06.3665 · Interpellanza · 2006-12-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Alla fine di ottobre 2006, la Confederazione ha pubblicato i suoi dati più recenti relativi al calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico stradale. Nello studio, l'Ufficio federale di statistica (UST) e l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) affermano, tra l'altro, che il traffico pesante, dopo l'ultimo innalzamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) introdotto nel 2005, riesce a coprire ampiamente i propri costi infrastrutturali e i costi esterni.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale intende mantenere, anche dopo la pubblicazione del suddetto studio, l'innalzamento della TTPCP del 10 a 15 per cento previsto per il 2008?
2. A quale base legale si rifà il Consiglio federale per motivare un aumento della TTPCP che va al di là di quanto previsto dall'articolo 85 della Costituzione federale, dall'articolo 37 dell'accordo sui trasporti terrestri e dall'articolo 7 della legge sul traffico pesante?
3. Il collegio può garantire che l'innalzamento medio della TTPCP previsto per il 2008 non violi in casi particolari (soprattutto per i veicoli dell'ultima generazione delle categorie Euro 3 a 5) le basi legali?
4. Il Consiglio federale prende in considerazione il fatto che un aumento della TTPCP comporta eventuali costi esterni supplementari?
5. Nel calcolo dei costi d'infrastruttura e dei costi esterni, considera sensato che la Svizzera proceda da sola?
6. Il collegio è a conoscenza dei risultati dei calcoli effettuati nell'UE?
Begründung
Il 1° gennaio 1985 è stata introdotta la tassa forfettaria sul traffico pesante. Allora la tassa per un rimorchio o un autoarticolato ammontava a 3000 franchi all'anno. Il 1° gennaio 2001 è stata introdotta la TTPCP. Il peso totale massimo autorizzato è stato portato da 28 a 34 tonnellate. La tassa per un rimorchio o un autoarticolato con un peso totale di 34 tonnellate e una prestazione chilometrica di 80 000 chilometri all'anno nel 2001 era di circa 45 000 franchi all'anno. Il 1° gennaio 2005 vi è stato un innalzamento della TTPCP. Il peso totale massimo autorizzato è stato aumentato a 40 tonnellate. La tassa per un rimorchio o un autoarticolato con un peso totale di 40 tonnellate e una prestazione chilometrica di 80 000 chilometri annui sale così a circa 80 000 franchi all'anno.
Secondo l'articolo 85 della Costituzione e l'articolo 37 dell'accordo sui trasporti terrestri, di portata e valore costituzionale, si può riscuotere una tassa solo se il traffico pesante causa costi alla collettività che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. In altre parole, ai veicoli circolanti su strada e agli altri modi di trasporto è possibile imputare una tassa solo per i costi cui danno origine.
L'articolo 7 della legge concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni precisa che i proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante a favore dell'economia generale.
Allo stato attuale, in base ai calcoli dei costi d'infrastruttura il conto stradale presenta già un grado di copertura dei costi di circa il 140 per cento. Secondo uno studio condotto dall'UST e dall'ARE (comunicato stampa dell'ottobre 2006), a partire dall'innalzamento della TTPCP il traffico pesante copre completamente i suoi costi.
Stellungnahme des Bundesrates
L'introduzione e l'aumento graduale della TTPCP sono stati annunciati sin dall'inizio nel modo seguente:
- 1° gennaio 2001: introduzione della tassa;
- 1° gennaio 2005: aumento della media ponderata del 50 per cento circa;
- 1° gennaio 2008 (ovvero dopo l'apertura della galleria di base del Lötschberg): ulteriore aumento della media ponderata del 10 per cento circa.
Il Consiglio federale non ha motivo di modificare tale scadenzario, tra l'altro non contestato da parte dell'UE.
2. Non è previsto un aumento della TTPCP che vada oltre il quadro previsto dall'Accordo sui trasporti terrestri e dalla legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Sono inoltre rispettate anche le disposizioni dell'articolo 85 capoverso 1 della Costituzione federale. La copertura dei costi del traffico pesante, illustrata nel conto stradale dell'Ufficio federale di statistica, non contempla i costi esterni causati dal traffico pesante stradale. Secondo calcoli aggiornati, per l'anno di riferimento 2000 i costi esterni ammontano a 1512 milioni di franchi. Se tale importo è integrato nei calcoli, come previsto dall'articolo 7 della legge sul traffico pesante, risulta una copertura insufficiente dei costi. Tenendo conto del previsto aumento della tassa, si stima che nel 2008 e nel 2009 il disavanzo sarà pari rispettivamente a 127 e 25 milioni di franchi svizzeri.
3. Il previsto aumento della tassa è legittimato dalla normativa menzionata al punto 2. Anche in futuro, nel quadro consentito dalla legge, i veicoli a basse emissioni saranno contemplati nella categoria TTPCP inferiore rispetto ai veicoli più inquinanti. In occasione della seduta del 22 giugno 2007, il competente comitato misto Svizzera-UE incaricato del dossier dei trasporti terrestri, ha adeguato l'attribuzione dei veicoli in una categoria di tassa secondo le norme europee all'attuale stato della tecnica in materia di gas di scarico. Tale adeguamento entrerà in vigore parallelamente all'aumento della tassa il 1° gennaio 2008.
4. Secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante deve essere periodicamente aggiornato. Negli ultimi anni è stato perciò aggiornato il calcolo dei costi esterni. In questo contesto sono stati contemplati anche settori in passato non considerati a causa di basi scientifiche insufficienti, come ad esempio i costi per i danni al clima. Nel frattempo, i relativi lavori sono ultimati.
5./6. Per il calcolo dei costi di infrastruttura e dei costi esterni sono considerati i relativi studi di ricerca effettuati in Europa. Inoltre, va sottolineato che la Svizzera ha collaborato a diversi progetti in questo settore. Un confronto con i risultati di tali ricerche dimostra che i valori calcolati per la Svizzera su mandato della Confederazione coincidono all'incirca con quelli calcolati all'estero. Tendenzialmente, i calcoli svizzeri si orientano al limite inferiore del margine disponibile per i singoli settori dei costi. I costi esterni effettivi sono sicuramente superiori a quelli calcolati. Con l'adozione della direttiva relativa ai costi di infrastruttura (direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, GUCE L 157 del 9 giugno 2006, pag. 8) nel maggio 2006, anche l'UE segue il principio secondo cui i costi esterni devono essere contemplati nell'ambito della fiscalità del traffico merci stradale. Attualmente, la Commissione CE sta elaborando un metodo di calcolo completo dei costi esterni del traffico stradale.
Risposta del Consiglio federale.