06.3818 · Interpellanza · 2006-12-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Da una sentenza emanata dal Tribunale federale delle assicurazioni (I 844/04 del 25 luglio 2005), basata sull'applicazione di una prassi anteriore (DTF 125 V 146), risulta che le persone che, prima di diventare invalide, esercitavano un'attività lucrativa a tempo parziale e si occupavano delle faccende domestiche sono sistematicamente svantaggiate in quanto viene riconosciuto loro un grado d'invalidità inferiore a quello effettivo.
Questa prassi può essere considerata problematica in particolare per:
- il metodo misto di graduazione dell'invalidità applicato, in quanto una persona potrebbe essere considerata non invalida quale persona senza attività lucrativa e invalida quale persona attiva;
- l'impossibilità di aspettarsi da un assicurato che lavori un numero di ore maggiore rispetto a quello dedicato allo svolgimento dell'attività lucrativa prima di diventare invalido;
- il fatto che non si può rifiutare ad un assicurato lo statuto di persona attiva perché si ritiene non sia dimostrato che, se non fosse invalido, lavorerebbe a tempo pieno (e aspettarsi dall'assicurato che lavori a tempo pieno quando è malato, come fa il TFA).
Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Non vede una contraddizione tra le due giurisprudenze summenzionate?
2. Bisogna ritenere che la DTF 125 V 146 prescriva chiaramente di paragonare elementi di natura paragonabile?
3. Il Consiglio federale non ritiene che, qualora fosse presa come riferimento nella prassi, l'ultima giurisprudenza cagionerebbe il problema generale di una copertura insufficiente, da parte dell'AI, delle persone che lavorano a tempo parziale?
4. Visti l'importanza nella prassi e il carattere generale del problema, non sarebbe opportuno modificare la legge o perlomeno l'ordinanza?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) si è occupato più volte della questione della determinazione del grado d'invalidità delle persone esercitanti un'attività lucrativa a tempo parziale. Stando alla sua prassi (DTF 125 V 146), la valutazione dell'invalidità deve essere effettuata separatamente per i due ambiti - attività lucrativa e faccende domestiche. Non va tenuto conto delle interazioni tra i due ambiti causate dell'onere supplementare dovuto al danno alla salute. Se, ad esempio, a causa del danno alla salute una persona assicurata necessita di maggiore energia per compiere le faccende domestiche, questo non deve essere preso in considerazione nella determinazione delle limitazioni della capacità lavorativa in relazione con lo svolgimento dell'attività lucrativa. Nella sentenza del 25 luglio 2005 (I 844/04) il TFA, applicando la prassi summenzionata, ha stabilito che una persona esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale non ha diritto a una rendita AI se è esigibile che sfrutti la sua capacità al lavoro residua nello svolgimento dell'attività lucrativa e delle faccende domestiche.
1. Le due sentenze non si contraddicono. Quella più recente si basa sulla prassi costante (DTF 125 V 146) e ne conferma l'applicazione.
2. La DTF 125 V 146 spiega in modo particolareggiato che le disposizioni d'ordinanza relative alla determinazione del grado d'invalidità di chi svolge un'attività lucrativa a tempo parziale sono conformi alla legge e costituiscono una soluzione semplice e applicabile. La prassi vigente al riguardo consiste quindi in un raffronto adeguato tra elementi paragonabili. Con la 4a revisione AI queste disposizioni d'ordinanza sono state elevate al rango di legge (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI).
3. La determinazione del grado d'invalidità delle persone esercitanti un'attività lucrativa a tempo parziale è stata criticata da più parti. Il motivo principale è probabilmente il fatto che l'invalidità in relazione con lo svolgimento delle faccende domestiche viene determinata mediante un altro metodo di graduazione (accertamento sul posto anziché valutazione prettamente matematica dell'invalidità in relazione con l'esercizio dell'attività lucrativa) e può dunque risultare un grado d'invalidità inferiore. Al riguardo però il TFA rileva che finora non è stata proposta un'altra regolamentazione che sia così praticabile e nel contempo garantisca così completamente l'uguaglianza giuridica come quella attuale.
Dalle critiche mosse alla prassi vigente non si può quindi desumere che le persone che lavorano a tempo parziale dispongono di una copertura insufficiente nell'ambito dell'assicurazione invalidità. Si può invece affermare che per principio sia chi lavora a tempo pieno sia chi svolge un'attività lucrativa a tempo parziale sia chi non esercita alcuna attività lucrativa riceve, per lo stesso grado d'invalidità, la stessa rendita d'invalidità; ovviamente l'importo della stessa dipende dai contributi versati all'assicurazione.
4. Nel quadro dei dibattiti concernenti la 5a revisione AI si è discusso anche dell'iniziativa parlamentare Suter 00.454, la cui richiesta era analoga a quella formulata nella presente interpellanza. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha però rinunciato ad inserire una disposizione di legge corrispondente nella 5a revisione AI e ha tolto di ruolo l'iniziativa. Il Consiglio federale non vede quindi alcun motivo per adeguare le disposizioni legali e resta fedele alla prassi attuale per quanto riguarda la determinazione del grado d'invalidità di chi esercita un'attività lucrativa a tempo parziale.
Risposta del Consiglio federale.