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06.3801 · Interpellanza · 2006-12-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nella sua risposta alla mia interpellanza 06.3489, il Consiglio federale conferma che "non è ancora possibile escludere del tutto una violazione dei diritti fondamentali, soprattutto in casi a sfondo politico". L'Ufficio federale di giustizia ha pertanto preteso e ottenuto dalla Turchia, anche nel caso Erdogan E., "garanzie complete in vista di un'estradizione".

Human Rights Watch, Amnesty International e altre organizzazioni internazionali attive nella difesa dei diritti umani concordano sul fatto che le garanzie diplomatiche non offrono una protezione effettiva contro la tortura e i maltrattamenti.

1. Che cosa contengono le garanzie ricevute dalla Turchia nel caso Erdogan E. ed eventualmente in altri casi?

2. Tali garanzie sono state consegnate anche al diretto interessato? In caso contrario, perché no?

3. Le garanzie diplomatiche ricevute dalla Turchia nel caso menzionato e in altri casi sono giuridicamente vincolanti? Costituiscono dei trattati?

4. In che modo il Consiglio federale, o i competenti uffici, intende verificare il rispetto delle garanzie fornite? Sarebbe possibile una verifica secondo gli standard del CICR?

5. Il Consiglio federale si rende conto che violano il diritto internazionale non soltanto i Paesi che ricorrono a tortura e maltrattamenti, bensì anche i governi che rimpatriano le persone nonostante il rischio di tortura?

6. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che:

a. Louise Arbour, alto commissario dell'ONU per i diritti umani, ha dichiarato, nel maggio 2006, di ritenere che le garanzie diplomatiche non costituiscano una protezione efficace contro la tortura e i maltrattamenti;

b. Thomas Hammarberg, commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, ha rilevato, nel giugno 2006, che le garanzie diplomatiche non sono credibili e non si sono dimostrate efficaci;

c. il comitato del Parlamento europeo ha invitato, nel giugno 2006, gli Stati membri dell'UE a non fare più affidamento sulle garanzie diplomatiche contro la tortura?

7. Alla luce di questi seri dubbi e del rischio di tortura non escluso, il Consiglio federale è disposto a riconsiderare la sua posizione e la sua valutazione concernenti le garanzie diplomatiche della Turchia e di altri Stati in cui è praticata la tortura?

Stellungnahme des Bundesrates

L'estradizione non è autorizzata se vi è un pericolo concreto di violare una norma imperativa del diritto internazionale pubblico, quale il divieto della tortura o di altre pene e trattamenti disumani e degradanti. Spetta alla persona perseguitata rendere verosimile il pericolo concreto di una siffatta violazione (DTF 123 II 511 consid. 5b). Se essa fa valere un tale pericolo, le autorità procedono in ogni caso a un'analisi dei rischi. Nei casi restanti una simile analisi è effettuata d'ufficio, ove le circostanze del singolo caso o la situazione generale dei diritti umani in un determinato Stato lo giustifichino. Se una tale analisi non permette di escludere un pericolo di violazione, si esamina se sia possibile escluderlo chiedendo le pertinenti garanzie. Il 23 gennaio 2007 il Tribunale federale ha così approvato, di principio, l'estradizione alla Turchia di M. E., mentre ha rifiutato l'estradizione di Erdogan E. per altri motivi.

1.-3. La Turchia ha fornito garanzie esplicite (accesso a un avvocato, visite di familiari e di conoscenti, tutela dell'integrità fisica e psichica e divieto di un perseguimento per motivi politici). Nel caso di M. E. il Tribunale federale ha inoltre chiesto alla Turchia di impegnarsi affinché rappresentanti della Svizzera siano autorizzati a visitare, in ogni momento e senza sorveglianza, la persona incarcerata e ad assistere alle udienze. Tali garanzie sono rilasciate in forma vincolante dal punto di vista del diritto internazionale pubblico. Esse rappresentano un elemento essenziale della procedura d'estradizione e sono comunicate alla persona perseguitata che deve essere sentita in merito.

4. Il rappresentante della Svizzera può verificare se vi sono indizi quanto a una violazione delle garanzie fornite; tali controlli avvengono, segnatamente, in occasione di visite non sorvegliate alla persona incarcerata. La persona estradata o il suo avvocato può in ogni momento segnalare all'Ufficio federale di giustizia (UFG) o alla rappresentanza svizzera in loco il mancato rispetto delle garanzie. L'UFG decide nel singolo caso se occorre procedere a ulteriori accertamenti (p. es. ricorrendo a specialisti medici o altri esperti) e, se del caso, adottare misure.

5./6. Le garanzie come descritte più sopra rappresentano uno strumento utile soltanto nell'ambito delle estradizioni, poiché lo Stato richiedente ha un interesse cruciale a rispettarle. Disattendendo una garanzia formulata in precedenza, lo Stato richiedente metterebbe infatti in pericolo un'ulteriore collaborazione in tale ambito.

Nel caso di allontanamenti soggiacenti al diritto d'asilo o degli stranieri, motivi legali non consentono tuttavia di sollecitare simili garanzie. Se, ad esempio, uno Stato fornisce garanzie nell'ambito di una procedura d'estradizione che si svolge in parallelo, esse sono considerate in modo adeguato in sede decisionale. In tale contesto si procede altresì a un esame approfondito del singolo caso per accertare un eventuale pericolo. Il diritto di essere sentiti viene concesso e vige il libero apprezzamento delle prove. Se esiste un pericolo concreto di una violazione di una norma imperativa del diritto internazionale pubblico, le autorità rinunciano a eseguire l'allontanamento e dispongono l'ammissione provvisoria.

Le dichiarazioni degli alti commissari per i diritti umani dell'ONU e del Consiglio d'Europa nonché del corrispondente comitato del Parlamento europeo riguardano garanzie generali o individuali e concrete formulate nel contesto di diverse forme di allontanamenti (p. es. extraordinary renditions). Non si possono evincere conclusioni negative per l'efficacia delle garanzie rilasciate in relazione a casi d'estradizione. Le autorità svizzere non sono a conoscenza di alcun caso per il quale sono state mosse, a ragione, accuse di tortura dopo un'estradizione eseguita in base a delle garanzie.

7. In linea di principio, il Consiglio federale ritiene che le garanzie rilasciate in vista di un'estradizione siano uno strumento tuttora idoneo. Tuttavia, siccome i casi d'estradizione sono giudicati definitivamente dal Tribunale federale o dal Tribunale penale federale, il Consiglio federale non si esprimerà in merito a singole sentenze.

Risposta del Consiglio federale.