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06.3652 · Interpellanza · 2006-12-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Perché durante la stesura della nuova legge federale sugli stranieri non ha tenuto conto della mozione 00.3039 depositata dal consigliere nazionale Jacques Neyrinck e adottata dal Consiglio nazionale il 27 settembre 2000?

2. È disposto a modificare la legislazione sugli stranieri onde tenere conto dei punti proposti da suddetta mozione, in particolare la questione di rilasciare un permesso di domicilio di tipo C a ogni dottorando di ricerca straniero in Svizzera?

Begründung

Il 27 settembre 2000 il Consiglio federale ha approvato a larga maggioranza una mozione (00.3039) depositata dal consigliere nazionale Jacques Neirynck che chiedeva una modifica della legislazione in materia di stranieri. Si trattava, tra le altre cose, di rilasciare automaticamente un permesso di domicilio di tipo C a ogni ricercatore straniero in formazione in un politecnico federale. Nel suo parere del 17 settembre 2001, il Consiglio federale si è dichiarato favorevole alla mozione pur precisando che questa misura andava applicata a tutti i ricercatori in formazione in Svizzera e non soltanto a quelli iscritti a un politecnico federale. Non si è però tenuto conto di questo testo durante la redazione della nuova legge federale sugli stranieri accettata dal popolo il 24 settembre 2006. L'articolo 27 capoverso d di questa legge precisa ancora che uno straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se la partenza dalla Svizzera appare garantita una volta conclusi gli studi. La Svizzera continua quindi ad applicare una politica del tutto irrazionale che consiste nell'espellere dal territorio svizzero un ricercatore non europeo non appena questi ha ottenuto il suo dottorato, vale a dire dopo che la Svizzera ha speso centinaia di migliaia di franchi per la sua formazione! Una volta ottenuto il titolo, la maggior parte dei dottorandi si reca negli Stati Uniti o in altri Paesi che sono contenti di poter accogliere ricercatori egregiamente formati e che contribuiranno al successo delle loro economie. Il fatto che i ricercatori che hanno trovato immediatamente un lavoro in Svizzera ottengono unicamente un permesso di dimora di tipo B impedisce loro per diversi anni di esercitare i diritti economici necessari per poter creare la loro propria impresa. Lo stimolo a partire all'estero è quindi molto elevato. Oggi, si può dunque affermare che una parte sostanziosa del preventivo universitario svizzero è utilizzata per finanziare i ricercatori che andranno a rafforzare le fila dei concorrenti della Svizzera sulla scena dell'economia internazionale! Benché sia spiacevole che questa situazione assurda non sia stata corretta al momento della redazione della nuova legge sugli stranieri, non è mai troppo tardi per rimediarvi!

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'interpellanza si riallaccia alla mozione Neirynck dell'8 marzo 2000, che è stata trasmessa nel 2001 sotto forma di postulato. In seguito a un'ulteriore interpellanza, datata 3 ottobre 2001, l'accesso dei diplomati stranieri al mercato del lavoro è stato agevolato. In occasione dei dibattiti relativi alla nuova legge sugli stranieri, le commissioni incaricate dell'esame preliminare e il Parlamento hanno tenuto conto di richieste analoghe, tra cui una proposta del consigliere nazionale Bäumle. Alla fine, il Parlamento ha optato per una deroga, a determinate condizioni, alle prescrizioni generali di ammissione (art. 27 30 cpv. 1 lett. i LStr), mentre ha respinto espressamente la proposta di conferire un diritto generale di soggiorno permanente e un diritto automatico al rilascio di un permesso di domicilio una volta conclusi gli studi o ottenuto il dottorato.

2a. La nuova legge sugli stranieri disciplina l'ammissione dei cittadini di Paesi non membri dell'UE/AELS che giungono in Svizzera in vista di una formazione o di un perfezionamento. L'obiettivo primario del soggiorno di queste persone è quello di seguire una formazione. Per questo motivo, gli studenti godono di un trattamento preferenziale quanto al rilascio di un permesso di dimora. Lo scopo del soggiorno è di natura temporanea e non porta automaticamente all'ammissione al mercato svizzero del lavoro. Il Parlamento ha generalmente respinto la concessione di nuovi diritti.

Nondimeno, il Consiglio federale condivide l'indirizzo dell'interpellanza. Le persone che hanno concluso i loro studi in Svizzera dovrebbero, nella misura del possibile, mettere le loro conoscenze a profitto della ricerca e dell'economia svizzere. In virtù della legge sugli stranieri, è possibile rilasciare loro un permesso di dimora a condizioni agevolate per l'esercizio di un'attività lucrativa di particolare interesse scientifico o economico (p. es. ricerca fondamentale o applicazione di nuove tecnologie). I diplomati universitari godono pertanto di un accesso agevolato al mercato del lavoro; sono infatti esclusi dalla priorità agli indigeni. Inoltre, una volta conclusi i loro studi in Svizzera, essi adempiono di norma le altre condizioni d'ammissione (in particolare le conoscenze linguistiche e la capacità d'integrazione). Non è pertanto necessario che ottengano un permesso di domicilio.

2b. I cittadini dell'UE/AELS che hanno studiato in un'università o una scuola professionale universitaria svizzera possono far valere l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Questo vale per circa il 70 per cento di tutti i dottorandi. Coloro che trovano un posto di lavoro una volta conclusa la loro formazione ottengono un permesso di dimora. Nella fase transitoria i cittadini dei nuovi Stati membri dell'UE soddisfano di norma le disposizioni speciali. Anche l'accordo bilaterale non prevede, in un tal caso, il rilascio di un permesso di domicilio ai cittadini dell'UE/AELS.

2c. Un rilascio generalizzato del permesso di domicilio ai diplomati universitari provenienti da Paesi terzi non corrisponde al risultato dei dibattiti parlamentari concernenti la legge sugli stranieri. In tal modo, queste persone avrebbero un diritto di soggiorno pur essendo disoccupate. Potrebbero risiedere in modo duraturo in Svizzera, senza tuttavia aver mai affrontato la concorrenza sul mercato del lavoro. Questo non è nell'interesse del mercato svizzero del lavoro, tanto più che in determinati settori numerosi diplomati universitari indigeni sono disoccupati.

Il Consiglio federale ritiene eccessivo quanto richiesto dall'interpellanza Berberat. Al momento non intende modificare la legge, tanto meno dopo che la nuova legge sugli stranieri - che ha permesso di discutere in modo approfondito tali questioni - è stata accolta da popolo e cantoni ed entrerà in vigore nel 2008.

Risposta del Consiglio federale.