano di un risarcimento soltanto se possono provare che i loro capi sono stati vittime di grandi predatori. Tuttavia, i grandi predatori causano all'agricoltura danni e notevoli costi supplementari per i quali non è previsto alcun risarcimento. I danni supplementari sono dovuti soprattutto al ferimento e alla dispersione di animali provocata dai grandi predatori. Ciò causa notevoli costi supplementari agli agricoltori, che sono generati soprattutto dal rafforzamento della protezione delle greggi, dalla ricerca di animali dispersi, dall'aumento delle recinzioni e dalle modifiche edili apportate alle stalle soprattutto in caso di presenza di orsi. In termini concreti, questa situazione comporta l'aumento delle recinzioni da eseguire e una maggiore sorveglianza e controllo delle greggi. Una parte degli animali deve essere rinchiusa nelle stalle. Il monitoraggio e il controllo delle greggi devono essere rafforzati. Costi notevoli derivano inoltre dalla formazione e dalla gestione dei cani da pastore.
Il problema del rafforzamento della protezione delle greggi non è circoscritto soltanto agli alpeggi. Gli animali devono essere protetti anche prima e dopo l'estivazione, quando gli animali sono tenuti in piccole greggi nelle aziende d'origine o nei maggenghi, con un conseguente aumento dei costi.
Senza il risarcimento di questi costi supplementari, sussiste il pericolo che gli allevamenti ovini e caprini subiscano un massiccio calo o scompaiano, soprattutto nelle regioni montane. L'allevamento del bestiame minuto svolge infatti un compito importante nell'ambito della cura dei prati montani e alpestri. Come illustrano alcuni significativi esempi dell'Italia del Nord, l'assenza di queste due specie di animali da reddito comporta un forte rimboschimento delle regioni alpine. Una gestione sostenibile del paesaggio delle regioni alpine non può pertanto rinunciare alla presenza di queste due specie di animali da reddito. L'immigrazione di grandi predatori come l'orso, il lupo e la lince deve essere compatibile con l'agricoltura sostenibile. Non è ammissibile che la Confederazione sottoscriva impegni internazionali per la protezione dei grandi predatori scaricando i relativi costi finanziari esclusivamente sulle spalle degli agricoltori delle regioni montane e periferiche.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La Confederazione indennizza attualmente l'80 per cento dei danni che i grandi predatori (orso, lupo, lince) causano agli animali da reddito. Tuttavia, il diritto a un risarcimento finanziario da parte dell'erario sussiste soltanto se vi è la prova che i danni sono effettivamente attribuibili ai grandi predatori. Per tale ragione, gli animali predati devono essere esaminati dal guardacaccia. L'estensione dell'indennità federale a tutti i danni attribuiti ai predatori favorirebbe gli abusi, poiché si potrebbe, ad esempio, denunciare come vittima di predatori un animale da reddito semplicemente scomparso. L'obbligo di far esaminare la carcassa dell'animale, con i conseguenti oneri a carico della Confederazione, verrebbe, di fatto, reso inutile. Tuttavia, nell'ambito delle strategie relative a lupo, lince e orso, si raccomanda ai cantoni una certa tolleranza e di indennizzare pertanto anche gli animali feriti o scomparsi in seguito a un attacco di grandi predatori purché esso sia stato provato. Anche in casi come questi, l'80 per cento delle indennità corrisposte sono a carico della Confederazione.
La sorveglianza permanente del bestiame minuto viene oggi promossa sulla base dell'ordinanza sui contributi d'estivazione, indipendentemente dalla presenza in zona di grandi predatori. Ciò permette, nelle aree in cui sono presenti, di compensare una parte dei costi supplementari. Inoltre, l'Ufficio federale dell'ambiente sostiene gli allevatori di bestiame minuto nel quadro di progetti di prevenzione regionali, versando loro dei contributi per la sorveglianza permanente delle greggi, per i cani da protezione nonché per il materiale necessario alla protezione del bestiame. L'ufficio finanzia anche i centri di competenza regionali che offrono ampia consulenza agli allevatori di bestiame minuto delle regioni di montagna. La Confederazione non indennizza per contro l'aumento del lavoro, dovuto alla protezione delle greggi, degli allevatori di bestiame minuto. Mancano al riguardo sia le basi giuridiche che i mezzi finanziari necessari.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.