Nessun obbligo contributivo AVS per le prestazioni versate da fondazioni padronali
06.3802 · Mozione · 2006-12-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della LAVS affinché le prestazioni discrezionali conformi allo scopo versate da fondazioni padronali (istituzioni ausiliarie della previdenza professionale finanziate dai datori di lavoro e che non versano prestazioni regolamentari) non siano soggette all'obbligo contributivo AVS.
Begründung
La risposta del Consiglio federale all'interpellanza 06.3562 non è confermata nella prassi. Da circa 12 a 24 mesi i revisori dell'AVS chiedono esplicitamente se siano state versate prestazioni da fondazioni padronali al fine di emanare una decisione di reclamo di contributi AVS arretrati. In alcuni casi però, in occasione di revisioni precedenti, prestazioni identiche non sono state contestate.
L'elaborazione di regolamenti concernenti le prestazioni volti a evitare l'obbligo contributivo AVS, proposta dal Consiglio federale, è in contraddizione con la specificità delle fondazioni padronali. Inoltre l'esecutivo dimentica che, in virtù del nuovo diritto, il versamento di prestazioni regolamentari (ossia esigibili in via giudiziaria) comporta un assoggettamento alla LFLP. Concedendo prestazioni esigibili in via giudiziaria, la fondazione padronale non è più una semplice istituzione ausiliaria (art. 89bis CC), ma diventa un istituto LPP tenuto a fornire prestazioni extraobbligatorie. Esso deve costituire accantonamenti per le prestazioni future, far attestare la loro adeguatezza da un perito in materia di previdenza professionale e garantire in ogni tempo la sicurezza finanziaria (art. 65 LPP). Infine questo cambiamento non è compatibile con le disposizioni statutarie che prevedono il versamento di prestazioni discrezionali. Anche l'articolo sullo scopo deve quindi essere adeguato. Pertanto, dal punto di vista giuridico una fondazione padronale non può fornire prestazioni regolamentari esigibili in via giudiziaria.
Visto che i fondi provenienti da queste fondazioni sono vincolati in virtù del diritto in materia di previdenza e non possono essere utilizzati per prestazioni che il datore di lavoro è tenuto legalmente a versare, non è permesso che la fondazione padronale assuma direttamente o indirettamente i contributi AVS (del datore di lavoro).
La giurisprudenza relativa all'articolo 5 LAVS ha già esteso la base di calcolo dei contributi AVS in quanto questi ultimi non sono più riscossi unicamente sul reddito diretto da lavoro, bensì anche su altre prestazioni versate in relazione con il rapporto di lavoro. Non è tuttavia ammissibile che la prassi attuale prenda ora in considerazione anche prestazioni che non sono basate su un rapporto di lavoro, ma su un rapporto previdenziale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La nozione di fondazione padronale include istituti molto eterogenei ("istituzioni ausiliarie"), attivi di regola nell'ambito della previdenza professionale, che perseguono scopi altrettanto diversi. Queste fondazioni possono fungere da riserva dei contributi del datore di lavoro, le cui prestazioni finiscono negli istituti di previdenza propriamente detti senza essere previamente assegnate a un determinato assicurato. Esse possono però prevedere anche prestazioni a favore di determinate persone, destinate alla previdenza professionale o all'assistenza in senso lato. Tra queste vi sono per esempio prestazioni per il riscatto di una riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato o prestazioni per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in casi di rigore. Può tuttavia trattarsi anche di prestazioni che non rientrano nello scopo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, come eventuali contributi per la formazione. Infine, oltre a prestazioni discrezionali, una fondazione padronale può prevedere in un regolamento interno prestazioni per casi ben definiti, che sono quindi esigibili in via giudiziaria.
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale sottostà all'obbligo contributivo AVS non solo il reddito diretto da lavoro, bensì per principio qualsiasi reddito che dal punto di vista economico è in relazione con il rapporto di lavoro. In generale gli importi versati da terzi nel quadro del rapporto di lavoro sottostanno all'obbligo contributivo AVS nella stessa misura degli importi versati dal datore di lavoro. In questo senso anche la fondazione padronale è considerata un terzo. Le deroghe all'obbligo di contribuzione AVS si applicano sia alla fondazione padronale sia ai versamenti diretti del datore di lavoro, ad esempio per le indennità di una certa entità in caso di chiusura dell'azienda. In certi casi le fondazioni padronali non si limitano a versare prestazioni discrezionali, ma prevedono anche prestazioni conformemente ad un regolamento interno, in particolare nei casi di liquidazione parziale o totale, per le quali le autorità di vigilanza richiedono un regolamento vero e proprio. Se le prestazioni delle fondazioni padronali sono versate sulla base di questi regolamenti, diventando così esigibili da parte del salariato, sono esonerate dall'obbligo contributivo AVS come lo sono prestazioni analoghe concesse dagli istituti di previdenza.
Il Consiglio federale mantiene così quanto detto nella risposta del 5 ottobre 2006 all'interpellanza del gruppo UDC (06.3562). Ritiene che non vada creata una nuova normativa che permetta di esonerare le prestazioni versate dalle fondazioni padronali, indipendentemente dalla loro natura, dall'obbligo contributivo AVS al di là di quanto previsto dalla normativa vigente. Se si pensa ai versamenti di uguale natura effettuati direttamente dal datore di lavoro o da un terzo, una normativa di questo genere cagionerebbe una disparità di trattamento ingiustificata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.