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06.3764 · Mozione · 2006-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di orientare la politica in materia d'integrazione insieme ai cantoni, in modo da privilegiare misure immediate d'integrazione nella forma di pertinenti accordi da concludere con gli stranieri.

Begründung

Al momento di stabilirsi in Svizzera, gli stranieri concludono un accordo sull'integrazione, che prevede la frequentazione di corsi di lingue e di sedute informative e pone le basi per il contatto con le autorità. L'obiettivo dell'accordo sull'integrazione è familiarizzarsi con il nuovo ambiente di vita, le nuove regole di convivenza, i diritti e i doveri, le lingue e i valori fondamentali. Se lo straniero esercita un'attività lucrativa, il datore di lavoro si assume i costi delle attività previste nell'accordo sull'integrazione, mentre lo Stato copre le spese per i famigliari a carico. Il costo sopportato dagli stranieri è rappresentato dal tempo che devono dedicare all'adempimento degli obblighi previsti nell'accordo. La Confederazione stabilisce quali elementi minimi deve contenere un accordo sull'integrazione. L'esecuzione spetta ai cantoni. I sindacati, le associazioni e le associazioni di stranieri svolgono un ruolo fondamentale in vista dell'integrazione, e lo Stato li sostiene nei loro sforzi. Come complemento ai corsi previsti dall'accordo sull'integrazione, le donne che non esercitano un'attività lucrativa e che rischiano l'isolamento sociale dovrebbero poter beneficiare di una speciale offerta integrativa.

Immediatamente dopo l'arrivo in Svizzera, dopo i primi contatti con uno specialista dell'ufficio cantonale dell'integrazione, a seconda delle necessità lo straniero deve essere seguito attivamente e individualmente al fine di garantire il successo dell'integrazione. La principale misura immediata in vista dell'integrazione consiste in un pertinente accordo concluso tra lo straniero e lo Stato. Tale accordo va inteso come elemento di una cultura improntata all'accoglienza e come opportunità individuale a disposizione dell'immigrato. L'inserimento nella nuova realtà sarà in tal modo accompagnato e agevolato.

Lo scopo dell'accordo è fornire agli stranieri, in una lingua a loro comprensibile, informazioni sul loro nuovo luogo di domicilio, sui loro diritti e doveri, sulle regole di convivenza, sulle prestazioni statali e sui diritti fondamentali. Viene loro inoltre evidenziato il vantaggio di conoscere la lingua prevalentemente parlata nel luogo in cui vivranno, al fine di proseguire nel processo integrativo e di facilitare la vita di tutti i giorni, senza dimenticare le possibilità di entrare nel mondo del lavoro e di evolvere in ambito professionale. Le famiglie vengono informate sul nostro sistema scolastico e sulle specifiche offerte di assistenza integrativa previste.

Durante l'attuazione a livello cantonale, la Confederazione fissa i valori di riferimento dell'accordo sull'integrazione. I datori di lavoro sono tenuti a partecipare ai costi sostenuti dallo Stato e a mettere liberamente a disposizione dei loro collaboratori il tempo necessario alla frequentazione dei corsi. A tal proposito occorre altresì rilevare che ai corsi sono abbinate offerte di custodia dei bambini. La prestazione fornita dagli stranieri consiste nel tempo che devono investire per adempire ai doveri previsti dall'accordo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sugli stranieri (LStr), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008, soddisfa in parte le richieste contenute nella mozione.

Infatti, secondo la LStr, le autorità cantonali competenti possono concludere convenzioni d'integrazione con gli stranieri. In collaborazione con i cantoni, la Confederazione può emanare, nel quadro di istruzioni, raccomandazioni concernenti il tenore di tali convenzioni. Dato che in molti casi le persone si integrano bene anche senza una convenzione d'integrazione, non è stato introdotto un obbligo generale di concludere una tale convenzione. Il Consiglio federale ritiene opportuno concludere una convenzione d'integrazione soltanto in caso di necessità. Anche la Commissione federale degli stranieri raccomanda un'applicazione puntuale, piuttosto che sistematica, delle convenzioni d'integrazione. Del resto, non esiste una base legale che permetta di negare il rilascio di un permesso di dimora alle persone che hanno diritto a soggiornare in Svizzera (tra cui i familiari stranieri di persone titolari di un permesso di domicilio e di cittadini svizzeri) in caso di rifiuto di sottoscrivere una convenzione d'integrazione o di mancato rispetto di tale convenzione. Inoltre, una nuova normativa in tale direzione violerebbe il principio della parità di trattamento dei cittadini dell'UE/AELS rispetto agli indigeni, sancito nell'accordo sulla libera circolazione delle persone e nella Convenzione istitutiva dell'AELS. Per quanto concerne le persone che non hanno diritto a soggiornare in Svizzera, il rilascio di un permesso di dimora può essere vincolato alla condizione che lo straniero frequenti un corso di lingue o d'integrazione (art. 54 cpv. 1 LStr). Questo obbligo può rivelarsi opportuno in particolare nel caso degli stranieri incaricati dell'assistenza religiosa o dell'insegnamento della lingua o della cultura del Paese d'origine (cfr. l'art. 3c dell'ordinanza del 13 settembre 2000 sull'integrazione degli stranieri nonché la circolare dell'UFM del 1° febbraio 2006 su detta ordinanza).

La LStr attribuisce molta importanza all'informazione mirata della popolazione straniera. Un tale mandato d'informazione è assegnato alla Confederazione, dai cantoni, alle città e ai comuni (art. 56 LStr). L'informazione comprende segnatamente i diritti e i doveri degli stranieri, le offerte in materia d'integrazione nel cantone e le possibilità di formazione scolastica e professionale.

Nell'ambito del credito per l'integrazione, le organizzazioni non governative beneficiano già oggi del sostegno finanziario della Confederazione per il loro contributo al miglioramento dell'integrazione della popolazione straniera. Le esigenze particolari delle donne sono prese in considerazione nelle offerte di corsi di lingue. Il Consiglio federale respinge l'idea di un finanziamento integrale dei programmi d'integrazione da parte dei datori di lavoro o dello Stato senza un contributo dei partecipanti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.