06.3690 · Mozione · 2006-12-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a ridefinire la portata e le condizioni per l'assistenza tra parenti e a innalzare sensibilmente la soglia d'intervento (art. 328 cpv. 1 CC) affinché:
1. sia possibile aumentare i limiti finanziari;
occorre inoltre esaminare i punti seguenti:
2. istituzione di direttive vincolanti per i cantoni;
3. nuova regolamentazione dei valori patrimoniali vincolati (p. es. problematica del pegno immobiliare).
Begründung
L'assistenza tra parenti è disciplinata dal diritto federale. Siccome il diritto materiale è di competenza della Confederazione, i cantoni non possono determinare né la portata né le condizioni per un'assistenza tra parenti. I cantoni emanano soltanto le prescrizioni relative alla procedura e alla competenza e istituiscono le regole di comportamento per gli organi preposti all'aiuto sociale.
Nella scia delle misure di risparmio, negli ultimi anni molti comuni hanno riscoperto questo articolo del Codice civile, caduto nell'oblio nel periodo di alta congiuntura. Ne è risultata un'applicazione alquanto difforme all'interno del medesimo cantone come pure tra i diversi cantoni. I comuni che si riferiscono all'articolo 328 capoverso 1 del Codice civile si appoggiano su una direttiva CSIAS (F4), che non è vincolante. Attualmente le soglie d'intervento sono fissate a un livello molto basso, il che mette in pericolo la garanzia del minimo esistenziale dei discendenti. Tali soglie si situano attualmente a un reddito imponibile di 60 000 franchi per persone sole e di 80 000 franchi per coppie sposate rispettivamente a un patrimonio imponibile di 100 000 e 150 000 franchi. Alla luce del cambiamento delle forme di vita e del crescente numero di coppie senza figli (che invecchiano e possono aver bisogno di cure i cui costi devono essere assunti dallo Stato qualora non potessero più essere sostenuti dalle persone in questione), appare opportuno innalzare sensibilmente le soglie d'intervento, se si vuole evitare di mettere a repentaglio il futuro economico di famiglie di mezza età. Le famiglie di mezza età apportano spesso prestazioni di assistenza sia per i loro genitori sia per le generazioni discendenti (costi di formazione per i figli, cura dei nipotini). Le soglie d'intervento andrebbero dunque almeno triplicate.
Nei cantoni aumentano le critiche nei confronti di tale norma di legge: ad esempio la divisione dell'azione sociale (Sozialamt) del cantone di Lucerna rileva nei suoi complementi al "Luzerner Handbuch zur Sozialhilfe" (2002) che la normativa attuale non tiene affatto conto del mutamento della società e delle strutture familiari.
È parimenti criticato che le prestazioni dovute possono essere garantite con pegno immobiliare. Ciò significa che gli eredi dovranno pagare le prestazioni in un secondo tempo (in caso di eredità o di vendita dell'immobile).
Sebbene l'OCSE avesse criticato tale norma già nel 1999 nel suo famoso studio sull'aiuto sociale in Svizzera e in Canada, rilevando che l'obbligo di assistenza tra parenti in Svizzera fosse una delle tre "arcaiche" barriere d'accesso all'aiuto sociale (oltre all'obbligo di rimborso e al fatto che in parte sono persone elette politicamente a decidere in merito all'attribuzione dell'aiuto sociale), con la presente richiesta di innalzare le soglie d'intervento si rinuncia ad abrogare la norma in questione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In considerazione delle mutate condizioni sociali il Parlamento ha limitato fortemente l'obbligo di assistenza tra parenti (art. 328/329 CP): dal 1° gennaio 2000 solo i parenti in linea ascendente e discendente sono tenuti all'assistenza tra parenti e soltanto se vivono "in condizioni agiate" (art. 328 cpv. 1 CC).
I contributi dei parenti non possono essere richiesti con decisione delle autorità di assistenza sociale. Spetta invece ai tribunali interpretare il concetto di "condizioni agiate" e determinare i contributi dovuti in caso di controversia. Come stabilito dal Tribunale federale (DTF 132 III 107 consid. 3.3), nella valutazione delle condizioni agiate non sono presi in considerazione unicamente il reddito e il patrimonio, bensì anche la sicurezza economica dell'obbligato nella vecchiaia. La persona obbligata all'assistenza ha quindi diritto a un reddito duraturo, costante e garantito ad un livello elevato fino al termine della sua vita (Basler Kommentar-Koller, 3 ed. 2006, art. 328/329 CC n. marg. 15b). Conformemente a tale considerazione, il Tribunale federale si è rifiutato di obbligare un 55enne che viveva perlopiù del suo patrimonio a gravare di un'ulteriore ipoteca un suo immobile (del valore di 3,5 milioni di franchi e gravato di un'ipoteca da un milione di franchi) ai fini dell'assistenza tra parenti, poiché ciò avrebbe messo a repentaglio la sua sicurezza economica nella vecchiaia.
La dottrina e la giurisprudenza tengono pertanto già conto delle richieste, giustificate, dell'autrice della mozione. Un'ulteriore limitazione dell'obbligo di assistenza tra parenti non è opportuna. Sarebbe sconcertante se parenti prossimi benestanti potessero sottrarsi alla loro responsabilità nei confronti di familiari in stato di bisogno gravando così l'assistenza sociale.
Le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS) sono semplici raccomandazioni all'attenzione degli organi federali, cantonali e comunali preposti all'assistenza sociale. Esse stabiliscono le soglie a partire dalle quali occorre esaminare nel singolo caso la capacità contributiva dei parenti. Le direttive non sono vincolanti per i tribunali. Anche in relazione all'assistenza sociale pubblica i cantoni e i comuni stessi decidono se vogliono riprendere o no le direttive CSIAS. Il Consiglio federale considera adeguata la normativa attuale. Sarebbe praticamente impossibile concretizzare in modo esaustivo nella legge o in un'ordinanza il concetto di "condizioni agiate", dato che in fin dei conti si tratta di una valutazione complessiva delle circostanze del singolo caso, che non può prescindere da termini giuridici indeterminati e da rimandi all'obbligo di apprezzamento da parte del giudice (art. 4 CC).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.