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06.3814 · Interpellanza · 2006-12-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Attualmente le tasse universitarie per accedere alle università della Gran Bretagna e dell'Irlanda variano in misura notevole secondo la provenienza degli studenti. Ne consegue che i cittadini dei Paesi non membri dell'Unione europea (UE), come la Svizzera, pagano il doppio se non il triplo dei loro omologhi dell'UE. Gli studenti svizzeri, per i quali i costi universitari superano i 20 000 franchi all'anno, sono quindi fortemente penalizzati rispetto ai loro colleghi degli Stati europei.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali misure si potrebbero adottare a livello federale affinché gli studenti svizzeri interessati a frequentare un ateneo inglese o irlandese possano beneficiare delle medesime condizioni dei loro colleghi provenienti dai Paesi membri dell'UE?

2. Quali sarebbero i costi di simili provvedimenti?

Begründung

Attualmente qualunque università o facoltà è libera di stipulare accordi Erasmus con atenei stranieri.

Nel quadro di tali accordi, gli studenti continuano a versare le tasse semestrali (pari a circa 700 franchi) durante il loro soggiorno all'estero alla loro università in Svizzera.

Chi però intende studiare in un'università anglosassone con la quale il proprio ateneo svizzero non ha concluso alcun accordo Erasmus deve sopportare costi molto più elevati. Gli studenti svizzeri sono quindi fortemente svantaggiati rispetto ai loro colleghi dei Paesi membri dell'UE.

Dato che la lingua inglese assume sempre maggiore importanza e la mobilità nel settore educativo è diventata più semplice grazie a programmi dell'UE come Erasmus o Socrates, numerosi studenti svizzeri ambiscono a studiare per un certo periodo in un Paese anglosassone. La padronanza di una lingua straniera e l'esperienza di vita acquisite durante un soggiorno all'estero sono qualifiche molto richieste sul mercato del lavoro.

Mi interessa perciò conoscere l'opinione del Consiglio federale sulle possibilità per facilitare agli studenti svizzeri l'accesso alle università inglesi e irlandesi e a quanto ammonterebbe un simile investimento.

Stellungnahme des Bundesrates

Per il momento la Svizzera partecipa ai programmi europei di educazione, formazione professionale e per la gioventù solo indirettamente, ovvero senza un accordo bilaterale con l'Unione europea. Questa modalità di partecipazione indiretta vige anche per il programma di scambio di studenti Erasmus. Le scuole universitarie svizzere concludono con le rispettive istituzioni partner dell'Unione europea accordi bilaterali di scambio. Dato l'interesse degli studenti a compiere un soggiorno di studio in Svizzera e ai buoni contatti personali, le scuole universitarie sono riuscite a concludere numerosi di questi accordi nonostante la partecipazione indiretta. Come rilevato dall'autrice dell'interpellanza questi accordi consentono agli studenti del programma Erasmus di trascorrere da uno a due semestri in un'università partner dell'Unione europea. Durante il soggiorno all'estero gli studenti restano iscritti nella loro università e pagano le relative tasse d'iscrizione.

Agli studenti della Svizzera che effettuano un soggiorno di studio all'estero che non rientra in un accordo Erasmus si applicano le stesse disposizioni vigenti per gli studenti degli Stati terzi. In diverse scuole universitarie europee questo comporta tasse universitarie estremamente elevate. È appunto il caso della Gran Bretagna e dell'Irlanda, Paesi che, considerato il grande interesse a effettuare un soggiorno di studio in inglese, risultano particolarmente attrattivi per gli studenti svizzeri, ma le cui tasse d'iscrizione sono difficilmente finanziabili.

Il diritto allo stesso trattamento dei cittadini irlandesi e britannici per quanto riguarda le tasse universitarie è riconosciuto purtroppo solo ai cittadini degli Stati comunitari. Questo diritto poggia sul divieto generale di discriminazione secondo l'articolo 12 del trattato sulla Comunità europea.

L'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea (ALC) contiene un capitolo sulle persone che non esercitano un'attività economica, tra i quali figurano anche gli studenti. Tuttavia l'accesso alla formazione e gli aiuti concessi per il mantenimento sono esplicitamente esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo (art. 24 cpv. 4 allegato I ALC). Questi ambiti non ricadono pertanto sotto il divieto generale di discriminazione contenuto nell'ALC (art. 2 ALC). Pertanto la diversità di trattamento riscontrabile nelle università irlandesi e britanniche è in sintonia con gli accordi bilaterali vigenti tra la Svizzera e l'Unione europea.

Alla luce di queste considerazioni si risponde alle domande dell'autrice dell'interpellanza come segue:

1. Il Consiglio federale prevede di negoziare nel 2007 con l'Unione europea la partecipazione ufficiale ai programmi di educazione (compreso dunque anche il programma Erasmus). Un tale accordo assicurerebbe alla Svizzera una partecipazione a pieni diritti e a lungo termine. La partecipazione ufficiale dovrebbe comportare un aumento degli scambi studenteschi Erasmus ridimensionando in tal modo in una certa misura il problema posto da Gran Bretagna e Irlanda. Le disposizioni sull'accesso degli studenti svizzeri alle scuole universitarie dei Paesi comunitari non subirebbero tuttavia modifiche, perché non sono parte integrante dei programmi, ma sono desunte dal trattato sull'Unione europea.

2. Il problema delle tasse universitarie dovrebbe pertanto essere risolto a livello bilaterale con la Gran Bretagna e con l'Irlanda. La Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) si è occupata a più riprese dell'argomento. Per il momento si ha l'impressione che, vista la scarsa attrattiva esercitata dalla Svizzera per i soggiorni di studio, da parte inglese non vi sia particolare interesse a disciplinare la questione. La CRUS intende tuttavia continuare a occuparsi del problema vagliando le possibili soluzioni.

Risposta del Consiglio federale.