Accordi sullo spazio aereo/Adesione alla AESA. Quale ruolo per il Parlamento nello sviluppo ulteriore dei trattati internazionali?
06.3638 · Interpellanza · 2006-11-27
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il 16 dicembre 2006 l'Assemblea federale ha approvato l'accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). Su richiesta della Commissione europea, l'accordo ha subito una modifica di dettaglio prima dell'entrata in vigore; il Consiglio federale, nella sua sfera di competenza, ha approvato tale modifica.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Come giudica esso il caso concreto, segnatamente per quanto concerne il ruolo dell'Assemblea federale?
2. Quale strategia applicherà nei confronti dei futuri sviluppi degli allegati degli accordi bilaterali? In che modo e in funzione di quali criteri prevede di tenere conto dell'Assemblea federale in questo ambito?
3. Quali misure diplomatiche o amministrative intende prendere per evitare in futuro che la Commissione europea chieda modifiche dell'ultima ora?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dopo che la bozza di decisione in questione è stata discussa in seno al comitato misto Svizzero-UE e che, a questo livello, si è raggiunto un accordo, il Consiglio federale ha elaborato il messaggio concernente la partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). A quel punto, anche se la bozza di decisione non era ancora stata approvata definitivamente dall'UE, ci si è affidati alle dichiarazioni fatte nel quadro del comitato misto, tanto più che avevano partecipato a questa riunione non soltanto la direzione generale responsabile TREN (Energia e Trasporti), ma anche un rappresentante della direzione generale RELEX (Relazioni esterne).
Giusta l'articolo 7a della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale può approvare autonomamente modifiche di portata limitata. Di queste fa parte anche l'adeguamento, a posteriori, di una bozza di decisione approvata dal Parlamento non ancora entrata in vigore. Le proposte di modifica presentate a posteriori dalla Commissione europea in relazione alle condizioni d'impiego di cittadini svizzeri presso l'AESA, nel contesto generale del progetto, potevano chiaramente essere considerate di portata minore. Inoltre, un testo identico, relativo all'accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per l'ambiente, era già stato approvato dal Parlamento. Il Consiglio federale ha pertanto approvato autonomamente la modifica della bozza di decisione, informando tuttavia nel contempo i presidenti delle commissioni parlamentari dei trasporti e delle telecomunicazioni sugli adeguamenti avvenuti.
La decisione del Consiglio federale è conforme alle disposizioni legali e alla prassi applicata finora in materia di ripartizione delle competenze tra il Consiglio federale e il Parlamento nel campo dell'approvazione degli accordi internazionali; essa corrisponde in particolare anche al contenuto dell'Aide Mémoire del 21 giugno 1999 (versione del 12 marzo 2004) sulle competenze e le procedure relative alle decisioni dei comitati misti istituiti dagli accordi settoriali tra la Svizzera e la Comunità europea, elaborato congiuntamente dall'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, dalla Direzione del diritto internazionale pubblico e dall'Ufficio federale di giustizia.
2. Benché la procedura scelta dal Consiglio federale nel presente caso sia conforme alle prescrizioni legali elvetiche (in particolare art. 71 LOGA), una simile procedura non è soddisfacente sul piano politico. Per questo motivo, d'ora in poi l'esecutivo federale presenterà al Parlamento soltanto le decisioni che sono state formalmente approvate dalla Commissione europea o dal Consiglio dei ministri. Qualora il carattere urgente di una decisione rendesse tuttavia necessaria un'approvazione da parte del Parlamento prima del temine della procedura UE, la delegazione svizzera in seno al comitato misto richiederà tutte le garanzie necessarie, per evitare che in futuro si ripeta un caso analogo a quello capitato in relazione alla partecipazione della Svizzera all'AESA.
Oltre al fatto che si tiene conto delle approvazioni formali da parte del Parlamento, le commissioni di politica estera e le altre commissioni parlamentari vengono regolarmente informate sulle principali decisioni del comitato misto. Tutte le decisioni di quest'ultimo sono pubblicate nella raccolta ufficiale del diritto federale e nel rapporto annuale del Consiglio federale sugli accordi internazionali conclusi. Inoltre, figurano anche nel registro elettronico della Cancelleria federale.
3. In base alle discussioni condotte in seno alla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni il 26 ottobre e il 27 novembre 2006, la delegazione elvetica in seno al comitato misto del trasporto aereo, il 15 dicembre 2006 ha espresso il malcontento della Svizzera - in particolare del Parlamento - riguardo al modo di procedere della Commissione europea. La delegazione comunitaria ne ha preso atto, riconoscendo la necessità di evitare che un simile incidente si ripeta in futuro, in particolare attraverso un migliore coordinamento delle procedure.
Confronta anche risposta a domanda 2.
Risposta del Consiglio federale.