06.3861 · Postulato · 2006-12-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale deve redigere un rapporto che illustri se e in che modo i fanciulli i cui genitori non sono in grado di produrre documenti d'identità sono registrati nei 260 uffici dello stato civile in Svizzera. Quanti fanciulli e quante famiglie sono in una tale situazione? Di quali diritti sono privati questi fanciulli e quali sono le conseguenze? In che modo i genitori di fanciulli non registrati affrontano la vita quotidiana? È possibile frequentare una scuola e andare dal medico? La relazione del Consiglio federale deve inoltre essere inclusa nel secondo rapporto che la Svizzera sottoporrà al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia.
Begründung
In Svizzera vi sono 260 uffici dello stato civile. Fino ad oggi non esistono tuttavia regolamenti quanto al modo in cui registrare i neonati i cui genitori non sono in grado di produrre documenti d'identità. Secondo un servizio apparso nella trasmissione "Rundschau" del 12 aprile 2006, in Svizzera vivono diverse famiglie i cui figli non sono iscritti nel registro dello stato civile. Non è facile vivere in Svizzera senza un'identità, questo è chiaro. Il fatto di non essere registrati può comportare gravi conseguenze per lo sviluppo e il futuro dei fanciulli. Di conseguenza, occorre chiarire rapidamente quali sono i diritti dei fanciulli (e futuri adulti): ad esempio il diritto all'educazione (art. 28 Convenzione sui diritti del fanciullo) o il diritto a sposarsi e a fondare una propria famiglia (art. 14 Cost. e art. 12 CEDU). L'articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo stabilisce inoltre che "il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi". Le famiglie hanno inoltre diritto agli assegni familiari; non si sa se tale diritto vale anche per le famiglie i cui figli non sono registrati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'ufficio dello stato civile è tenuto a registrare tutte le nascite avvenute nel suo circondario. L'identità della madre, e quella del padre se essa è coniugata, deve essere documentata in maniera giuridicamente sufficiente, ossia secondo il principio dell'esattezza e della completezza. Se non è possibile produrre un passaporto né un altro documento d'identità, l'ufficio dello stato civile deve procedere senza indugio ad accertamenti complementari. In tutti gli Stati che dispongono di un ordinamento giuridico sviluppato, il nome, la cittadinanza e l'appartenenza giuridica a una famiglia non sono attribuiti in base a semplici affermazioni. Secondo le istruzioni dell'Ufficio federale dello stato civile sulla documentazione dei dati di stato civile di cittadini stranieri, se non sono disponibili documenti e appare impossibile acquisirli entro un termine ragionevole, in via eccezionale è possibile utilizzare anche i dati con i quali la madre e il padre sono noti alle autorità svizzere al fine di documentare la nascita. In virtù dell'articolo 41 CC (RS 210), l'autorità cantonale di vigilanza può inoltre autorizzare la prova di dati relativi allo stato civile mediante una dichiarazione, qualora dopo adeguate ricerche l'accertamento per mezzo di documenti si riveli impossibile o non possa essere ragionevolmente preteso e i dati non sono controversi. Negli altri casi, un giudice deve stabilire l'identità dei genitori. Di conseguenza, la legge non permette agli uffici dello stato civile di accontentarsi di una semplice dichiarazione. Le autorità dello stato civile (ufficio dello stato civile e autorità di vigilanza) sono tenute a informare e consigliare le persone interessate e a procedere agli accertamenti necessari; a tal fine possono esigere la collaborazione degli interessati (art. 16 cpv. 5 dell'ordinanza sullo stato civile; OSC; RS 211.112. 2). La procedura può richiedere un tempo adeguato. È in ogni caso escluso che la nascita di un figlio non sia documentata al momento dell'entrata a scuola o del suo matrimonio.
L'articolo 7 capoverso 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) non prevede soltanto il diritto del fanciullo a essere registrato immediatamente al momento della sua nascita, ma anche il diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e a conoscere i suoi genitori. Il diritto all'iscrizione della nascita non deve dunque essere considerato in maniera isolata. Il diritto del fanciullo a conoscere i suoi genitori legali è altrettanto importante. Di conseguenza, per ragioni pratiche, né il diritto internazionale pubblico né le prescrizioni nazionali fissano termini precisi per l'iscrizione delle nascite nel registro dello stato civile. Se l'iscrizione è ritardata dal fatto che l'identità dei genitori non è accertata, al posto di un atto di nascita è possibile ottenere una conferma della notificazione della nascita. Tale documento permette ad esempio di richiedere assegni familiari.
Il Consiglio federale è disposto a condurre un'indagine, presso le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, sul numero di nascite in cui l'accertamento dell'identità dei genitori causa difficoltà nonché sulla durata della procedura e a fare rapporto in merito. Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato ai sensi delle considerazioni di cui sopra.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.