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06.3799 · Interpellanza · 2006-12-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

1. Le prestazioni nell'ambito della formazione sono escluse dall'IVA anche secondo la nuova legge?

2. Nella nuova legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) si terrà conto delle nuove forme di collaborazione e strutture di formazione nell'ambito della collaborazione tra le università e le scuole universitarie professionali, in modo che un eventuale scambio di prestazioni tra gli istituti di formazione interessati non sia assoggettato all'IVA?

3. Nella nuova LIVA i lavori di ricerca relativi a prestazioni nell'ambito della formazione (ad es. lavori di ricerca universitaria che hanno in ultima analisi uno scopo formativo) non soggiacciono più all'IVA?

Begründung

In ragione della pressione sui costi, nel settore della formazione si constata sempre più la creazione di cooperazioni tra istituti di formazione pubblici e privati riconosciuti nonché di cosiddetti centri di competenza. L'attuale legislazione in materia di IVA potrebbe dimostrarsi un ostacolo per la creazione di tali cooperazioni.

a. Situazione iniziale

Secondo l'attuale LIVA, lo scambio di prestazioni tra istituti universitari e scuole universitarie professionali che partecipano a una cooperazione universitaria (ad es. istituti delle Fachhochschule Zentralschweiz, Fachhochschule Nordostschweiz, Pädagogische Hochschule Zentralschweiz ecc.) può essere assoggettato all'IVA.

Occorre ricordare che nel 2002 il Consiglio nazionale ha dato seguito all'unanimità a un'iniziativa parlamentare Stump dal seguente tenore: "Articolo 33 capoverso 6 lettera c. Non fanno parte della controprestazione i contributi destinati a sostenere la ricerca, i citati contributi ridistribuiti dal beneficiario a altre persone o organi che partecipano al medesimo progetto di ricerca scientifica né gli indennizzi versati per prestazioni reciproche all'interno di uno stesso progetto di ricerca."

La Commissione dell'economia e dei tributi è stata incaricata di elaborare una pertinente modifica della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto. L'8 maggio 2003 il Consiglio nazionale ha altresì approvato questa modifica a larga maggioranza. Il 29 settembre il Consiglio degli Stati ha deciso di non entrare nel merito del progetto, quindi della modifica della LIVA, ma ha tuttavia incaricato l'amministrazione di avviare una corrispondente modifica della prassi.

Da allora non è cambiato niente e gli istituti universitari e quelli delle scuole universitarie professionali continuano a sostenere maggiori oneri amministrativi e finanziari insostenibili.

b. Possibile adeguamento della prassi amministrativa

Attualmente le CRUS/CSASP/CSSUP stanno conducendo intense trattative concernenti l'adeguamento della prassi amministrativa attuale con la Divisione principale imposta sul valore aggiunto dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). La delegazione delle CRUS/CSASP/CSSUP incaricata delle trattative è rappresentata dal signor Daniel Leuenberger della T&R di Gümligen, una società di consulenza attiva in campo fiscale. La Divisione principale imposta sul valore aggiunto è impegnata affinché lo scambio di prestazioni all'interno di una cooperazione universitaria non soggiaccia all'IVA. Le autorizzazioni eccezionali (fino all'entrata in vigore di una nuova LIVA) saranno in futuro rilasciate dall'autorità fiscale nel quadro di procedure riguardanti i singoli casi.

c. Cooperazione universitaria conformemente al progetto dell'11 dicembre 2006 per la consultazione sulla semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto.

L'11 dicembre 2006 la Divisione principale imposta sul valore aggiunto ha presentato al Consiglio federale il progetto di consultazione sulla semplificazione della LIVA. Secondo informazioni confidenziali dell'autorità fiscale, le prestazioni scambiate tra scuole pubbliche e private riconosciute saranno escluse dall'imposta (attuale articolo concernente le esclusioni: art. 18 LIVA).

Stellungnahme des Bundesrates

1. Recentemente il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione della legge sull'IVA. Gli obiettivi di questa riforma sono la semplificazione radicale del sistema, la tutela di una sicurezza giuridica più ampia possibile per i contribuenti, l'aumento della trasparenza e un maggiore orientamento verso la clientela da parte dell'amministrazione. In vista della modifica della legge federale sull'IVA, il Consiglio federale ha posto in consultazione differenti moduli. Secondo il primo modulo, le prestazioni nell'ambito della formazione sono come sinora escluse dall'imposta. Negli altri moduli si propone la soppressione della maggior parte delle 25 attuali operazioni escluse, tra cui anche le prestazioni nell'ambito della formazione. Ciò comporta notevoli semplificazioni dato che si eliminano i complessi e dispendiosi problemi di delimitazione tra le operazioni imponibili e quelle escluse dall'imposta. Se sono fornite a titolo oneroso, le prestazioni di formazioni sono dunque imponibili. D'altro canto, si possono dedurre le imposte precedenti e ridurre la tassa occulta che grava tutt'ora queste operazioni.

2. Secondo il Consiglio federale la collaborazione tra università e scuole universitarie professionali nel settore scolastico o della ricerca è molto sensata. Esso si adopera nella misura del possibile per il promovimento di questa collaborazione. Nel primo modulo del progetto posto in consultazione si precisa pertanto che la collaborazione tra scuole riconosciute dallo Stato (scuole elementari, secondarie, professionali, universitarie e universitarie professionali) - in particolare la messa a disposizione di personale insegnante, infrastrutture e simili - non deve rendere imponibili prestazioni di per sé impropriamente esentate dall'imposta. In base a questo modulo, le prestazioni di scuole pubbliche riconosciute dallo Stato, che esse forniscono ad altre scuole pubbliche riconosciute dallo Stato, sono dunque escluse dall'imposta.

3. Il primo modulo del progetto di consultazione prevede che le operazioni nell'ambito di prestazioni concernenti direttamente scopi scolastici, di formazione o di ricerca fornite da istituzioni di formazione e di ricerca pubbliche e riconosciute dallo Stato o sorvegliate dallo Stato non siano assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

Risposta del Consiglio federale.