06.3671 · Interpellanza · 2006-12-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Le prestazioni complementari e le prestazioni di prepensionamento (l'introduzione di queste ultime è prevista nel quadro dell'11a revisione dell'AVS) costituiscono prestazioni in caso di bisogno, per le quali la legge prevede quale condizione il domicilio in Svizzera. Durante la campagna per la votazione concernente l'estensione della libera circolazione delle persone, il Consiglio federale ha sempre affermato che solo le prestazioni delle assicurazioni sociali sarebbero state versate a beneficiari residenti all'estero, ma non le prestazioni complementari. Tutt'a un tratto, però, stando a una dichiarazione fatta da una rappresentante dell'UFAS in occasione della seduta della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale tenutasi nel luglio 2006 e alle spiegazioni del Consiglio federale nel messaggio concernente l'11a revisione dell'AVS, il versamento all'estero delle prestazioni complementari e di eventuali prestazioni di prepensionamento sarebbe obbligatorio.
1. Le prestazioni di prepensionamento devono essere esportate? A quali condizioni? Verso quali Paesi?
2. Le prestazioni complementari devono essere esportate? A quali condizioni? Verso quali Paesi?
3. Quali sono le basi legali che lo prevedono?
4. A quanto stima il Consiglio federale l'importo complessivo delle prestazioni complementari da versare all'estero?
5. A quanto ammonterebbe l'importo complessivo delle rendite transitorie previste per l'estero?
6. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per ridurre al minimo l'esportazione all'estero delle nostre prestazioni sociali?
Stellungnahme des Bundesrates
1./5. Prestazione di prepensionamento
La prestazione di prepensionamento (FF 2006 1925; 11a revisione dell'AVS, nuova versione; secondo messaggio) è stata concepita in modo da poterne evitare il versamento all'estero. Da un lato è intesa come una prestazione di bisogno, dall'altro sono previste due condizioni di diritto: il domicilio in Svizzera e l'assoggettamento, senza interruzioni, all'AVS durante i 20 anni immediatamente precedenti la presentazione della richiesta. Secondo la normativa in vigore la prestazione di prepensionamento, vista la sua impostazione, non deve essere esportata nel quadro dell'accordo sulla libera circolazione Svizzera-CE né in quello dell'accordo AELS riveduto.
Tuttavia, questa situazione è destinata presumibilmente a cambiare. Infatti, nel 2008 il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) vigente sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 200 del 7 giugno 2004, pag.1), che menziona espressamente la prestazione di prepensionamento tra le prestazioni da esportare. La nuova situazione giuridica europea può far sì che, se il diritto alla prestazione di prepensionamento è acquisito in Svizzera, questa debba essere versata all'estero. La nascita di un diritto alla prestazione di prepensionamento anche in caso di domicilio nell'UE o nell'AELS è però impedita dall'obbligo di affiliazione per un periodo di 20 anni. Questa condizione dev'essere adempiuta immediatamente prima del ricorso alla prestazione e i periodi assicurativi compiuti all'estero non devono essere conteggiati. Se il diritto alla prestazione di prepensionamento è acquisito in Svizzera, questa può dunque essere versata in uno Stato dell'UE o dell'AELS; l'acquisizione al di fuori del nostro Paese è per contro esclusa. Va detto inoltre che la prestazione è accessibile anche ai frontalieri. Non è tuttavia prevista l'esportazione verso altri Paesi.
Ammettendo che, per quanto riguarda l'emigrazione verso uno Stato dell'UE, i beneficiari di prestazioni di prepensionamento si comportino in modo pressoché simile agli attuali beneficiari di nuove rendite, sui 353 milioni di franchi versati complessivamente per le prestazioni 3 milioni potrebbero finire nell'UE.
2.-4. Prestazioni complementari
Le prestazioni complementari non sono esportate poiché in base all'articolo 10bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del relativo allegato IIbis le prestazioni speciali a carattere non contributivo non rientrano nel campo di applicazione del regolamento.
6. Anche in futuro, il Consiglio federale s'impegnerà, affinché le prestazioni di bisogno non debbano essere versate all'estero. La prestazione di prepensionamento è stata concepita in modo tale che l'esportazione, se non impedita completamente, possa essere contenuta il più possibile.
Risposta del Consiglio federale.