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06.3830 · Interpellanza · 2006-12-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alla domanda seguente:

Qual è la sua posizione in merito a un'armonizzazione e un'unificazione delle basi legali nonché una vigilanza comune in materia di giochi d'azzardo?

Begründung

La legislazione in materia di giochi d'azzardo e di lotterie è di competenza della Confederazione. Il gioco d'azzardo si fonda sull'articolo 106 della Costituzione federale. La legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco disciplina il gioco d'azzardo con possibilità di vincita in denaro o di altri vantaggi pecuniari. Sono fatte salve le disposizioni della legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. In Svizzera esistono dunque due basi legali differenti, ossia la legge sulle case da gioco per i casinò e la legge sulle lotterie per le scommesse e le lotterie. L'assenza di un'armonizzazione tra la legge sulle case da gioco e la legge sulle lotterie comporta dunque anche regole diverse. Per le case da gioco vigono quelle del libero mercato, mentre le grandi lotterie operano in un sistema di monopolio. Gli effetti sono molteplici.

Per principio il gioco d'azzardo è ammesso nelle case da gioco. Esse sono in concorrenza tra loro e offerenti privati possono - nella misura in cui adempiono le condizioni d'autorizzazione - ottenere una concessione che permette loro di aprire e gestire un casinò. Tutti i casinò sottostanno alla vigilanza della Commissione federale delle case da gioco; essi sono tenuti a versare una tassa elevata e commisurata ai loro introiti (destinata principalmente al fondo di compensazione dell'AVS), gli investitori privati si accollano i rischi legati a utili e perdite; inoltre i casinò versano le imposte ordinarie sugli utili. Le vincite conseguite dai giocatori nei casinò sono esenti da imposte.

Le scommesse e le lotterie invece sono, per principio, vietate. Le eccezioni necessitano di un'autorizzazione cantonale. In questo ambito esiste una situazione di monopolio con una precisa suddivisione territoriale. Nel nostro Paese le lotterie non sono soggette alla concorrenza. La vigilanza sulle lotterie è di competenza dei cantoni, che rilasciano anche le autorizzazioni. Il monopolio cantonale in materia di autorizzazioni impedisce ad altri partecipanti al mercato come gli offerenti privati, le associazioni sportive, le associazioni ambientaliste e le organizzazioni d'utilità pubblica di accedere a questo mercato. Le lotterie non soggiacciono a prelievi obbligatori. I proventi che rimangono, una volta pagate le vincite e coperte le spese, vengono devoluti su base volontaria e confluiscono quasi interamente nei fondi cantonali delle lotterie. I cantoni utilizzano il denaro proveniente da questi fondi a favore di progetti d'utilità pubblica nell'ambito della cultura, della natura, delle attività sociali e sportive. Diversamente dalle case da gioco, le società di lotteria non pagano imposte sugli utili. Per il partecipante invece le vincite conseguite con le lotterie sono considerate come reddito imponibile.

Stellungnahme des Bundesrates

Un'unificazione e un'armonizzazione delle basi legali in materia di lotterie, scommesse e di case da gioco contribuirebbe sicuramente ad agevolare una politica dei giochi d'azzardo coerente.

All'inizio del 2008 il DFGP presenterà al Consiglio federale un rapporto sulle esperienze raccolte dalla commissione intercantonale sulle lotterie e le scommesse, istituita dai cantoni. Dopo di che il Consiglio federale avrà l'occasione di esaminare se e in che misura sia necessario l'intervento del legislatore. Considererà parimenti i più recenti sviluppi nel settore del gioco d'azzardo e potrà analizzare se un'unificazione della vigilanza sull'intero settore del gioco d'azzardo sia veramente necessaria oppure se si debbano mantenere autorità di vigilanza separate per il settore delle case da gioco da una parte e per le lotterie o le scommesse dall'altra.

Risposta del Consiglio federale.

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