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06.3810 · Mozione · 2006-12-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Per quanto riguarda il lupo, il Consiglio federale è incaricato di agire a due livelli:

- sul piano internazionale, con l'introduzione nella Convenzione di Berna, da parte della Svizzera, di una riserva volta ad abrogare definitivamente o, in via subordinata, ad attenuare la protezione del lupo;

- nel diritto interno, una volta entrata in vigore questa riserva, con la soppressione di tutte le disposizioni che proteggono il lupo o, in via sussidiaria, mediante l'attenuazione delle condizioni per l'abbattimento di questo animale.

Begründung

L'argomento principale con cui le organizzazioni ecologiste, come il WWF, giustificano la protezione assoluta del lupo è che tale protezione è prevista dal diritto internazionale, e segnatamente dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (RS 0.455).

Questa argomentazione, puramente formale, non regge. Quello che dobbiamo chiederci, infatti, è se oggi sia giustificato mantenere la protezione di una specie:

- che dalla sua scomparsa dalle nostre regioni, nel XIX° secolo, non può più essere considerata una specie indigena;

- che non è minacciata (salvo in Vallese, ovviamente!) né a livello planetario né in Europa;

- che è un superpredatore (e cioè un animale che non ha predatori naturali, salvo l'uomo);

- che non serve alla regolazione delle specie visto che tale funzione è garantita dalla caccia, come avviene in Vallese, il che ha permesso di mantenere, o addirittura di ripristinare, una fauna sorprendentemente ricca e diversificata;

- la cui presenza, visto che il lupo (contrariamente ai cacciatori) ubbidisce unicamente al suo istinto e non alle regole, comporta solo una minaccia per il bestiame da reddito e danni che poi devono essere risarciti a caro prezzo (dato che la principale differenza tra i cacciatori e il lupo è che i primi non sparano mai alle pecore!);

- di cui l'esperienza ha dimostrato che, in certe condizioni, può rappresentare una minaccia per l'uomo (come testimonia il "Toronto Star" del 19 settembre 1998, che riferiva di un bambino di 19 mesi aggredito e gravemente ferito in un campeggio canadese), minaccia ancora più inaccettabile da noi, dove lo spazio alpino è troppo esiguo per permetterci il lusso di tollerare una convivenza che interessa solo una manciata di ideologi dell'ambientalismo, provenienti generalmente dalle aree urbane (pensiamo agli effetti devastanti che l'aggressione di un lupo potrebbe avere sul turismo, elemento vitale dell'economia vallesana).

È quindi il principio stesso della protezione del lupo che deve essere rimesso radicalmente in causa, oltre all'idea ad esso associata - che sta alla base della "Strategia lupo" - secondo cui è opportuno garantire la convivenza durevole tra l'uomo e il lupo. Altri, all'estero, non si sono lasciati ingannare. Il partito socialista francese ha infatti presentato un emendamento urgente alla legge sull'orientamento agricolo, allo scopo di consentire a ogni produttore o coltivatore nonché a ogni dipendente di respingere o annientare, anche con armi da fuoco, le bestie feroci, i lupi e i cani randagi che potrebbero provocare danni alle loro proprietà.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 19 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111) stabilisce che uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione di un trattato o al momento dell'adesione, può formulare una riserva. In seguito, non sono più ammesse riserve. Il 12 marzo 1981 la Svizzera ha depositato lo strumento di ratifica della Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna, RS 0.455) senza formulare riserve. Da quel momento la Svizzera non può più inoltrare alcuna riserva in materia.

Lo statuto di specie protetta accordato al lupo è già stato trattato dalle Camere nel corso della passata legislatura in seguito a una mozione dal contenuto analogo (mozione Maissen 01.3567, "Abrogazione dello statuto di animale protetto attualmente accordato al lupo"). Tale mozione è stata respinta dal Consiglio nazionale nel corso della sessione estiva del 2003. Al contempo, il Consiglio nazionale ha però trasmesso al Consiglio federale il postulato CAPTE CN "Strategia lupo Svizzera" (02.3393) in cui si chiedeva di sfruttare, a favore della popolazione che vive nelle regioni colpite, tutto il margine di manovra consentito dalla convenzione di Berna. Nel 2004 la Svizzera ha pertanto chiesto di togliere il lupo dall'allegato II di detta Convenzione, relativo alle "specie faunistiche assolutamente protette", e di inserirlo nell'allegato III, dedicato alle "specie faunistiche protette". La proposta è stata respinta nell'autunno 2006 dai Paesi firmatari della Convenzione di Berna.

Il postulato 02.3393 chiedeva inoltre che l'allevamento convenzionale e tradizionale, in particolar modo quello delle pecore nelle regioni di montagna, "rimanesse possibile senza restrizioni insopportabili". A questa richiesta è stato dato seguito con la "Strategia lupo Svizzera" del 21 luglio 2004, basata sull'articolo 10 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP, RS 922.01). La "Strategia lupo Svizzera" costituisce la base per l'adozione di misure di protezione idonee sostenute dalla Confederazione e volte a prevenire danni agli animali da reddito. Va tuttavia sottolineato che la protezione assoluta non esiste. Eventuali danni sono a carico della Confederazione, nella misura dell'80 per cento, e dei cantoni, nella misura del 20 per cento (in questi ultimi anni, per risarcire i danni causati dai predatori, sono stati corrisposti dai 30 000 - ai 50 000 franchi l'anno). Un lupo può essere abbattuto se causa danni notevoli indipendentemente dalle misure di protezione adottate. Nel 2006 gli abbattimenti registrati nel canton Vallese sulla base di tale disposizione sono stati due. Pertanto tali abbattimenti hanno avuto luogo in conformità con l'articolo 9 della Convenzione di Berna.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.