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06.3777 · Interpellanza · 2006-12-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

All'inizio di novembre 2006, l'Ufficio federale di statistica ha finalmente pubblicato la statistica ufficiale sulle tecniche adottate nella medicina riproduttiva, tra cui anche la fecondazione in vitro, per gli anni 2002-2004 (statistique de la procréation médicalement assistée, disponibile in francese e tedesco). La pubblicazione sopraccitata presenta un bilancio positivo della fecondazione in vitro (FIV) sul quale possono essere espressi dubbi; se si fosse trattato di un altro campo della medicina, difficilmente l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) avrebbe accettato simili risultati. È anche interessante notare che praticamente l'insieme dei dati è stato rilevato da una società di diritto privato, la Società svizzera per la medicina riproduttiva. Questa prassi contraddice gli articoli 11 e 24 LPAM e l'articolo 14 OMP secondo i quali spetta ai titolari dell'autorizzazione fornire i dati all'autorità preposta all'autorizzazione e di vigilanza, che si occupa di trasmetterli all'Ufficio federale di statistica. Rispetto a quanto prescritto negli articoli 11 e 24 LPAM e nell'articolo 14 OMP i dati pubblicati sono inoltre lacunosi. In questo contesto chiedo al Consiglio federale di prendere posizione in merito alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale è disposto ad applicare immediatamente gli obblighi di notifica e gli obblighi di documentazione nei confronti dei titolari dell'autorizzazione di interventi di medicina riproduttiva come previsto negli articoli 11 e 24 LPAM e nell'OMP?

2. Il Consiglio federale è disposto a intraprendere le misure giuridiche previste nei confronti di titolari dell'autorizzazione inadempienti?

3. Il Consiglio federale ritiene che lo scarsissimo tasso di successo delle tecniche di FIV riportato nella statistica legittimi ancora, se valutato con gli usuali parametri sui rischi negli interventi medico-chirurgici, il ricorso alla FIV?

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 11 della legge sulla medicina della procreazione (LPAM) persegue due obiettivi distinti: in primo luogo quello di mettere a disposizione a titolo confidenziale delle autorità di vigilanza i dati dei singoli centri di medicina riproduttiva quale mezzo di controllo; in secondo luogo, quello di incaricare l'Ufficio federale di statistica (UST) di realizzare una statistica nazionale e di informare l'opinione pubblica sui relativi risultati senza però fornire indicazioni sui singoli centri. L'esperienza mostra che allestire una nuova statistica richiede un certo lasso di tempo. Solo dati attendibili possono essere pubblicati.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. I titolari dell'autorizzazione documentano le loro attività conformemente alle prescrizioni della LPAM. Essi redigono un rapporto annuale poi sottoposto al controllo delle autorità preposte all'autorizzazione e alla vigilanza. Nel 2004, l'UST ha definito, con i servizi interessati, quali dati rilevare e i corrispondenti flussi di dati. Sono state così create le condizioni per ottemperare all'obbligo legale di notifica e documentazione nei confronti delle autorità di vigilanza dei cantoni.

L'UST rileva i dati indirettamente per il tramite della Società svizzera di medicina della riproduzione (SSMR). Questo procedimento, perfettamente compatibile con l'articolo 11 LPAM, garantisce la qualità dei dati e quindi l'attendibilità della statistica e implica anche un certo risparmio, sia in termini di tempo che di costi.

2. Le lacune presenti nel primo rapporto dell'UST citato dall'autore dell'interpellanza non vanno attribuite alla mancanza delle informazioni in questione o a trasmissioni incomplete dei dati da parte dei titolari dell'autorizzazione. Per evitare malintesi l'UST pubblica solo dati rilevati in modo standardizzato, procedimento che, per i dati rilevati nel quadro della LPAM, non è stato possibile adottare sin dall'inizio, in quanto è stato prima necessario sviluppare e introdurre il dispositivo di rilevazione. Va considerato inoltre che il controllo in materia di medicina riproduttiva non è di competenza del Consiglio federale bensì del dipartimento della sanità del cantone in cui tali tecniche trovano applicazione (art. 8 cpv. 1 lett. a, art. 12 cpv. 1 LPAM, art. 8 OMP).

3. Il 17 maggio 1992, popolo e cantoni hanno adottato l'articolo 119 della Costituzione (ex art. 24novies Cost.) con 1 271 052 voti favorevoli e 450 635 contrari (cantoni: 22 favorevoli, 1 contrario). La disposizione citata consente la fertilizzazione in vitro alle condizioni restrittive previste dalla LPAM. Non rientra nei compiti del Consiglio federale pronunciarsi su questa decisione. Va sottolineato invece che l'efficacia della medicina riproduttiva non va valutata sulla base di cifre assolute, ma solo raffrontando tali dati con quelli delle gravidanze in cui non è stato fatto ricorso alla medicina della riproduzione. Così, ad esempio, la quota di gravidanze cliniche per cicli di trattamento FIV (leggermente al di sopra del 20 per cento in media nazionale) deve essere raffrontata alla quota di gravidanze naturali per ciclo di mestruazione in una media delle coppie dai 20 ai 35 anni (15-20 per cento).

Risposta del Consiglio federale.