06.3781 · Interpellanza · 2006-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 50 della nuova legge federale sugli stranieri (LStr) prevede il rilascio o la proroga di un permesso di dimora in caso di scioglimento della comunità familiare, segnatamente per le vittime di violenze nel matrimonio. Nel corso delle deliberazioni l'articolo 44 è stato purtroppo modificato (soppressione del diritto al ricongiungimento familiare per i titolari di un permesso di dimora), escludendo così dal campo d'applicazione i coniugi del titolare di un permesso B. Non sembra tuttavia che questa fosse la vera intenzione del legislatore. La discussione non si è infatti mai soffermata esplicitamente su questo punto. Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. La soppressione della possibilità di prolungare il soggiorno dei coniugi di stranieri titolari di un permesso B in caso di violenza coniugale è contraria alle intenzioni espresse dal Consiglio federale nel suo messaggio, al disegno di legge iniziale adottato in prima lettura dalla nostra Camera e agli auspici più volte manifestati in occasione di diversi interventi parlamentari. Il Consiglio federale non ritiene che si tratti di un errore che va corretto?
2. Come sarà trattato il caso della moglie vittima di violenze, costretta ad abbandonare il domicilio coniugale per cercare protezione dal coniuge titolare di un permesso B? Il Consiglio federale è disposto a precisare nell'ordinanza o nelle direttive d'applicazione che la questione del rilascio di un permesso di dimora deve essere esaminata in ogni caso?
3. Secondo il Consiglio federale, i termini utilizzati nell'articolo 50, che parla di "diritto del coniuge al rilascio di un permesso di dimora" vanno applicati anche al coniuge del titolare di un permesso B? Oppure il Consiglio federale intende piuttosto modificare la formulazione dell'articolo 50, affinché possa essere applicato anche agli stranieri di cui all'articolo 44?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Parlamento ha respinto l'introduzione, proposta dal Consiglio federale, di un diritto al ricongiungimento familiare per le persone titolari di un permesso di dimora (art. 44 LStr; cfr. per contro l'art. 43 D-LStr nel messaggio del Consiglio federale).
La normativa legale dei casi di rigore personale, secondo cui a determinate condizioni sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora in caso di scioglimento della comunità familiare, è stata adeguata in seguito a tale decisione. Dopo lo scioglimento della comunità familiare soltanto i familiari di Svizzeri e stranieri domiciliati hanno diritto alla proroga del permesso di dimora, a condizione che l'unione coniugale sia durata almeno tre anni e l'integrazione sia avvenuta con successo o gravi motivi personali rendano necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 LStr). Conformemente alla decisione del Parlamento, i familiari di persone titolari di un permesso di dimora non hanno per contro diritto a un permesso di dimora. Per questo motivo, un tale diritto non può sussistere dopo lo scioglimento della comunità familiare. Il rinvio all'articolo 44 LStr è stato pertanto stralciato dalla commissione preparatoria.
2. Al momento le disposizioni d'esecuzione della legge sugli stranieri sono in fase di preparazione. In caso di scioglimento della comunità familiare composta da una persona titolare di un permesso di dimora e dai suoi familiari, le autorità devono avere la possibilità di prorogare il permesso di dimora a tali persone al fine di evitare casi di rigore personale grave. In tal caso si applicherebbero per analogia le medesime condizioni di cui all'articolo 50 capoversi 1 e 2 LStr. L'interessato non ha tuttavia alcun diritto a una tale proroga del permesso.
3. Alla luce di quanto precede, l'articolo 50 LStr non è applicabile, conformemente alla decisione del Parlamento, ai familiari di persone titolari di un permesso di dimora. Nondimeno, il disegno di ordinanza concernente tale legge prevede una normativa dei casi di rigore analoga, senza tuttavia conferire alcun diritto. Non è pertanto necessario modificare l'articolo 50 LStr.
Risposta del Consiglio federale.